Sentenza — n. 13742/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALDUTO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 08/05/1951 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 20/11/2020 ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto del giudice monocratico del 19/5/2020 con il quale era stata rigettata, nel procedimento n. 2747/16 RGT, un'istanza di ammissione dell'imputato FALDUTO Vincenzo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 D.P.R. n. 115/2002; Sentenza — n. 13742/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo la difesa ha dedotto la violazione dell'art.76 DPR n.115 del 2002, lamentando che il giudice dell'opposizione avrebbe omesso di considerare il valore probatorio della autocertificazione del ricorrente relativa ai redditi percepiti nell'anno di riferimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALDUTO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 08/05/1951 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 20/11/2020 ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto del giudice monocratico del 19/5/2020 con il quale era stata rigettata, nel procedimento n. 2747/16 RGT, un'istanza di ammissione dell'imputato FALDUTO Vincenzo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Il Tribunale ha rilevato che il richiedente aveva riportato condanna definitiva in ordine al reato relativo a violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per il quale, a norma dell'art. 76 comma 4- bis del medesimo D.P.R., il superamento del limite reddituale è presunto e ha ritenuto che FALDUTO non avesse superato detta presunzione.
2. Il FALDUTO ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando i seguenti motivi di ricorso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e erronea applicazione degli art. 76 comma 4-bis D.P.R. n. 115 del 2002. Lamenta il ricorrente che il giudice adito con opposizione avrebbe menzionato, al fine del rigetto, anche condanne passate in giudicato riportate da FALDUTO in ordine a reati ulteriori e diversi da quello di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non ricompresi nella elencazione di cui al predetto comma.
Lamenta, inoltre, che l'effetto preclusivo derivante dalla condanna per il reato di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto potrebbe operare solo nei casi in cui il procedimento nel quale è richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia relativo proprio a tale categoria di reati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 76 comma 4-bis D.P.R. n. 115 del 2002. Lamenta il ricorrente che il giudice avrebbe erroneamente valutato gli elementi allegati per vincere la presunzione relativa stabilita dal legislatore (vale a dire la dichiarazione ISEE e la "Comunicazione di Liquidazione" dell'INPS avente ad oggetto il rateo pensionistico mensile datata 19/12/2016).
In particolare avrebbe errato il giudice nel ritenere che, essendo i redditi rilevanti ai fini dell'ammissione quelli relativi all'anno 2018, il cedolino del rateo Inps risalente all'anno 2016 non avrebbe potuto essere preso in considerazione, ed avrebbe errato, altresì, nel non considerare i redditi derivanti dal modello ISEE. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 74, 79 e 123 del DPR n. 115 del 2002. Lamenta il ricorrente la mancata attivazione da parte del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del medesimo DPR, del potere di chiedere alla parte richiedente di integrare la documentazione.
Con il quarto motivo la difesa ha dedotto la violazione dell'art.76 DPR n.115 del 2002, lamentando che il giudice dell'opposizione avrebbe omesso di considerare il valore probatorio della autocertificazione del ricorrente relativa ai redditi percepiti nell'anno di riferimento.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Gianluigi Pratola, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice ha rigettato l'opposizione, fondando la motivazione, non già sulla esclusione, ai sensi dell'art. 91 DPR 30 maggio 2002 n.115, dell'ammissione al patrocinio per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, bensì sul ritenuto superamento dei limiti di reddito, ai sensi dell'art. 76 comma 4 bis del medesimo DPR, in capo ai soggetti già condannati per determinate categorie di reati.
L'art. 76 comma 4 ter DPR n.115 del 2002 prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito per coloro che siano stati condannati in via definitiva in ordine ad una serie di reati fra cui, a seguito della entrata in vigore del D. Lvo 7 marzo 2019 n. 34, anche quelli commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Corte Costituzionale con sentenza 16 aprile 2010 n. 130 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione, stabilendo che detta presunzione deve essere intesa come relativa, ossia superabile con prova contraria.
L'art. 91 del medesimo DPR, invece, prevede, una esclusione dell'ammissione per i condannati con sentenza definitiva in ordine ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nella originaria formulazione l' esclusione era estata anche agli "indagati" ed agli "imputati", ma a seguito della entrata in vigore del D. Lvo 7 marzo 2019 n. 34 che ha soppresso dette parole (ed ha introdotto- come detto- nell'art. 76 comma 4 bis, nella categoria dei reati per i quali vale la presunzione di superamento dei limiti di reddito anche quelli c.d fiscali), permane per il solo condannato in via definitiva.
Già la Corte di Cassazione aveva interpretato tale norma nel senso che l'ammissione al patrocinio doveva ritenersi preclusa nei soli procedimenti relativi a tale categoria di reati (Sez 4 n. 22065 del 12.4.2012, Avigliano, Rv 252969). Tale interpretazione, oggi, è imposta dalla citata modifica legislativa: dalla lettura coordinata degli artt. 76 comma 4 bis e 91 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, così come modificati dal D.Lvo 7 marzo 2019 n. 24, si ricava che la condanna riportata dal richiedente il beneficio in ordine a reati c.d. fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione è richiesta in procedimento relativi a reati diversi da quelli in esame, ed una preclusione assoluta alla ammissione al beneficio, quando questa è richiesta nel procedimento avente ad oggetto proprio tale condanna.
Nel caso in esame il giudice dell'opposizione ha correttamente rilevato che il ricorrente aveva riportato condanna definitiva nel 1996 in ordine al reato di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tale da far presumere, per dettato normativo, il superamento dei limiti di reddito ai fini della ammissione.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve premettere che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del DPR n. 115 del 2002 il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di assoluto difetto di essa (Sez. 4, Sentenza n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio Rv. 270000). Nel caso all'esame, per espresso dettato legislativo, il valore dell'autocertificazione invocato dal ricorrente recede a fronte della presunzione di superamento dei limiti di reddito derivante dalla condanna passata in giudicato per determinati reati. Il giudice dell'opposizione ha fatto espresso rinvio agli atti prodotti dal ricorrente per sostenere l'impossidenza dell'imputato e ha argomentato diffusamente in merito alla loro inidoneità a vincere la presunzione relativa.Si tratta di giudizio rispetto al quale è precluso a questa Corte ogni ulteriore sindacato.
3. Anche il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati. Questa Corte ha, infatti, stabilito che "in tema di patrocinio dei non abbienti, il compito del giudice di condurre accertamenti in merito alle condizioni economico-patrimoniali dell'istante, anche ai sensi dell'art. 96, comma terzo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è escluso qualora il richiedente versi nella condizione prevista dall'art. 76, comma quarto bis, del medesimo d.P.R. e non abbia allegato concreti elementi di fatto, idonei a consentire il superamento della presunzione stabilita dal citato art. 76, comma quarto bis" (sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, RV. 262242). Già si è detto che in casi di tal fatta il valore dell'autocertificazione è superato dalla presunzione di legge e che, in assenza di idonee allegazioni, atte a vincere la presunzione nessun accertamento ulteriore deve essere compiuto dall'organo decidente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle LU ammende. Deciso il 22 m 2022. i N C Il Consigli st nsore O A T A T P O S I ,Z:r1 E D Q FL TZIART0 la Lamelza v:z e 'col-, szi6, co, z e . 11). 5 i p. Cre_ sTik, d L42_ e ez..4e-o _ a