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Sentenza — n. 15498/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15498/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Alfredo Coratti avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo in atto, in relazione al traffico illecito di rifiuti oggetto di indagine. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Coratti, a mezzo del difensore, lamentando, con motivo unico, la violazione di legge in relazione agli artt. 452-quaterdecies cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Deduce l'assoluta incoerenza dell'iter logico-giuridico adottato dal Tribunale, tanto da rendere una motivazione apparente, non essendosi attenuto a quanto già rilevato nella sentenza della Cassazione (Sez. 3, n. 15274/20) che aveva annullato il provvedimento del Tribunale del riesame riguardante la misura cautelare personale sulla stessa imputazione, per assenza di adeguata motivazione.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15498/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione preventiva sequestro cautelare carcerazione cautelativa misura sostitutiva della detenzione azione di convalida del sequestro motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORATTI ALFREDO nato a VEROLI il 24/07/1983 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG /777Z

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Alfredo Coratti avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo in atto, in relazione al traffico illecito di rifiuti oggetto di indagine.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Coratti, a mezzo del difensore, lamentando, con motivo unico, la violazione di legge in relazione agli artt. 452-quaterdecies cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Deduce l'assoluta incoerenza dell'iter logico-giuridico adottato dal Tribunale, tanto da rendere una motivazione apparente, non essendosi attenuto a quanto già rilevato nella sentenza della Cassazione (Sez. 3, n. 15274/20) che aveva annullato il provvedimento del Tribunale del riesame riguardante la misura cautelare personale sulla stessa imputazione, per assenza di adeguata motivazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., si deve osservare che, con l'unica censura articolata, il ricorrente si limita ad addurre un asserito vizio di totale assenza di motivazione, senza specificare le ragioni a fondamento della doglianza e senza confrontarsi con quanto specificamente motivato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.Il generico richiamo - salvo un mero accenno ad errori di calcolo sulla quantità e qualità dei rifiuti trattati - ad una sentenza della Suprema Corte che avrebbe annullato la misura cautelare personale nell'ambito della stessa vicenda processuale, non consente a questo Collegio di comprendere le ragioni per cui sarebbe configurabile, nel caso di specie, una violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.

Di contro, il Tribunale ha evidenziato che, quanto al profilo dell'offensività della condotta, connessa all'ingente quantitativo dei rifiuti illeciti, nel provvedimento cautelare reale l'incidenza quantitativa del traffico illecito rispetto al volume complessivo di affari è stato adeguatamente e diffusamente illustrato; quanto al dolo specifico, ha ritenuto embrionale ma sufficiente la motivazione del provvedimento cautelare in rapporto al fumus del reato, che in detta materia può essere escluso solo in presenza della prova positiva dell'assenza ictu °cui/ dello stesso.

Si tratta di una motivazione che non può certo essere ritenuta assente o apparente in relazione alla valutazione di fondatezza del provvedimento che ha respinto la richiesta di revoca del sequestro. Consegue l'insussistenza della violazione di legge invocata dalla parte ricorrente.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consiglier stensore Il Presidente Alessa analdi P ri «a Piccia r , nU DEPOSIWO CANCEURIA oggi. e