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Sentenza — n. 13232/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse della S.r.l. Agricola Cascina Pirola, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 31.7.2021 che aveva disposto il sequestro preventivo del "complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Cascina Pirola Srl", in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., concernente - a carico dei gestori della società - ipotesi di assunzione e utilizzazione di manodopera, in numero di almeno 100, in condizioni di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno (fatti commessi dal maggio 2020).

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 603-bis cod. pen, art. 322-bis cod. proc. pen, art. 53 d.lgs. n. 231/01, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tale premessa vale a rendere inammissibile il vizio motivazionale dedotto dalla parte pubblica ricorrente con riferimento al capo 2) di incolpazione, non potendosi certo affermare che sul punto l'ordinanza impugnata sia radicalmente mancante di un apparato motivazionale; tutt'altro: il Tribunale ha ritenuto di annullare il provvedimento di sequestro nella parte in cui, in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo 2) di incolpazione, ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 231/01, in relazione all'art. 19 ed agli artt. 5, comma 1, lett.

Parole chiave

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azienda agricola azione di rivocazione del sequestro agroalimentare sequestro cautelare zona agricola protetta assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'istanza ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 603-bis cod. pen
Agricola Cascina Pirola, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 31.7.2021 che aveva disposto il sequestro preventivo del "complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Cascina Pirola Srl", in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod.
art. 322-bis cod. proc. pen
Quanto alla asserita violazione di legge dedotta dal ricorrente, per avere il Tribunale ritenuto che il sequestro preventivo in disamina fosse "una mera duplicazione del provvedimento emesso dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 53 d.lgs. n. 231/01
art. 310 cod. proc. pen
dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnei confronti di: SOCIETA AGRICOLA CASCINA PIROLA S.R.L. avverso l'ordinanza del 24/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG h

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse della S.r.l. Agricola Cascina Pirola, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 31.7.2021 che aveva disposto il sequestro preventivo del "complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Cascina Pirola Srl", in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., concernente - a carico dei gestori della società - ipotesi di assunzione e utilizzazione di manodopera, in numero di almeno 100, in condizioni di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno (fatti commessi dal maggio 2020).

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando (in sintesi) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il disposto sequestro preventivo, emesso in relazione ad entrambi i capi di incolpazione provvisoria (1 e 2), costituisca "una mera duplicazione del provvedimento emesso dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in data 29.3.2021" (che ripristinava il sequestro già disposto nell'agosto del 2020), provvedimento (quello del marzo del 2021) da ritenersi, a parere del Tribunale, del tutto valido ed efficace.

Il ricorrente ritiene, invece, che la pendenza del ricorso per cassazione avverso il precedente provvedimento del Tribunale che aveva ripristinato il sequestro impediva l'esecuzione del provvedimento stesso, secondo quanto recentemente statuito in un arresto dalla Suprema Corte (v. Sez. 3, sent. n. 25052/2020). Deduce anche il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove si afferma che il sequestro preventivo del GIP del 31.7.2021 era stato emesso anche in relazione al capo 2) di incolpazione, ai sensi del d.lgs. n. 231/01, mentre il GIP si sarebbe limitato a disporre il sequestro preventivo del complesso aziendale esclusivamente ai sensi dell'art. 321 ss. cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. ( A i 2. Va premesso che, come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 26965601).

3. Tale premessa vale a rendere inammissibile il vizio motivazionale dedotto dalla parte pubblica ricorrente con riferimento al capo 2) di incolpazione, non potendosi certo affermare che sul punto l'ordinanza impugnata sia radicalmente mancante di un apparato motivazionale; tutt'altro: il Tribunale ha ritenuto di annullare il provvedimento di sequestro nella parte in cui, in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo 2) di incolpazione, ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 231/01, in relazione all'art. 19 ed agli artt. 5, comma 1, lett.

a) e 25-quinquies, lett. a), dello stesso decreto, in quanto ha insindacabilnnente ritenuto che nessuna indicazione in ordine alla sussistenza di beni profitto del reato, derivanti dall'illecito amministrativo oggetto di contestazione, fosse evincibile né dalla richiesta del PM, né dal tenore del provvedimento del GIP.

4. Quanto alla asserita violazione di legge dedotta dal ricorrente, per avere il Tribunale ritenuto che il sequestro preventivo in disamina fosse "una mera duplicazione del provvedimento emesso dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in data 29.3.2021", si deve osservare che il ragionamento sul punto dei giudici di merito appare corretto in diritto e tale da rendere manifestamente infondati e inconsistenti i rilievi prospettati dal PM. Il provvedimento del Tribunale in data 29.3.2021 aveva ripristinato il sequestro preventivo del complesso aziendale della Società Agricola Cascina in relazione al capo 1), statuendo anche l'immediata esecutività del provvedimento, ritenendo di condividere quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale (Sez. 2, n. 11204 del 09/02/2016, Rv. 266371 - 01).

Ora, a prescindere dalla posizione che si voglia assumere in merito alla problematica dianzi accennata, il Tribunale ha correttamente osservato che il nuovo decreto di sequestro preventivo richiesto e ottenuto dal PM costituisce una mera duplicazione di quello precedente, in quanto non fondato su un'esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata, né basato su una nuova notitia criminis o su una modificazione, anche parziale, dell'ipotesi accusatoria. Invero, è stato sottolineato che il nuovo provvedimento di sequestro si basa su asserite problematiche che attengono all'assenza di una "governance" idonea a gestire l'azienda agricola e alla "delicata situazione economica-finanziaria" in cui verserebbe la società, che sarebbe "prossima all'insolvenza".

Problematiche che sono state 132~§ ritenute estranee al requisito del periculum, inteso come pericolo di reiterazione o aggravamento del delitto per cui si procede. Tantomeno esse incidono sul requisito del fumus del reato per cui si procede. Si tratta, a ben vedere, di questioni che non attengono ai presupposti legittimanti l'emissione della misura, bensì alle modalità esecutive e alla gestione del sequestro preventivo dei beni aziendali in questione, che pertanto non avrebbero potuto giustificare una nuova emissione della stessa misura cautelare reale, a fronte della ritenuta ineseguibilità del precedente sequestro preventivo disposto dal Tribunale, secondo l'orientamento assunto dalla Pubblica Accusa.

5. Si deve, infine, dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte pubblica ricorrente a proporre il ricorso in esame, risultando acquisita agli atti la comunicazione dello stesso Ufficio del PM ricorrente in ordine all'intervenuta esecuzione, nell'ambito del medesimo procedimento, del provvedimento di sequestro preventivo sui beni aziendali in questione (v. ordine del PM - in data 1.12.2021 - di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 29.3.2021, con la quale si dispone il sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così d