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Sentenza — n. 14939/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14939/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 gennaio 2019 il Giudice di pace di Treviso ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di cui all'art. 590 cod. pen. ascritto a Mohamed Rabroub, per avere cagionato ad Antonio Marisco lesioni personali guaribili in giorni sette, provocando la caduta di una porta che travolgendo la persona offesa, gli procurava un trauma contusivo del terzo e quarto dito della mano destra.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 125 comma 3 cod. proc. pen, art. 152 cod. pen, art. 155 cod. pen, art. 340 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14939/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sottolinea che la sentenza di proscioglimento del Giudice di pace è impugnabile solo con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 36 d. Igs. 274/2000 e che non è possibile rimediare alla dedotta nullità ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen., chiedendo al giudice di appello di redigere integralmente la motivazione mancata. Ciò implica la necessità di annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al giudice di primo grado.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale esame di cassazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio violazione del principio di celerità domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Con sentenza del 25 gennaio 2019 il Giudice di pace di Treviso ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen
274/2000 e che non è possibile rimediare alla dedotta nullità ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen., chiedendo al giudice di appello di redigere integralmente la motivazione mancata.
art. 152 cod. pen
art. 155 cod. pen
Infatti, nonostante che la rubrica dell'art. 155 cod. pen.
art. 340 comma 4 cod. proc. pen
250201) hanno chiarito che "Il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione (art. 340, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: RABROUB MOHAMED nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 25/01/2019 del GIUDICE DI PACE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 25 gennaio 2019 il Giudice di pace di Treviso ha dichiarato estinto per remissione di querela il reato di cui all'art. 590 cod. pen. ascritto a Mohamed Rabroub, per avere cagionato ad Antonio Marisco lesioni personali guaribili in giorni sette, provocando la caduta di una porta che travolgendo la persona offesa, gli procurava un trauma contusivo del terzo e quarto dito della mano destra.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, formulando un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta la mancanza grafica della motivazione, per essere la sentenza stata redatta su modulo fotocopiato, a dispositivo multiplo, a mezzo della semplice spunta della casella relativa all'intervenuta remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. Osserva che il provvedimento gravato non chiarisce se la remissione di querela sia processuale o extraprocessuale, espressa o tacita, se essa sia stata accettata, se la condanna alle spese del querelato sia giustificata dalla prova che il medesimo è stato posto nella condizione di ricusare la remissione di querela (richiama Sezioni unite 27610/2011).

Sottolinea che la sentenza di proscioglimento del Giudice di pace è impugnabile solo con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 36 d. Igs. 274/2000 e che non è possibile rimediare alla dedotta nullità ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen., chiedendo al giudice di appello di redigere integralmente la motivazione mancata. Ciò implica la necessità di annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al giudice di primo grado.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Benché, infatti, la sentenza pronunciata nei confronti di Mohamed Rabroub, di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, sia redatta su modulo riportante le diverse ipotesi di estinzione del reato (morte del reo, amnistia, ecc.), tramite la semplice spunta della casella relativa alla remissione di querela (art. 152 cod. pen.) vi è che nessuna ulteriore motivazione era necessaria. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte la remissione di querela è "atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione da parte del querelato (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice di pace che aveva ritenuto priva di effetto la revoca della remissione di querela, anche se intervenuta in epoca antecedente all'accettazione da parte dell'imputato). (Sez. 5, Sentenza n. 23030 del 16/10/2015, P.o. in proc.

Maugeri) Rv. 266959), tanto che non è possibile revocarla neppure se l'atto di revoca intervenga prima dell'accettazione del querelato. 5.1. Per altro verso le Sezioni unite (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, P.G. in proc. Marano, Rv. 250201) hanno chiarito che "Il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione (art. 340, comma 1, cod. proc. pen.) Ma, se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una "accettazione tacita".

Infatti, nonostante che la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata (impropriamente) "Accettazione della remissione", ciò che normativamente si richiede (comma primo) è che il querelato non abbia "espressamente o tacitamente" ricusato la remissione; verificandosi la "ricusa tacita" "quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione". Il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla: non un comportamento positivo di accettazione ma uno negativo di rifiuto.

Può dirsi, allora, che l'accettazione si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato che si trovi in grado di accettare o rifiutare. Tanto ha consentito alla giurisprudenza ed alla dottrina di qualificare la remissione di querela un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità. Dalla ricusa della remissione e corrispondentemente dalla mancata ricusa derivano conseguenze rilevanti quali la prosecuzione del giudizio nella prima ipotesi e la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali nel secondo caso, come disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205, secondo cui "Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto" (in motivazione). 5.2.

Non era, dunque, necessario, una volta preso atto della remissione di querela e dell'assenza di ricusa della medesima, formulare alcuna ulteriore motivazione per giustificare la pronuncia di non luogo a procedere, tanto più che le spese state poste a carico del querelato, come disposto dall'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., in assenza di ulteriori precisazioni contenute nell'atto di remissione.6. La redazione della sentenza su modulo prestampato che contenga tutte le indicazioni necessarie a sostegno della decisione non può, dunque, essere di per sé censurabile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9/03/2022 Il Consigliere estensore Il President