Extraordinary appeal against Cassation ruling dismissed as inadmissible due to lack of material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe extraordinary appeal filed by the defense lawyer against a Cassation ruling declaring inadmissible a previous request was dismissed de plano. The lawyer argued that the Cassation court made a material error by misrepresenting the grounds of the initial appeal, claiming the defense lawyer was unaware of a special power of attorney that should have constituted force majeure. The court rejected this, ruling that the appeal merely rephrased existing arguments regarding the application of Article 175 of the Code of Criminal Procedure rather than presenting a new factual issue, and that the decision involved a judgment on the merits rather than a perceptual error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 175, cod. proc. pen.: An extraordinary appeal against a Cassation decision is inadmissible if the alleged error is merely a reiteration of previously raised arguments or constitutes an error of judgment rather than a perceptual error, as the latter requires the decision to be devoid of any evaluative content.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEU LIMON nato il 05/12/1964 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE Motivi della decisione 1. Con ricorso straordinario depositato il 13.7.2021 il difensore di Limon Beu ha censurato la sentenza emessa il 17 novembre 2020 (depositata il 20.1.2021) con la quale la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che il medesimo difensore aveva proposto contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia il 13.5.2019.
2. Con unico motivo, il ricorrente lamenta l'esistenza di un errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. consistente in una fuorviata rappresentazione percettiva delle ragioni del primo ricorso. Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata ha valutato il ricorso manifestamente infondato perché carente di specificità intrinseca e reiterativo di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, mentre esso era fondato su una diversa questione, non esaminata dalla Corte di appello e neppure dalla sentenza impugnata, relativa alla possibilità di configurare quale forza maggiore o caso fortuito la circostanza che la nomina del difensore di fiducia, cui era stata conferita procura speciale a formulare la richiesta di restituzione nei termini per proporre appello, non era mai stata comunicata al difensore stesso; mancata comunicazione dalla quale, secondo il ricorrente, sarebbe dipesa la tardività della richiesta.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione priva di errore materiale. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, quarto comma, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 51013 del 24/10/2013. Locatelli, Rv. 257927). Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nel caso di specie il ricorrente si duole solo in apparenza di un errore percettivo, nella sostanza ripropone infatti, sotto diverso profilo, le questioni già prospettate, dapprima di fronte alla Corte d'appello di Brescia e poi di fronte alla Terza sezione penale di questa Corte.Già nel precedente ricorso, peraltro, il difensore aveva lamentato di non essere mai stato informato della nomina e aveva sostenuto che tale mancata informativa potrebbe integrare caso fortuito o forza maggiore. Egli non si duole dunque di un errore percettivo, bensì di una asseritamente errata applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., questione che non può costituire oggetto di un ricorso straordinario.
4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2022 Il Consiglier tensore residen Lucia Vi gnia 5 DEPOSITATO IN CANI:Z.111NA 099, IiF&_2.O22 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Ir