Sentenza — n. 15180/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASalerno Damiano ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata pronunciata della Corte di Appello di Catania e ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Catania con la sentenza del 23.10.2013, in ordine al reato di cui all'art. 624,625 n.2 e 7 cod.pen. perché, in concorso con Di Maggio Goffredo, si impossessavano al fine di profitto del motociclo Honda SH 300 tg DS48437 di proprietà di Fraschilla Salvatore, parcheggiato in un posteggio pubblico, dopo aver rotto e manomesso il blocco di accensione; con la recidiva specifica infraquinquennale. In Catania 1.07.2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15180/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tema poi di valutazione dei vari elementi per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALERNO DAMIANO nato a COLONIA( GERMANIA) il 07/06/1993 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; RITENUTO IN FArrco E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salerno Damiano ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata pronunciata della Corte di Appello di Catania e ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Catania con la sentenza del 23.10.2013, in ordine al reato di cui all'art. 624,625 n.2 e 7 cod.pen. perché, in concorso con Di Maggio Goffredo, si impossessavano al fine di profitto del motociclo Honda SH 300 tg DS48437 di proprietà di Fraschilla Salvatore, parcheggiato in un posteggio pubblico, dopo aver rotto e manomesso il blocco di accensione; con la recidiva specifica infraquinquennale. In Catania 1.07.2011.
2. Deduce i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della contestata la recidiva. La Corte territoriale ha travisato il senso delle risultanze processuali dando una connotazione negativa e rilevante ai fini della pericolosità sociale alla condotta criminosa in sè e argomentando in maniera contraddittoria nel momento in cui ha concesso le attenuanti generiche e ha valorizzato la giovane età dell'imputato e la concreta entità del fatto. 2.3. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla eccessività della pena, rispetto al correo, anche in relazione al rito abbreviato prescelto.
3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile. 4.1.Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare il motivo riguardante la applicazione della recidiva la intensità del dolo desumibile dalla prolungata e fortunosa fuga dell'imputato che costringeva ad un impegnativo inseguimento gli agenti operanti, condotta sintomatica di un'incrementata pericolosità sociale anche in relazione ai precedenti penali relativi ai gravi reati di tentata rapina e porto illegale di armi commessi nel 2007. //L 4.2.
In tema poi di valutazione dei vari elementi per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.
III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale infatti ha ampiamente motivato sul punto e pur dopo aver valutato l'episodio delittuoso di cui trattasi come evoluzione della capacità criminale dell'imputato; sul punto della dosimetria della pena, ha concesso le attenuati generiche in relazione alla giovane età dell'imputato e alla concreta entità del fatto, considerandole equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata, e attraverso un percorso logico e coerente ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione e 300,00 euro di multa. 5.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3000,00 titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15.03.2022 Il Consi 'ere este ore Il Presidente D Me ti , iFrancesco Maria Ciampi Si attesta che la sentenza è stata sottoscritta dal solo relatore, componente più anziano del Collegio, stante l'impedimento del Presidente Francesco Ciampi per motivi di salute, dopo la consegna della minuta,.(ePuf L 6 eer Roma 15.04.2