Sentenza — n. 13236/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPiergiorgio Piunti ebbe a proporre, in data 18/12/2019, alla Corte di Ap- pello di Ancona istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza pro- nunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Ascoli Piceno 1'11/6/2019 (sentenza 526/2019), divenuta irrevocabile il 28/10/2019, con cui è stato condannato per i reati di cui all'art. 186 co. 7 e 187 co. 8 cod. strada, commessi in Monteprandone il 23/6/2010. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 17/12/2020, ha dichiarato inammissibile l'istanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 629bis cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 420-quater cod. proc. pen, articolo 420-bis cod. proc. pen, art. 625-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 13236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel farlo, ebbero ad affermare che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei di- ritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei di- ritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, SSUU Innaro hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIUNTI PIERGIORGIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 24/05/1993 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto PG Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Piergiorgio Piunti ebbe a proporre, in data 18/12/2019, alla Corte di Ap- pello di Ancona istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza pro- nunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Ascoli Piceno 1'11/6/2019 (sentenza 526/2019), divenuta irrevocabile il 28/10/2019, con cui è stato condannato per i reati di cui all'art. 186 co. 7 e 187 co. 8 cod. strada, commessi in Monteprandone il 23/6/2010. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 17/12/2020, ha dichiarato inammissibile l'istanza.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Piunti, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. il vizio della motivazione del prov- vedimento impugnato, in particolare per l'omessa ed erronea valutazione delle circostanze di fatto dedotte e della documentazione prodotta e per il travisamento del fatto e dei dati probatori. Ci si duole che, con l'ordinanza impugnata, sia stata rigettata la richiesta di rescissione del giudicato, formatosi in sua assenza, sul presupposto che egli avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia, Avv.
Sergio Gabrielli, senza considerare che il verbale di elezione di domicilio non è sottoscritto nella prima pagina, che la nomina del difensore di fiducia non risulterebbe e che, anzi, tale difensore sarebbe un civilista, che assumeva di aver definito la vicenda con il de- posito della rinuncia al mandato. Dopo la rinuncia, inoltre, non sarebbe stato no- minato un difensore di fiducia. Comunque, non ricorrerebbe alcuna volontaria ir- reperibilità dell'istante che avrebbe trasferito la propria residenza. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema in data 1/2/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.
2. Il thema decidendi ruota intorno alla circostanza che l'odierno ricorrente abbia effettivamente nominato quale proprio legale di fiducia, nell'ambito del pro- cedimento penale poi definito con sentenza dal tribunale marchigiano il cui giudi- cato si chiede di rescindere, l'avv. Sergio Gabrielli. E al rilievo che tale nomina ha rispetto alla conoscenza in capo al Piunti degli ulteriori sviluppi del procedimento penale a suo carico. La tesi difensiva è che il Piunti non avrebbe mai avuto conoscenza del pro- cesso a suo carico, non avendo mai ricevuto alcuna notificazione ai sensi dell'art.157 cod. proc. pen. e che le notifiche sono state effettuate presso un domicilio eletto presso l'avv.
Sergio Gabrielli, elezione sottoscritta dal Piunti solo perché richiesto di firmare dagli ufficiali di P.G., senza che il predetto avesse potuto veri- ficare il contenuto dell'atto, peraltro scritto con lettere piccolissime che non ren- devano possibile avvedersi dell'elezione ivi risultante. Il difensore ricorrente, dunque, non contesta che vi sia un verbale di elezione di domicilio datato 28/6/2018, ore 9, dinanzi ai CC della Compagnia di San Bene- detto del Tronto - Aliquota Radiomobile- sottoscritto nella seconda pagina dal Piunti, ma afferma che non può essere riferita a lui la prima pagina, contenente l'indicazione nominativa di tale difensore, non avendo specificamente sottoscritto quella pagina.
