Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15164/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15164/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15164/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRODAN CONSTANTIN nato il 13/02/1969 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ala disposta revoca della patente di guida e disporre la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 15164/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa del PRODAN lamentando violazione di legge in quanto, ai sensi dell'art.168 bis e 168 ter cod.pen., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria non costituiva esito ineludibile della pronuncia adottata e che comunque la adozione della sanzione amministrativa accessoria, o nel caso tl specie, competeva al prefetto ai sensi dell'art.224 co 3 Cod. della Strada.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata corsa di controllo infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRODAN CONSTANTIN nato il 13/02/1969 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ala disposta revoca della patente di guida e disporre la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Verona con sentenza in data 28 Gennaio 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PRODAN Constantin in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186/ co.21 lett.c)i e 2 bis C.d.S., aggravato dall'avere provocato un incidente stradale, per esito positivo della messa alla prova e disponeva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa del PRODAN lamentando violazione di legge in quanto, ai sensi dell'art.168 bis e 168 ter cod.pen., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria non costituiva esito ineludibile della pronuncia adottata e che comunque la adozione della sanzione amministrativa accessoria, o nel caso tl specie, competeva al prefetto ai sensi dell'art.224 co 3 Cod. della Strada.

3. Il iirocuratore generale concludeva per l'accoglimento del motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere accolto. Invero il giudice che dichiari la estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art.168 ter cod.pen. / non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del prefetto ai sensi dell'art.224 comma 3 Cod. della Strada, attesa la distinzione tra il suddetto istituto, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, rispetto a quella prevista dall'art.186 comma nove bis Cod. della Strada, che prevede un sistema alternativo di modulazione della sanzione penale, mediante la sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, con l'ulteriore effetto premiale e incentivante, in ipotesi di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, della riduzione del termine di durata della sanzione amministrativa temporanea della sospensione della patente di guida (sez.4, 17.9.2015, Pettorino Rv 264819; 8.7.2016, Rossini, Rv.267608). 2.1 Invero nel caso ift specie, non ricorrendo una pronuncia di accertamento del fatto-reato, non può che applicarsi la generale previsione di cui all'art.224 co 3 codice della strada che rimette la decisione sulla applicazione delle sanzioni amministrative accessorie al Prefetto territorialmente competente, il quale procede ai sensi degli art.218 e 219 Codice della Strada previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge ivi indicate (sez.6, n.29796 del 25 Maggio 2017 Feraboli).

3. Deve pertanto trovare annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto della decisione relativa alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, statuizione che elimina, con trasmissione degli atti all'ufficio del Prefetto per quanto di competenza sul punto.

P.Q.M.

Annulla ~-"Frpnrisq la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Verona per quanto di competenza ex art.224 comma 3, cod. della strada. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 Febbraio 2022. Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini E