Sentenza — n. 13221/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: PAPA ENRICO nato a TOLENTINO il 12/03/1946 SOCIETA' PAPA ENRICO SRL avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio nei limiti del motivo di impugnazione proposto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13221/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 Tribunale di Macerata con sentenza del 4 marzo 2021, resa' dopo avere svolto l'istruttoria ed all'esito del dibattimento, ha dichiarato non doversi procedere, per essere gli illeciti estinti per intervenuta prescrizione, nei confronti di Enrico Papa, imputato di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, e della s.r.l. Enrico Papa, cui è contestata la violazione dell'art. 25-septies del d. 1gs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla commissione da parte dell'imputato del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., fatti contestati come commessi il 18 giugno 2012.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: PAPA ENRICO nato a TOLENTINO il 12/03/1946 SOCIETA' PAPA ENRICO SRL avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio nei limiti del motivo di impugnazione proposto.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Macerata con sentenza del 4 marzo 2021, resa' dopo avere svolto l'istruttoria ed all'esito del dibattimento, ha dichiarato non doversi procedere, per essere gli illeciti estinti per intervenuta prescrizione, nei confronti di Enrico Papa, imputato di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, e della s.r.l. Enrico Papa, cui è contestata la violazione dell'art. 25-septies del d. 1gs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla commissione da parte dell'imputato del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., fatti contestati come commessi il 18 giugno 2012.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Ancona, che si affida ad un solo motivo, con il quale lamenta (art. 22 del d. Igs. n. 231 del 2001), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione. L'impugnazione è limitata - si precisa - alla pronunzia nei confronti della società. La violazione di legge denunziata consisterebbe nell'avere ragionato allo stesso modo sia quanto alla persona fisica sia quanto alla società, trascurando però che per gli enti, per espressa volontà del legislatore, la prescrizione non corre dal momento dell'esercizio dell'azione penale sino alla definizione con sentenza. Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pronuncia relativa all'illecito amministrativo contestato all'ente.
3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 2 marzo 2002, ritenuta fOndata l'impugnazione, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. Come previsto espressamente dall'art. 22, comma 4, del d.gs. n. 231 del 2001, correttamente invocato dal P.G., a differenza delle persone fisiche, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica, in quanto atto • di contestazione dell'illecito, interrompe il corso della prescrizione sospendendolo fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio (Sez. 4, n. 5121 del 18/11/2021, Ditta HDI Holdine Do, Rv. 282598; Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Sauta Elio, Rv. 278755; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep. 2020, Martin s.r.I., Rv. 277943; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, ,D'Errico e altro, Rv. 265588; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011, dep. 2012, Cerasino e altri, Rv. 256705; nello stesso senso, assai di recente, Sez. 4, n. 9006 del 22/02/2022, Grieco ed altri, non mass., sub n. 3 del "considerato in diritto").
5. Discende, di necessità, in accoglimento dell'impugnazione, la statuizione in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione della Enrico Papa s.r.l. con rinvio alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso il 30/03/2022. Il Consi estensore Il