Orbene, non senza avere evidenziato che non sussiste alcuna norma che fa obbligo a chi sottoscrive un verbale di farlo per ogni singola pagina, pare evidente che un genere di contestazione siffatta è, in buona sostanza, una denuncia di falso ideologico nei confronti del pubblico ufficiale che quell'atto ha redatto, in quanto nel verbale, atto pubblico facente fede fino a querela di falso, il Piunti dichiarava di eleggere domicilio per le notificazioni presso lo studio del legale di fiducia avv. Sergio Gabrielli del Foro di Ascoli Piceno e sottoscriveva il verbale suddetto che reca appunto la sua firma e la dicitura: "Letto, confermato e sottoscritto".
E la controfirma del pubblico ufficiale che l'ha redatto. Corretto, pertanto, è il rilievo del provvedimento impugnato che, non essendo stata proposta querela di falso contro quel verbale, quanto affermato dall'istante, che cioè l'apposizione della firma sia stata effettuata su richiesta degli ufficiali di P.G., senza che il Piunti abbia verificato il contenuto dell'atto, è un'affermazione sguarnita del minimo riscontro e, data la perfetta regolarità del verbale, rende la doglianza manifestamente infondata ed inammissibile l'istanza. Peraltro, l'eventuale irregolarità del verbale di elezione di domicilio avrebbe determinato una nullità a regime intermedio (che doveva essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado) dell'avviso di conclusione delle indagini, di quello di fissazione dell'udienza preliminare ovvero del decreto di cita- zione a giudizio, eventualmente effettuati al domicilio errato, poiché in tal caso si verifica una irregolarità della notifica e non già la sua omissione (cfr.
Sez. 5, n. 47561 del 11/10/2016 Morosi ed altro, Rv. 268702, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondate le doglianze prospettate circa la mancanza della specifica indi- cazione della qualità di indagato nel verbale di elezione di domicilio, nonché riferite alla notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio del difensore di fiducia rinunciante al mandato).
3. Occorre, dunque, prendere le mosse dal dato processualmente provato che il 28/6/2018, nell'immediatezza dell'accertamento su strada da parte dei Carabi- nieri, vi sia stata da parte del Piunti la nomina fiduciaria dell'avv. Gabrielli, presso cui lo stesso ebbe ad eleggere domicilio. Tale nomina, è del tutto regolare, e come tale ebbe ad interpretarla anche il difensore nominato, che, tuttavia, pervenutagli la prima notifica, inviò alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno (che la ricevette il 23/7/2018) e a Piunti Piergior- gio, all'indirizzo di residenza di C.da Monterone 13 di Monteprandone, risultante nel verbale di accertamento su strada, una dichiarazione di rinuncia al mandato.
In quella dichiarazione -va subito evidenziato- l'Avv. Gabrielli ebbe a dichia- rare di "dover rinunciare al mandato per motivi professionali" e invitava il Piunti "a nominare un nuovo difensore di fiducia" e la "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno a prendere atto della comunicazione". Il difensore in questione, in altri termini, non dichiarava affatto -come, invece, ebbe a fare, dopo oltre un anno, al difensore odierno ricorrente- che non cono- sceva il Piunti e che si occupava di diritto civile, motivo per cui aveva rifiutato la nomina in un processo penale.
La raccomandata spedita al Piunti -è documentato in atti- il 13/8/2018 venne, però, restituita al mittente con l'attestazione che lo stesso era irreperibile a quell'indirizzo. Tuttavia, essendo stata recapitata alla Procura della Repubblica, quella rinun- cia, dal punto di vista della continuità di difesa nel procedimento, diversamente da quanto opina il ricorrente, produsse i suoi effetti, in quanto, sin dal decreto di citazione diretta a giudizio del 25/9/2019, ai sensi dell'art. 97 co. 1 cod. proc. pen. venne nominato al Piunti un difensore di ufficio, indicato nell'Avv.
Achille Ciribe del Foro di Ascoli Piceno. Rimase, tuttavia, l'elezione di domicilio presso l'Avv. Gabrielli, in quanto co- stituisce ius receptum di questa Corte di legittimità che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789; conf. Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010 Bouhlga, Rv. 246387 relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale al difensore domici- liatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun con- tatto con il cliente;
Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234, relativa ad un caso in cui il difensore, presso il cui studio l'imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al man- dato e contestuale revoca della propria domiciliazione, che, in applicazione del principio, ebbe a rigettato l'eccezione difensiva di nullità delle notifiche successi- vamente eseguite presso il domicilio eletto) Ciò perché, come questa Corte di legittimità ha chiarito, la nomina del difen- sore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse. (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il domiciliatario, ex lege o elettivo, rientra tra le persone diverse dall'imputato nei cui confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, è permessa la no- tificazione a mezzo posta elettronica certificata).
Di recente, peraltro, sebbene in una sentenza ad oggi isolata, è stata affer- mata una tesi meno rigorosa, che il Collegio condivide - e che supera il precedente contrario costituito da Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234 - secondo cui la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con con- testuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accet- tare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla sua funzione propria, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo (così Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, P., Rv. 282265, che peraltro richiama la risalente sentenza n. 2659/1970, Rv. 113606).
Ebbene, anche applicando tale principio, la domiciliazione del Piunti presso l'Avv. Sergio Gabrielli è stata ritenuta correttamente mantenuta anche dopo la rinuncia al mandato dello stesso, perché tale legale, nella sopra richiamata comu- nicazione a mezzo raccomandata ricevuta il 23/7/2018 dalla Procura della Repub- blica di Ascoli Piceno, non ha espresso in alcun modo la propria volontà di non accettare le notifiche presso il proprio studio.
4. Detto, pertanto, della regolarità della procedura di notifica degli atti al Piunti, occorre a questo punto verificare se vi fossero elementi, ancorché egli avesse preso cognizione delle contestazioni operategli su strada nell'immediatezza del fatto ed avesse nominato un difensore di fiducia, per poter dire che il processo si stato celebrato in sua assenza senza che egli ne fosse a conoscenza. Ciò sul rilievo che, secondo il dettato dell'azionato art. 629bis cod. proc. pen. "il condannato (...) con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia pro- ceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".La presente decisione investe, tuttavia, l'interpretazione da dare non solo all'art. 629b1s cod. pen., ma anche ad un'altra norma, ovvero all'art. 420-bis cod. proc. pen. ("Assenza dell'imputato"), che al primo comma prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato:
« il giudice procede altresì in as- senza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto do- micilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è vo- lontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». Come ricorda la condivisibile Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021 dep. 2022, Negro, n.m. le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte evidenziato lo stretto legame esistente fra l'art. 629-bis (e, prima ancora, dell'art. 625-ter) e l'art. 420-bis del codice di rito: nella lettura offerta dalla sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, confermata anche da Sez.
U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, di cui si dirà di qui a poco, l'art. 629-bis si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis, onde è necessario ricavare dal coor- dinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della re- scissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula. La rescissione del giudicato è destinata ad offrire, in particolare, una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipa- zione del soggetto accusato, a causa dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.
La norma di cui all'art. 420-bis va ricollegata al successivo art. 420-quater cod. proc. pen. ("Sospensione del processo per assenza dell'imputato"), secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen., «.... il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personal- mente ...». Si tratta di una previsione particolarmente utile a comprendere che per il le- gislatore tutte le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono di regola ad una situazione di piena conoscenza perso- nale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio.
E anche le altre regole in tema di mancata presenza e di ripristino delle condizioni iniziali, in caso di accer- tamento tardivo della assenza inconsapevole, sono basate sul presupposto che il giudice abbia proceduto avendo certezza che l'imputato fosse a conoscenza dell'u- dienza. Oltre a prevedere il caso della scelta consapevole (di chi inizialmente aveva deciso di non partecipare ma, poi, ha deciso diversamente), si ipotizza il caso in cui l'imputato fornisca «la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» o comunque alla «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impe- dimento».
