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Ordinanza — n. 13247/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13247/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gabriele Messina Vitrano ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo il 4-11 giugno 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del 7-8 gennaio 2021 con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di compenso avanzata nell'interesse dell'Avv. Gabriele Messina Vetrano nell'ambito di procedimento di prevenzione.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13247/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Gabriele Messina Vetrano nell'ambito di procedimento di prevenzione.

Parole chiave

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professioni giudiziarie procedura disciplinare degli avvocati negligenza professionale dell'avvocato ripetibili dell'avvocato cancellazione dall'albo avvocati indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
nella requisitoria ex art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VITRANO GABRIELE nato a PALERMO il 09/10/1964 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG dr. Luigi Birritteri

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gabriele Messina Vitrano ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo il 4-11 giugno 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del 7-8 gennaio 2021 con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di compenso avanzata nell'interesse dell'Avv. Gabriele Messina Vetrano nell'ambito di procedimento di prevenzione.

2. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria ex art. 611 cod. proc. pen. del 21 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 ricorso va assegnato alle Sezioni civili della Corte di cassazione. Con recente decreto (17 marzo 2022, n. 917, prot. int. 18/03/2022) il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione alla Cancelleria centrale civile della S.C. del ricorso presentato nel procedimento n. 43934/2019 avente ad oggetto le liquidazioni delle competenze spettanti a custodi ed amministratori giudiziari nell'ambito di procedimento di prevenzione. Nella parte motivazionale si richiama, oltre a relazione dell'Ufficio del massimario, consolidata e condivisibile giurisprudenza delle Sezioni civili sia Unite (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009; Sez. U, n. 8516 del 29/05/2012) che semplici (Sez. 3, n. 22280 del 21/10/2009; Sez. 2, n. 15813 del 02/07/2020; Sez. 2, n. 17684 del 16/10/2012; Sez. 2, n. 12802 del 14/05/2019). 4.Consegue la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi il procedimento alla Cancelleria centrale civile di questa Corte per la registrazione e la trasmissione alla Sezione civile tabellarnnente competente. Così deciso il 30/03/2022. Il Consig "ere estensore Il Presidente Da el CQ Patii Picci