Italian Court dismisses appeals against attempted theft conviction, rejecting arguments on joint liability and minor value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a theft conviction inadmissible. The defense argued that only one defendant possessed the stolen item and that the item's low value should exempt them from punishment under specific legal provisions. The court rejected these claims, affirming that all three entered the property together, establishing joint liability, and noting that the lower court correctly applied the law regarding the item's value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116, 117, 131 bis, 133 cod. pen.; Appeals challenging the finding of joint criminal liability or the application of the minor value exemption are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the evidence without providing new facts or legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARIN VASILE nato il 17/06/1980 BENADOUNI NAJAH nato il 05/08/1978 MICALETTI ADRIANO nato a ATRI il 16/12/1985 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svota la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, con le quali si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale MARIN Vasile, BENADOUNI Najah e MICALETTI Adriano sono stati condannati per il reato di tentato furto di un navigatore TOM TOM ai danni di RENZETTI Attilio, così riqualificata l'originaria imputazione di furto consumato, per essersi i tre, in concorso, introdotti nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa, scavalcando la recinzione dell'area, impossessandosi del dispositivo custodito nei locali adibiti a magazzino.
2. Gli imputati hanno proposto ricorsi con unico atto e stesso difensore, il quale ha formulato due motivi. Il primo è comune agli imputati BANADOUNI e MICALETTI e con esso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al ritenuto concorso dei due nella sottrazione del bene. Il deducente rileva che il dispositivo era stato trovato in possesso del solo MARIN e che i giudici territoriali non avrebbero descritto il loro contributo concorsuale. Con il secondo, comune a tutti gli imputati, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., avuto riguardo al modesto valore del bene, che neppure la persona offesa aveva saputo indicare.
3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali.
4. Anche la difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento di quelle rassegnate con il ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La Corte di merito, per quanto d'interesse in relazione ai motivi dei ricorsi, ha ritenuto il pieno concorso dei tre imputati, rilevando la inconducenza dell'argomento difensivo, invero riproposto in questa sede, che faceva leva sul fatto che il dispositivo era stato rinvenuto nel possesso del solo MARIN: tutti e tre gli imputato erano entrati nella proprietà della persona offesa, con modalità che rendevano univoca la direzione degli atti sino a quel momento compiuti, quella cioè di sottrarre beni dalle pertinenze della persona offesa. Quanto, poi, alla causa di non punibilità, la Corte d'appello ha precisato che, nella specie, il delitto era consistito nella introduzione in un'abitazione da parte di tre persone riunite in orario serale, il che non consentiva di ravvisare nel fatto una ipotesi di particolare tenuità.
3. I motivi sono manifestamente infondati. Tale conclusione è ampiamente giustificata, quanto al primo, dalla circostanza che la difesa ha sostanzialmente contestato la valutazione del materiale probatorio, introducendo doglianze che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, traducendosi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello, non sono deducibili, siccome intese a sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.
Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), ricordandosi che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).
La difesa continua a ritenere dirimente la circostanza che la refurtiva si trovasse nel materiale possesso di un solo complice, pretendendo, da un lato, di ignorare che tutti e tre gli imputati erano stati colti all'interno di un luogo privato, da tutti previamente violato mediante il superamento della relativa recinzione; dall'altro, non considerando neppure la ricostruzione fattuale, più analiticamente esposta nella sentenza appellata, laddove si era dato atto della attività preparatoria posta in essere dagli imputati e della presenza di arnesi atti allo scasso e di biciclette; ma soprattutto, non considerando che, ai fini della sussistenza della condotta concorsuale e per escludere una presenza rilevante solo in termini di connivenza penalmente neutra, è sufficiente un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, ossia un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (cfr. sez. 4, n. 35754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244).
4. Quanto, poi, all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., la motivazione rinvenibile nella sentenza censurata, oltre a rispettare i criteri legali di valutazione, non presenta aspetti di contraddittorietà o manifesta illogicità, sul punto giovando ancora una volta un rinvio al diritto vivente per ricordare che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui si discute, il giudizio sulla tenuità richiede una 3 f valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. u, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590), pur non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. sez. 6, n. 55107 del 8/1172018, Milone, Rv. 274647; sez. 3, n. 34151 del 18/6/12018, Foglietta, RV. 273678).
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estens