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Sentenza — n. 13739/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13739/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIMMINO ROCCO nato a NAPOLI il 06/07/1963 CUOLLO GIOVANNA nato a NAPOLI il 06/07/1963 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Rocco Cimmino e Giovanna Cuollo, a mezzo del difensore, procuratore speciale, imputati e persone offese nell'ambito del medesimo procedimento pendente innanzi al Giudice di pace di Napoli, hanno presentato dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice, dott.ssa Maria Frunzio.

Regesto Legislator

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art. 38 cod. proc. pen, art. 491 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13739/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Allorquando, come nel caso in esame, tale fase non sia stata ancora introdotta, ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. In tali ipotesi il limite temporale alla proponibilità della dichiarazione di ricusazione dev'essere ravvisato, secondo il dettato normativo e le indicazioni della Suprema Corte, nella scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari (Sez. 6, n. 2354 del 13 giugno 1997; Sez. 5, n.8131 del 23 febbraio 2015).

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al precetto esecutivo domanda di ricusazione decisioni incidentali ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 38 cod. proc. pen
Il fatto che il Giudice di pace, riscontrata l'istanza di ricusazione, abbia deciso di formalizzare dichiarazione di astensione lascia intendere, per converso, che il requisito di cui al comma 4 dell'art. 38 cod. proc. pen.
art. 491 cod. proc. pen
disponga, al comma 1, che la dichiarazione di ricusazione possa essere proposta, nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Da quanto precede discende l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIMMINO ROCCO nato a NAPOLI il 06/07/1963 CUOLLO GIOVANNA nato a NAPOLI il 06/07/1963 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Rocco Cimmino e Giovanna Cuollo, a mezzo del difensore, procuratore speciale, imputati e persone offese nell'ambito del medesimo procedimento pendente innanzi al Giudice di pace di Napoli, hanno presentato dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice, dott.ssa Maria Frunzio.

A fondamento della dichiarazione i ricorrenti rappresentavano che la dott.ssa Frunzio aveva, già alla prima udienza del 24.5.2018, dopo avere instaurato il tentativo di conciliazione, manifestato il proprio convincimento circa l'indistinta colpevolezza degli imputati del processo, violando il principio di terzietà e imparzialità (come risulterebbe, alla stregua di quanto rappresentato nel ricorso, dai verbali allegati all'istanza del 23.10.2018, 27.2.2019, 23.5.2019, 11.7.19). La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 26/3/2021, ha deciso per l'inammissibilità della richiesta, osservando che la dichiarazione è stata presentata in data 16-17 marzo 2021 senza che sia stata fornita prova del suo deposito presso la cancelleria del giudice ricusato; che la richiesta è tardiva; che non è corredata degli atti dai quali sia possibile evincere le ragioni a sostegno della ricusazione.

Le parti hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, avverso il provvedimento della Corte d'appello di Napoli, lamentando, nell'unico motivo, violazione degli artt. 38 e 41, comma 1, cod. proc. pen. La difesa osserva come l'art. 38, comma 3, cod. proc. pen. non preveda alcun onere di allegazione dell'avvenuto deposito dell'istanza presso il giudice ricusato. Invero, l'articolo citato impone il deposito dell'istanza di ricusazione nella cancelleria del giudice ricusato, requisito soddisfatto nei caso di specie ed avvalorato dalla contestuale astensione del Giudice.

La Corte d'appello assume, nell'impugnato provvedimento, l'omessa allegazione, a corredo dell'istanza di ricusazione, degli atti essenziali per la decisione. In proposito si obietta che l'art. 38, comma 4, cod.prc.pen., nulla statuisca in tal senso, limitandosi a richiedere che nell'atto di procura siano indicati, a pena d'inammissibilità, i motivi della ricusazione. Tale requisito sarebbe stato soddisfatto dalla difesa che aveva avanzato richiesta - non valutata dall'adita Corte di Appello - di prova testimoniale proprio sulle circostanze analiticamente descritte e indicate come motivo di ricusazione, nella consapevolezza, peraltro, che la modalità riassuntiva di verbalizzazione adottata innanzi al Giudice di pace, non avrebbe consentito di apprezzare le espressioni usate dal Giudice e poste a fondamento dell'istanza di ricusazione.

Il fatto che il Giudice di pace, riscontrata l'istanza di ricusazione, abbia deciso di formalizzare dichiarazione di astensione lascia intendere, per converso, che il requisito di cui al comma 4 dell'art. 38 cod. proc. pen. sia stato efficacemente soddisfatto. In relazione alla ritenuta tardività della dichiarazione di ricusazione, per decorso del termine di tre giorni, previsto all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., da quando la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota, la difesa osserva come l'ipotesi normativa in questione si riferisca al caso in cui sia già intervenuta l'apertura del dibattimento.

Allorquando, come nel caso in esame, tale fase non sia stata ancora introdotta, ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. In tali ipotesi il limite temporale alla proponibilità della dichiarazione di ricusazione dev'essere ravvisato, secondo il dettato normativo e le indicazioni della Suprema Corte, nella scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari (Sez. 6, n. 2354 del 13 giugno 1997; Sez. 5, n.8131 del 23 febbraio 2015).

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Sui motivi di ricorso si osserva quanto segue. Effettivamente, quanto al primo motivo di doglianza, la giurisprudenza di questa Corte ha previsto che "La mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità della stessa. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la corte d'appello può agevolmente compiere, di propria iniziativa, le necessarie verifiche, in quanto lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari è previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia)", così Sez. 2, n. 35416 del 23/05/2019, Rv. 276434 - 01 (conformi n. 31212 del 2014, Rv. 260098 - 01; n. 13380 del 2014, Rv. 260561 - 01; n. 42395 del 2013, Rv. 256683 - 01).

Quindi, l'affermazione contraria contenuta sul punto nella ordinanza è inesatta. Rimangono tuttavia valide le ulteriori ragioni d'inammissibilità stabilite dai giudici di merito. Con riferimento alla tempestività della dichiarazione di ricusazione occorre ricordare come l'art. 38 cod. proc. pen. disponga, al comma 1, che la dichiarazione di ricusazione possa essere proposta, nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen., comma 1, mentre, nel secondo comma, chiarisce che qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione possa essere proposta entro tre giorni.

Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.La ratio evidente sottesa a tale disciplina è che il motivo della ricusazione deve essere rappresentato in tempi rapidi, appena venga in rilievo la causa che l'abbia originata. Poiché la causa di ricusazione, nel presente caso, sarebbe sorta in una udienza - non meglio precisata da parte della difesa - la dichiarazione doveva essere proposta prima del termine di essa. Il ricorso su questo punto è del tutto vago in quanto non indica precisamente quando sarebbero state pronunciate la frasi con cui il giudice ha manifestato in anticipo il proprio convincimento.

Dalla lettura dell'ordinanza si evince che la lamentata violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice sarebbe avvenuta nel corso di più udienze, l'ultima delle quali risalente all'11/7/2019: non si comprende, quindi, la ragione per cui la dichiarazione sia stata presentata il 17 marzo 2021. E' altresì dirimente la mancata allegazione, alla dichiarazione di ricusazione, degli atti dai quali si evince l'anticipazione di giudizio manifestata dal giudice, come ha sottolineato la Corte d'appello. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e, dunque, anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654;

Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052); sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324). Non rileva il fatto che le circostanze poste a base della ricusazione siano dimostrabili solo per testimoni, come sostenuto dalla difesa; ciò, invero, implica che sia già stato completato, con esito positivo, lo scrutinio di ammissibilità della dichiarazione del ricusante, nella specie precluso dalla mancata allegazione (Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654 - 01: "E' inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non siano allegati i documenti a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, quella in cui non siano specificamente indicati gli atti fondanti la causa di ricusazione";

Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, Tomasello, Rv. 245809; Sez. 6, n. 39902 del 10/10/2008, Cirino Pomicino, Rv. 241485; da ultimo, Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino Domenico, Rv. 281682 - 03).4. Da quanto precede discende l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i, ricorrental pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mari ro