In una tale situazione si attiva il meccanismo riparatorio (o, meglio, "ripristinatorio"): l'imputato può formulare richieste istruttorie nonché chiedere la rinnovazione delle prove già assunte. Se, poi, (art. 489, co, 2, cod. proc. pen.) tali stesse ragioni gli avevano impedito la partecipazione all'udienza preliminare, è rimesso in termini per i riti alternativi. Per la fase di appello, l'art. 604, co. 5 -bis cod. proc. pen., prevede che «se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420 -ter o dell'art. 420 -quaten> la sentenza di primo grado è annullata con rinvio degli atti al giudice di primo grado.
La regola è la medesima nel caso in cui l'imputato provi che l'as- senza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Infine, vi è la regola "ripristinatoria" nel caso in cui si sia proceduto in assenza sino alla condanna definitiva, ovvero quella del caso in esame della rescissione del giudicato (oggi prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen., in origine disciplinata dall'art. 625-ter cod. proc. pen., con contenuto identico per la parte qui di interesse): il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado "qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della cele- brazione del processo".
Con le nuove regole riparatorie, è invece venuta meno la disposizione dell'art. 175, co. 2, cod. proc. pen. che consentiva il diritto incondizionato all'impugnazione della sentenza emessa in contumacia.
5. Il tema in esame è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legit- timità, negli ultimi anni (vedasi sul punto anche la recentissima Sez. 4, n 9004 dell'8/2/2022, Mangieri, non ancora mass.), sia a sezioni semplici che a sezioni unite. Con la sentenza n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedi- mento" - alla quale l'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione - e ne trassero spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indica- zioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate.
Nel farlo, ebbero ad affermare che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei di- ritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei di- ritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, SSUU Innaro hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
E hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Nella sentenza 28912/2019 le Sezioni Unite avevano sostenuto - ma il tema sarà poi puntualizzato e in qualche modo rettificato l'anno successivo nella sen- tenza SSUU Ismail- che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e, tuttavia, avevano già precisato che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, co. 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) dimostrino la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del pro- cesso".
E' indubbio, dunque, che, in una situazione come quella in esame, secondo il dictum di SSUU Innaro, se da un lato non basta la regolarità delle notifiche o la nomina del difensore di fiducia a dare certezza in ordine alla conoscenza del pro- cedimento, graverebbe comunque sull'imputato l'onere di provare la sua incolpe- vole mancata conoscenza dei successivi sviluppi dello stesso.. Le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) sono di lì a poco tornate sul tema, anche se più ampio rispetto a quello immediatamente oggetto del quesito loro sottoposto, della valenza delle condi- zioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difen- sore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza.
Le SSUU Ismail del 2020, dopo avere dato conto dell"evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiu- stamenti, era risultato inadeguato ai principi del processo equo (anche sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novem- bre 2004, Sejdovic c. Italia), si soffermano sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ha portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 con la quale, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipa- zione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia, introducendo, in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, il processo in as- senza "volontaria" dell'imputato.
Sul piano generale viene rilevato come il modello sia semplice e chiaro: nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Questo -viene chiarito- è il rilevante punto di diversità rispetto al pro- cesso in contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica for- malmente regolare, riconoscendosi all'imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia Ismail, evidenziano ancora che, nell'appa- rente linearità di tale sistema si inseriscono - il che rileva ai fini del caso in esame- quei particolari "indici di conoscenza" del processo che sono: a. la dichiarazione od elezione di domicilio; b. l'applicazione di misure precautelari che abbiano por- tato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; c. la nomina di un difensore di fiducia. L'interpretazione degli stessi è particolarmente rilevante per il Supremo Col- legio di legittimità in quanto, se rappresentassero "presunzioni" nel senso più pieno, come si legge in alcune delle decisioni, si dovrebbe affermare che il sistema è regredito alla situazione ante 1988.
