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Sentenza — n. 11294/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11294/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28.9.2020, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - che aveva dichiarato Doronzo Massimiliano Parazzoli responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto tre diversi tipi di sostanze stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 11294/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto tre diversi tipi di sostanze stupefacenti.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione reati seriali eccezione di illegalità genere dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il secondo motivo è inammissibile, posto che la valutazione in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARAZZOLI DORONZO MASSIMILIANO nato a TREVIGLIO il 22/03/1976 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28.9.2020, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - che aveva dichiarato Doronzo Massimiliano Parazzoli responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto tre diversi tipi di sostanze stupefacenti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio motivazionale in punto di responsabilità, posto che dalla dinamica dei fatti non emerge la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato in questione. L'imputato è soggetto che fa uso regolare di sostanze stupefacenti e che risulta in carico al SERT di Treviglio; perciò, la sola presenza sulla sua persona di sostanza stupefacente non è sufficiente a dimostrarne una destinazione diversa da quella di un uso esclusivamente personale. II) Mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ricorrente sia soggetto che conduce da alcuni anni una vita regolare e tranquilla, lavorando come artigiano e vivendo presso l'abitazione dell'anziana nonna, insieme alla madre.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo prospetta violazione di legge e vizi motivazionali che non è dato rinvenire dalla lettura della sentenza impugnata; la censura si limita a riprodurre e reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti dai giudici del gravame di merito, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, peccando quindi, sotto questo profilo, anche di aspecificità (cfr.

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale dei fatti processualmente emersi, ha motivato in termini del tutto logici, coerenti e puntuali in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto. Al riguardo, sono state valorizzate le circostanze di fatto emerse, quali: il pacifico possesso sulla persona dell'imputato di tre diversi tipi di sostanza stupefacente (marijuana, cocaina e hashish, da cui erano ricavabili complessivi 31 dosi medie giornaliere) confezionati in tre buste separate; la circostanza che la droga era trasportata sulla vettura per essere, evidentemente, consegnata a terzi; il fatto che il Parazzoli non abbia mai fornito una ricostruzione alternativa dei fatti; il ritrovamento, presso il suo domicilio, di un bilancino di precisione sporco di polvere bianca e di un ulteriore quantitativo di 95 grammi di marijuana (con principio attivo pari a grammi 10,7656, da cui erano ricavabili n. 430 dosi medie giornaliere).

Tutti elementi che sono stati logicamente valorizzati per affermare che la droga era destinata ad essere ceduta a terzi. I giudici di merito hanno, inoltre, aggiunto che non risultava dimostrato in atti che l'imputato facesse uso regolare di sostanze stupefacenti e che fosse sempre stato in carico al SERT. Si tratta di ponderate e congrue valutazioni di merito, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile, posto che la valutazione in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. attiene al merito e non può essere sindacata in sede di legittimità, in assenza di evidenti vizi logici della motivazione, non dedotti né rinvenibili nel caso di specie.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2022 Il ConsigJa estensore Il Pr s'clente Ales and o Ranaldi Salvato overe C)EPU rATO N