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Sentenza — n. 15203/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15203/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Stefano Giovanni Agatino a mezzo del difensore di fiducia ha presentato ricorso avverso la ordinanza pronunciata dal Tribunale di Catania Sezione riesame il 6.12.2021 dep. il 24.12.2021, che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania il 30.10.2021 in relazione al delitto di cui all'art. 81 cpv,110 cod.pen. 73 Dpr 309/90 per aver acquistato e illecitamente detenuto e ceduto sostanza stupefacente, nella specie cocaina, hashish e marijuana da agosto 2018. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 17.01.2022 nonostante l'avviso di deposito sia stato comunicato il 28.12.2021. 3.Preliminarmente va rilevata la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 311 comma 1 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 311 comma 1 cod.proc.pen; Sentenza — n. 15203/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il 24.12.2021, che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania il 30.10.2021 in relazione al delitto di cui all'art. 81 cpv,110 cod.pen. 73 Dpr 309/90 per aver acquistato e illecitamente detenuto e ceduto sostanza stupefacente, nella specie cocaina, hashish e marijuana da agosto 2018. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 17.01.2022 nonostante l'avviso di deposito sia stato comunicato il 28.12.2021. 3.Preliminarmente va rilevata la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 311 comma 1 cod.proc.pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti domanda d'asilo tardiva carcerazione cautelativa ritardo ingiustificato dell'azione penale eccezioni processuali tardive detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 311 comma 1 cod.proc.pen
3.Preliminarmente va rilevata la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 311 comma 1 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO GIOVANNI AGATINO nato a CATANIA il 05/02/1981 avverso l'ordinanza del ON12/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Stefano Giovanni Agatino a mezzo del difensore di fiducia ha presentato ricorso avverso la ordinanza pronunciata dal Tribunale di Catania Sezione riesame il 6.12.2021 dep. il 24.12.2021, che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania il 30.10.2021 in relazione al delitto di cui all'art. 81 cpv,110 cod.pen. 73 Dpr 309/90 per aver acquistato e illecitamente detenuto e ceduto sostanza stupefacente, nella specie cocaina, hashish e marijuana da agosto 2018. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 17.01.2022 nonostante l'avviso di deposito sia stato comunicato il 28.12.2021. 3.Preliminarmente va rilevata la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 311 comma 1 cod.proc.pen.

4. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente onatella er a'ìiti Francesco Maria Ciampi_ r i 12 e f CLU9--ir Q_ e" LL .Aes-,T-eliA-Q.. u oreu,d ut Ago \3_,eatg.3L_ Q./VYI ANCA: ›-t jal" r (Aro LQA ,t9 CfoUtue- o o i we) 05` 4w-un- ( cur.., 6 a_ rr o -vos4-- (15 CEPOGITATO 14 ~UNA ofig 24Qq"20 2 2- IL FUNZIONA IUD