La Corte si riferisce, in particolare, ad una serie di decisioni accomunate dal ritenere che la normativa sul processo in absentla avesse introdotto presunzioni per questi soli casi nei quali, quindi, è consentito procedere sulla base della sola regolarità formale della notifica dell'avviso di udienza, in qualsiasi forma effettuata, anche quale soggetto irreperibile (Sez. 5, n. 40848 del 13/7/2017, Fanici e altro, Rv. 271015; Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, F., Rv. 273999; Sez. 2, n. 25996 del 23/05/2018, Geusa, Rv. 272987; Sez. 2, n. 39158 del 10/9/2019 Hafid Aiumin Rv. 277100;
Sez. 4, n. 32065 del 7/5/2019, Bianchi Rv. 276707; Sez. 5, n. 36855 del 7/7/2016, Baron, Rv. 268322; Sez. 5, n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Degasperi, Rv. 266368- 01; Sez. 2, n. 14787 del 25/1/2017, Xhami, Rv. 269554; Sez. 2, n. 33574 del 14/07/2016, Suso, Rv. 267499). La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite Ismail (cfr. § 8.7 della moti- vazione) è che "...non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del pro- cesso in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifi- che.
Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU". Nella successiva esposizione, poi, si dà atto di come non si tratti neanche di situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo.
6. La prima osservazione è che - pur nella diversa prospettiva rispetto a SSUU Innaro che parlava ancora di presunzioni- si tratta comunque di situazioni che anche per SSUU Ismail necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate. Si fa riferimento, in tal senso, ad aspetti quali l'efficacia della scelta del domicilio, il consentire la misura cautelare l'effettiva conoscenza del procedimento, la realizzazione del rapporto con il difensore di fiducia che ac- cetti la nomina. A pag. 22 della motivazione le SSUU Ismail evidenziano che l'elezione di do- micilio deve essere "seria" e "reale", dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti, risul- tando ciò dalla stessa scelta normativa operata con la legge n. 103 del 2017, che ha inserito nell'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4-bis:
«l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario». Dunque, l'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. indica i casi in cui, sul presup- posto ovviamente della regolarità delle notifiche, il giudice, in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza "volontaria". Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato.
Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto "incondizionato" al nuovo giu- dizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza.Si è già evidenziato, peraltro, che l'art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chia- mata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria». La disposizione, quindi, dimostra come il si- stema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza al- cuna presunzione.
Su questi presupposti ancora secondo SSUU Ismail- si comprende che l'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della cono- scenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, "l'avere eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani pro- prie, alla effettiva conoscenza del processo" (così SSUU, Ismail).
Non si tratta, però, secondo il condivisibile dictum delle SSUU Ismail, di pre- sunzioni, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'im- putato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie. Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: ri- sultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza.
L'art. 420-bis cod. proc. pen., come visto, estende infatti la possibilità di pro- cedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell'interessato, la notifica sia stata "possibile" a mani di soggetti diversi dall'interessato. In questi soli casi, si "tipizza" la certezza di cono- scenza della chiamata in giudizio per il dato giorno. E, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. la sua effettuazione, secondo il dictum di SSUU Ismail porta "ra- gionevolmente" a ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificatogli, ancorché non a mani proprie.
Si tratta, tuttavia, di una verifica che, in concreto, il giudice dovrà fare caso per caso, in tal senso venendo chiarita la portata delle condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen.: l'attività dell'autorità giudiziaria è facilitata perché (esclusiva- mente) alle date condizioni non è ritenuta necessaria la notifica personale ma po- trà essere sufficiente quella a mani della persona convivente, del difensore ex art.164 co. 4 cod. proc. pen., etc. Dunque, per le SSUU Ismail, facendo riferimento alla disciplina delle notifiche, in base all'art. 420-bis cod. proc. pen, al fine del processo in assenza, al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie.
Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva: conta il risultato sostanziale. Se, invece, ricorrono le ipotesi in questione, diverranno utili anche quelle modalità di notifica non a mani proprie, adeguate alla effettiva conoscenza, indicate dalla norma. In quella pronuncia le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in base alle espresse disposizioni di legge ed alla interpretazione, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra una notifica "possibile", ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l'atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l'atto ad effettiva conoscenza limitandosi ad una fictio.
Esemplificativa viene indicata essere in tal senso proprio la previsione dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen. secondo cui «se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono ese- guite mediante consegna al difensore».
8. Dunque, nel solco dell'interpretazione delle Sezioni Unite ampiamente ri- cordata, in nessuna parte delle disposizioni sull'absentía si legge di "presunzioni". La norma ipotizza che la parte abbia avuto avviso al domicilio eletto, ma non afferma che se questo non sia possibile subentri la notifica quale irreperibile etc. Con una tale interpretazione, fedele al dato testuale ed alla ratto della norma, il sistema risulta pienamente conforme ai principi e alla evoluzione di quanto già era stato raggiunto nel 2005: si procede solo a fronte della certezza della cono- scenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza).
Vi corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ra- gionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valuta- zione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indi- cazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipa- zione al processo. In chiusura, la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedi- mento».
Evidentemente, come spiegano ancora SSUU Ismail, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. E l'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione".
Le Sezioni Unite Ismail evidenziano, infatti, che, se si esasperasse il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presun- zioni, il che ovviamente sarebbe un'operazione non consentita.
7. Di poco successiva alla pronuncia delle SSUU Ismail è la sentenza Sez. Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, che ribadisce come l'art. 629-bis cod. proc. pen. sia una "norma di chiusura del sistema" con la quale si persegue "l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato". Si tratta, cioè, di una norma posta a tutela di questi ultimi, cui il condannato può ricorrere ogniqualvolta la sua mancata partecipazione al giudizio non sia di- pesa da una libera determinazione e i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna, non abbiano operato.
Richiamando i principi contenuti nella sentenza Ismail, la sentenza Lovric ha affermato che l'accertata ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pen- denza del procedimento. Ne consegue che, quando l'imputato allega un'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen.
Ciò perché come evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ra- madze, Rv. 280137 - espressamente richiamata e condivisa dalla stessa sentenza Lovric -, il requisito della "incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo" ha il significato di "escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare".
8. Orbene, alla luce di tale indirizzo ermeneutico, la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici (vedasi Sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Rv. 281637; Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Ni Junguang, Rv. 281101; Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137; Sez.2 n.4608/2022; Sez.6 n.3930/2022; Sez.6 n.3929/2022; Sez.6 n.3677/2022; Sez.2 n.2875/2022; Sez.3 n.2252/2022) perviene a soluzioni che solo apparentemente appaiono contrastanti, ma, in realtà, partono dai medesimi presupposti ed evidenziano come dirimente per giungere a conclusioni diverse sia la specificità dei casi concreti affrontati.
In altri termini, se il medesimo principio appare declinato in maniera diversa è per la differenza dei casi affrontati. Occorre dunque applicare i principi di cui alle SSUU Ismail, ribaditi peraltro dalla successiva Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637, che nel solco di quelli ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domi- cilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della cono- scenza effettiva del processo in capo all'imputato, ma che la peculiarità dei fatti, può imporre un approfondimento di esame.
Secondo tali principi l'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un di- fensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adat- tato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione. Ebbene, alla luce di quelli nel caso in esame che non pare esservi alcun ele- mento per poter affermare che il Piunti non fosse a conoscenza del processo a suo carico.
