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Sentenza — n. 10348/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: CARNIEL GIANPAOLO nato a ERACLEA il 13/02/1961 inoltre: TONON MARIA GABRIELLA BISON JACOPO ITAS MUTUA SPA ATVO SPA avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa LIDIA GIORGIO

Regesto Legislator

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artt. 589-bis cod. pen; Sentenza — n. 10348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Chiede, in conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria, con rinvio sul punto al giudice competente in grado di appello (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.). 3.Con memoria del 25 febbraio 2022 la difesa dell'imputato si è opposta all'accoglimento del ricorso. 4.11 P.G. di legittimità, rilevata la tardività dell'impugnazione ma ritenuto che, nonostante la doverosa declaratoria di inammissibilità, la Corte dovrebbe comunque rilevare di ufficio l'omessa irrogazione della sanzione amministrativa, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al fine della determinazione della durata della misura da parte del giudice di merito.

Parole chiave

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sospensione di pena revisione della sentenza penale guida nonostante revoca della patente pena di morte ritardo ingiustificato dell'azione penale abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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artt. 589-bis cod. pen
2.Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.Il decidente infatti ha omesso di pronunziarsi sulla sanzione amministrativa accessoria la cui applicazione risulta doverosa per effetto del combinato disposto degli artt. 589-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: CARNIEL GIANPAOLO nato a ERACLEA il 13/02/1961 inoltre: TONON MARIA GABRIELLA BISON JACOPO ITAS MUTUA SPA ATVO SPA avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa LIDIA GIORGIO

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Venezia, all'esito del dibattimento, il 12 febbraio 2021 ha riconosciuto Giampaolo Carniel responsabile del reato di omicidio colposo, commesso 27 giugno 2017 con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, e lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, cui è stata assegnata una provvisionale. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello, che lamenta violazione di legge (art. 222, comma 2, terzo periodo, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285) in relazione alla omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Chiede, in conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria, con rinvio sul punto al giudice competente in grado di appello (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.). 3.Con memoria del 25 febbraio 2022 la difesa dell'imputato si è opposta all'accoglimento del ricorso. 4.11 P.G. di legittimità, rilevata la tardività dell'impugnazione ma ritenuto che, nonostante la doverosa declaratoria di inammissibilità, la Corte dovrebbe comunque rilevare di ufficio l'omessa irrogazione della sanzione amministrativa, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al fine della determinazione della durata della misura da parte del giudice di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Collegio, attesa la segnalazione di tardività da parte del P.G., ha avuto acceso diretto agli atti, così verificando che l'impugnazione è stata tempestivamente avanzata (tramite spedizione postale) il giorno 18 marzo 2021 rispetto a termine che sarebbe scaduto il 20 marzo 2021, cioè trenta giorni dalla comunicazione al P.G., avvenuta il 18 febbraio 2021, del dispositivo con cui il Tribunale ha riservato entro quindici giorni la motivazione della sentenza, che è stata tempestivamente depositata. 2.Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.Il decidente infatti ha omesso di pronunziarsi sulla sanzione amministrativa accessoria la cui applicazione risulta doverosa per effetto del combinato disposto degli artt. 589-bis cod. pen. e 222, comma 2, del d. Igs. n. 285 del 1992.

3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Venezia.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condividi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso il 03/03/2022. Il Consigl e estensore esid nte Dani gTia er"ao DEPOSITATO ,..,r'ANCELLERIA og9i, ... FUN