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Ordinanza — n. 13237/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances and excessive sentence in plea bargain cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Giuseppe Vecchio's cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. Vecchio argued for the annulment of the sentence due to the lack of generic mitigating circumstances and the excessive penalty imposed. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the application of mitigating factors or the sentence's magnitude once the agreement is ratified.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 444 e ss. c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding challenges to the application of mitigating circumstances or the sentence's extent.

Parole chiave

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plea bargain appeal generic mitigating circumstances excessive sentence inadmissible appeal Article 610 c.p.p. risposta alla petizione declinatoria di competenza petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 444 e ss. c.p.p.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467
Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146
Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO GIUSEPPE nato a CATANIA il 05/10/1990 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giuseppe Vecchio ricorre, a mezzo del sostituto processuale del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata appli- cata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività della pena irrogata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospet- tare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all'applica- zione delle circostanze ed alla entità della pena), che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell'er- ronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell'accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura sem- plificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, Zaccaria, Rv. 257146).

Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 Il sigliere e ensore