La Corte territoriale ha evidenziato che il difensore di fiducia, riconoscendo dunque in fatto di essere stato effettivamente nominato, ha dichiarato di avere provato, invano, a comunicare la sua rinuncia al mandato con lettera inviata alla residenza anagrafica del ricorrente. Il ricorrente, in ogni caso, sapeva dal 28/6/2018 che era iniziato un procedi- mento penale a suo carico, per il quale aveva nominato un difensore di fiducia, e nemmeno allega che abbia provato ad informarsi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma (che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento).
Si è già detto, poi, che circostanze quali la mancata conoscenza del proprio assistito e il non occuparsi di penale sono state introdotte successivamente nel processo, nell'interlocuzione tra l'avv. Gabrielli e l'attuale difensore del Piunti, ma non sono state dedotte nel momento della rinuncia all'incarico. In un simile contesto, appare corretta la conclusione del provvedimento della Corte di appello nella parte in cui non ha ravvisato in capo al Piunti un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. Nel caso di specie, si è verificata una situazione concreta che pare diversa da quella che ricorre laddove il difensore di fiducia domiciliatario si sia cancellato dall'albo (Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, Olguin Gonzales, Rv. 281256) o l'impu- tato sia stato espulso dal territorio nazionale prima del giudizio (Sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Ndreca, Rv. 281637).
E questo spiega le diverse conclusioni cui sono pervenute quelle pronunce, pur applicando i medesimi principi, che hanno ritenuto azionabile il rimedio rescissorio. L'odierno ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia ed aveva eletto domicilio presso lo stesso, per cui, esercitando un minimo di diligenza, nonostante la rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Gabrielli, egli avrebbe potuto informarsi sull'andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere tale attività con relativa facilità. Invece, si è reso di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto che al predetto non è stato possibile comunicargli la rinuncia al mandato.
Nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric va, dunque, affermato il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si pre- sterebbe ad un possibile abuso del processo.
A quella rinuncia devono accompa- gnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal con- dannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Tenuto conto del dettato dell'art. 629bis occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l'espulsione dal territorio dello Stato).
Il tema -certo dei più spinosi- attiene al concetto di allegazione. Può aiutare ad individuarlo il richiamo al processo civile, ove l'allegazione è quell'attività attraverso la quale le parti introducono elementi di fatto idonei a cir- costanziare la posizione soggettiva di volta in volta vantata. Allegare, dunque, significa descrivere nei propri atti o a verbale l'esistenza di un fatto. Allegare un fatto non significa provarlo. La prova interviene necessaria- mente dopo l'allegazione (oppure prima o insieme). L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.
Ebbene, nel caso in esame l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circo- stanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio.
Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa. L'allegazione non può essere assertiva e aspecifica, come nel caso analizzato dalla già ricordata Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021 dep. 2022, Negro, n. m., ove il ricorrente aveva dedotto che si trovava all'estero per ragioni lavorative, senza peraltro allegare le modalità e la durata di tale asserita permanenza, onde con- sentire alla Corte territoriale di vagliare la concreta esistenza o meno di una situa- zione di temporanea inidoneità del domicilio dichiarato.
Il che ha portato la Corte di legittimità a ritenere corretta la decisione del giudice di merito di negare la rescissione del giudicato. Condivisibile, peraltro è anche il dictum di Sez. 2, n. 14375 del 31/3/2021, Ni Junguang, Rv. 281101, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'impu- tato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ex art. 415-bis cod. proc.pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il muta- mento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del pro- cesso, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare.
9. A ben guardare, nel caso oggi in esame si è, di fatto, realizzata una situa- zione del tutto sovrapponibile a quella affrontata in più occasioni da questa Corte di legittimità, all'epoca in cui vigeva la I. 67/2014, laddove ebbe a chiarire che "se, per qualche ragione connessa alla scelta dell'imputato di rendersi irreperibile al suo stesso difensore, i rapporti tra il predetto e il domiciliatario si sono interrotti, con ciò si è realizzata una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione (così Sez. 5, n. 11701/07 e Sez. 1, n. 19127/06). Deve, infatti, ribadirsi che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura caute- lare, sia venut