Sentenza — n. 14946/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERALDI GIUSEPPE nato a CROTONE il 19/05/1987 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; sentite le conclusioni del PG dr.ssa MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; Nessun avvocato presente. Pervenuta rinuncia al ricorso in data 22/11/2021.RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Ge- raldi Giuseppe avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 feb- braio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei con- fronti di Geraldi Giuseppe in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi nn. 48), 53), 55), 57), 58), 59), 60) e 61).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 14946/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del ricorrente ha depositato presso la Cancelleria la rinunzia al ricorso sottoscritta dall'interessato. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancel- leria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen..
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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERALDI GIUSEPPE nato a CROTONE il 19/05/1987 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; sentite le conclusioni del PG dr.ssa MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; Nessun avvocato presente. Pervenuta rinuncia al ricorso in data 22/11/2021.RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Ge- raldi Giuseppe avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 10 feb- braio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei con- fronti di Geraldi Giuseppe in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi nn. 48), 53), 55), 57), 58), 59), 60) e 61).
2. Il Geraldi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione, deducendo l'insussistenza di un grave quadro indiziario a suo carico.
3. La difesa del ricorrente ha depositato presso la Cancelleria la rinunzia al ricorso sottoscritta dall'interessato. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancel- leria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen..
4. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 23 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il President Ald Esprito Dbnatella e_242-x