Ordinanza — n. 13246/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuigi Giovanni Saporito, Sergio Carannazza ed Andrea Aiello ricorrono, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo il 19 maggio — 11 giugno 2021 ha confermato il decreto di liquidazione compensi emesso il 9-10 novembre 2020 dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nella parte motivazionale si richiama, oltre a relazione redatta dall'Ufficio del massimario, consolidata e condivisibile giurisprudenza delle Sezioni civili sia Unite (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009; Sez. U, n. 8516 del 29/05/2012) che semplici (Sez. 3, n. 22280 del 21/10/2009; Sez. 2, n. 15813 del 02/07/2020; Sez. 2, n. 17684 del 16/10/2012; Sez. 2, n. 12802 del 14/05/2019). 5.Consegue la statuizione in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAPORITO LUIGI GIOVANNI nato a MILANO il 28/10/1963 CARAMAZZA SERGIO nato a NAPOLI il 20/06/1952 AIELLO ANDREA nato a PALERMO il 01/02/1971 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG dr.ssa Elisabetta Ceniccola
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Giovanni Saporito, Sergio Carannazza ed Andrea Aiello ricorrono, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo il 19 maggio — 11 giugno 2021 ha confermato il decreto di liquidazione compensi emesso il 9-10 novembre 2020 dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione.
2. I ricorrenti, in veste di amministratori giudiziari nell'ambito di procedimento di prevenzione, denunziano la illegittimità, sotto più profili, del decreto di liquidazione dei compensi agli stessi spettanti e del provvedimento della Corte territoriale che ha disatteso l'impugnazione avverso lo stesso. 3.11 Procuratore generale della S.C. nella articolata requisitoria ex art. 611 cod. proc. pen. del 12 marzo 2022 ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4.11 ricorso va assegnato alle Sezioni civili della Corte di cassazione. Con recente decreto (17 marzo 2022, n., 917, prot. int. 18/03/2022) il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione alla Cancelleria centrale civile della S.C. del ricorso presentato nel procedimento n. 43934/2019 avente ad oggetto le liquidazioni delle competenze spettanti a custodi ed amministratori giudiziari nell'ambito di procedimento di prevenzione.
Nella parte motivazionale si richiama, oltre a relazione redatta dall'Ufficio del massimario, consolidata e condivisibile giurisprudenza delle Sezioni civili sia Unite (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009; Sez. U, n. 8516 del 29/05/2012) che semplici (Sez. 3, n. 22280 del 21/10/2009; Sez. 2, n. 15813 del 02/07/2020; Sez. 2, n. 17684 del 16/10/2012; Sez. 2, n. 12802 del 14/05/2019). 5.Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi il procedimento alla Cancelleria centrale civile di questa Corte per la registrazione e la trasmissione alla Sezione civile tabellarmente competente. Così deciso il 30/03/2022. Il Consi . 1 estensore Il Presidente Dani le nci PaMia Picci Lut,,e DEPOSITATC:;!Mr;.::t