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Ordinanza — n. 11048/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11048/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA nella procedura ex art. 625bis co.3 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale nel procedimento a carico di: BRACCIA ETTORE nato a ROMA il 16/03/1959 definito con la sentenza del 08/02/2022 n. 8612/22 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale e la memoria dell'Avv. Massimo Mercurelli, difensore del Braccia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11048/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Mercurelli. E, come si evince dalla sentenza 8612/22, la Corte ebbe a valutare la posizione di tale ricorrente (cfr. in particolare pag. 26 § 1; pag. 36 § 4; pagg. 38-40 § 4.4; pag. 41 §5 e pag. 46 § 8) ritenendone infondate le doglianze. Per mero errore materiale, pertanto, in sede di redazione del dispositivo, il nominativo di Braccia Ettore non fu inserito tra quelli per i quali venne rigettato il ri- corso, con condanna al pagamento delle spese processuali. Tale omissione è pertanto emendabile con la procedura attivata d'ufficio, ri- spetto alla quale, peraltro, il difensore, avvisato, non ha formulato alcun rilievo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale difetto formale di procedura difetto di sottoscrizione procedimento in contumacia errore nella commisurazione della pena memoria illeggibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nella procedura ex art. 625bis co.3 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale nel procedimento a carico di: BRACCIA ETTORE nato a ROMA il 16/03/1959 definito con la sentenza del 08/02/2022 n. 8612/22 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale e la memoria dell'Avv. Massimo Mercurelli, difensore del Braccia.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con decreto del 9/2/2022 è stata chiesta di ufficio ex art. 625bis co. 3 cod. pen. la correzione del dispositivo del ruolo della pubblica udienza dell'8/2/2022 e della sentenza 8612/22, pronunciata in pari data in relazione al ricorso N.R.G. 10307/21 proposto da Halili Emrlla ed altri, sul rilievo che per un mero errore mate- riale, in tali dispositivi, tra i nominativi di coloro per i quali vi è stato il rigetto del ri- corso, risulta omesso il nominativo di BRACCIA ETTORE, nato a Roma il 16/3/1959. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22) , il P.G., che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale e il difensore del Braccia, avv.

Massimo Mercurelli, che ha riproposto le questioni già avanzate con l'originario ricorso per cassazione. Ritiene il Collegio che trattasi effettivamente di mero errore materiale da cor- reggersi con la procedura di cui agli artt. 127 e 625 bis cod. proc. pen., conforme- mente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 3 n. 41187 del 20/10/2021; conf. Sez. 3 n. 8573/22; Sez. 6 n. 8300/22; Sez. 4 n. 7110/22; Sez. 5 n. 6755/22). Ed invero, all'udienza pubblica dell'8/2/2022 eb- bero a rassegnare le proprie conclusioni in relazione alla posizione di Braccia Ettore tanto il Procuratore Generale che il difensore di fiducia dello stesso, avv.

Mercurelli. E, come si evince dalla sentenza 8612/22, la Corte ebbe a valutare la posizione di tale ricorrente (cfr. in particolare pag. 26 § 1; pag. 36 § 4; pagg. 38-40 § 4.4; pag. 41 §5 e pag. 46 § 8) ritenendone infondate le doglianze. Per mero errore materiale, pertanto, in sede di redazione del dispositivo, il nominativo di Braccia Ettore non fu inserito tra quelli per i quali venne rigettato il ri- corso, con condanna al pagamento delle spese processuali. Tale omissione è pertanto emendabile con la procedura attivata d'ufficio, ri- spetto alla quale, peraltro, il difensore, avvisato, non ha formulato alcun rilievo.

P.Q.M.

Dispone correggersi i dispositivi del ruolo della pubblica udienza dell'8/2/2022 e della sentenza 8612/22, relativi al ricorso N.RG. 10307/21 proposto da Halili Emrlla ed altri, nel senso che, dopo il nominativo "Manaflogou Chikmet" e prima di "Stevanovic Igor", si abbiano per scritte la virgola e il nominativo "Braccia Ettore". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Roma, il