Sentenza — n. 15151/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA KATIUSCIA nato a CITTA' DELLA PIEVE il 16/11/1981 avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 185 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta rinunzia all'impugnazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA KATIUSCIA nato a CITTA' DELLA PIEVE il 16/11/1981 avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Katiuscia Spada, imputata per lesioni colpose nei confronti di Lucia Calabrese, lesioni derivanti dalla omessa vigilanza sul cane della prima, fatto del 12 novembre 2015, ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Terni I'll ottobre 2019, in riforma della decisione assolutoria del giudice di pace di Orvieto dell'Il maggio 2019, ha riconosciuto l'imputata responsabile, condannandola al risarcimento dei danni. La ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia violazione di legge: (1) degli att. 521 e 75 cod. proc. pen., a causa della lamentata mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il decidente di ufficio individuato danni non contestati dal P.M.; e (2) dell'art. 185 cod. pen., lamentandosi la omessa considerazione della circostanza, documentata in atti, che la persona offesa aveva già ricevuto adeguata somma dalla compagnia di assicurazione.
2. Il P.G. della S.C7 nella propria requisitoria scritta del 27 dicembre 2021/ ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
3. E' pervenuta rinunzia al ricorso, sottoscritta dall'assistito, con firma autenticata dal Difensore.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta rinunzia all'impugnazione.
5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 del1 18 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa dele ammende. Così deciso il 13/01/2022. Il Consi estensore Il President E manuelt/p", a Ivo D