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Sentenza — n. 10347/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10347/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIOTTO CLAUDIO nato a LIMENA il 05/09/1964 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa LIDIA GIORGIO

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10347/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tramite l'ultimo motivo denunzia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità dell'apparato motivazionale per avere la sentenza impugnata violato il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (correlato ai non meno importanti principi della presunzione di innocenza, dell'onere della prova a carico del P.M., del canone compendiato nel brocardo "in dubio pro reo" e dell'obbligo di motivazione): i dubbi esistenti a proposito della posizione di Miotto - si ribadisce, non destinatario di richieste cautelari - sono stati peraltro smentiti dai contributi dichiarativi di Fenu e di Iotchev.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga partecipazione al reato corrispondenza con il difensore dipendenza da sostanze stupefacenti comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Con il secondo motivo Claudio Míotto si duole della ritenuta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 533 cod. proc. pen
Tramite l'ultimo motivo denunzia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIOTTO CLAUDIO nato a LIMENA il 05/09/1964 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa LIDIA GIORGIO

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 44528 del 09/05/2018), il 25 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 17 giugno 2015, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Claudio Miotto responsabile, in concorso con altri (Iotchev Nícolaj Silvio e Fenu Paolo), la cui posizione è stata separatamente definita, del reato di acquisto e di detenzione a fine di cessione di 1,6 kg di cocaina contenente principio attivo nella percentuale del 71,36 °/0, fatto contestato come commesso il 7 novembre 2005 (capo n. 3 dell'editto), in conseguenza condannandolo alla sanzione stimata di giustizia (otto anni di reclusione e 28.000,00 euro di multa), ha rideterminato, riducendola, la pena (sei anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa); con conferma nel resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensori di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali, ripercorsi gli antefatti e le precedenti decisioni, sottolineato che il compendio probatorio si basa essenzialmente sul contenuto delle conversazioni intercettate tra Miotto e Iotchev e sulle dichiarazioni dei coimputati Iotchev e Fenu, i quali hanno escluso la responsabilità del ricorrente, lamenta difetto di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo ed il terzo motivo).

In linea generale, la giustificazione della sentenza, ad avviso del ricorrente, sarebbe solo apparentemente più diffusa ma in realtà riproporrebbe gli stessi argomenti già censurati dalla S.C., sicchè permarrebbero criticità motivazionali che ne imporrebbero ulteriormente l'annullamento. I giudici di merito avrebbero trascurato il risalente legame di amicizia tra Miotto, Iotchev e Fenu, la circostanza che i tre vivevano nello stesso piccolo paese, che erano cresciuti insieme frequentando la medesima compagnia, che vi era una certa regolarità nel sentirsi, che Fenu era uno stimato poliziotto, che il contenuto delle intercettazioni non sarebbe tale da mettere in collegamento i dialoghi con il traffico dì stupefacenti, che per il significato delle telefonate, che sarebbe stato in rilevante parte "stravolte" dagli inquirenti, vi è, a ben vedere, una tesi alternativa che è stata offerta da Miotto, il quale non ha dichiarato, quanto all'epoca dei fatti (anno 2005), di non possedere un cellulare ma di non utilizzarlo spesso in ragione dei costi e che manca comunque la prova di qualsiasi contributo causale del ricorrente all'affaire droga. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente censura, sotto tre profili, le ritenute manifeste contraddittorietà ed illogicità della sentenza quanto all'an della penale responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte di merito risolto gli aspetti problematici segnalati nella sentenza di annullamento con rinvio. 2.1.1. Si rammenta che le conversazioni intercettate, secondo la Corte di appello, conterrebbero espressioni criptiche che non sarebbero state adeguatamente spiegate. In realtà, secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe «fornito ulteriori e diversi argomenti che possano superare l'obiettiva ambiguità esistente, non superando l'illogicità della motivazione censurata in sede di rinvio» (così alla p. 31 del ricorso) e ciò con riferimento ai temi dell'impiego delle espressioni "tuo amico" e "tuo compagno di scuola" per indicare Fenu, "città grande" per indicare Milano e "macchinario" per indicare l'oggetto del dialogo, del mancato riferimento nei dialoghi a sostanze stupefacenti, del perché non si comprenda per quale motivo Iotchev parli "in chiaro" con Erinin di traffici illeciti ed invece con linguaggio criptico con Miotto, della non corrispondenza al vero della intensità, definita "frenetica", dalla Corte di appello dei contatti telefonici tra Miotto e Iotchev, in realtà soli circa trenta in quattro mesi, peraltro intercorsi tra amici, e della intervenuta spiegazione del contenuto dei colloqui da parte dell'imputato a dibattimento, sia pure a distanza di tanti anni, anche per quanto riguarda la preoccupazione manifestata da Iotchev perché non riusciva a contattare Fenu.

Sul punto si rammenta che è pur vero che l'attribuzione di un determinato significato ad una conversazione è questione di fatto estranea al giudizio di legittimità ma che ciò vale solo "nei limiti in cui tale valutazione sia retta da una motivazione ispirata ai criteri della logica e delle massime di esperienza", richiamandosi al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 2.1.2. Quanto alle dichiarazioni di Fenu e di Iotchev, che escludono la responsabilità del ricorrente, la relativa "insufficienza contenutistica" (p. 13 della sentenza impugnata) ritenuta dalla Corte territoriale viene censurata dal ricorrente, che evidenzia come non sia stato nemmeno in questo caso rispettato il dictum della corte di legittimità che ha annullato con rinvio, essendosi liquidato il tema con assertiva e sbrigativa motivazione.

Del resto - si domanda il ricorrente (p. 33 del ricorso) - che cosa avrebbero potuto dire di più e di diverso i dichiaranti se non che Miotto "non c'entrava nulla con questa storia" ? 2.1.3. in relazione, poi, alla valutazione della prova, si rammenta che il quadro indiziario, che ha condotto il P.M. a chiedere la celebrazione del giudizio anche nei confronti di Miotto ma non già misure restrittive della libertà, è articolato nei seguenti passaggi:

a) vi sono telefonate tra Iotchev e Miotto;

b) i due chiamano Fenu il "tuo amico" o il "tuo compagno di scuola", indicano Milano come la "città grande" ed impiegano espressioni talora poco chiare;

c) Miotto spesso usa cabine telefoniche - si è nell'anno 2005;

d) il giorno in cui viene arrestato Fenu, Iotchev, che ne è all'oscuro, chiama più volte, nervosamente, Miotto chiedendogli di aiutarlo a contattarlo perché lui non riesce a trovarlo. La Corte di appello tuttavia - errando, secondo il ricorrente - non presta fede alle parole di Fenu e Iotchev, che "scagionano" Miotto, né alla versione resa dallo stesso, che ha fornito spiegazioni, pur a distanza di tempo, sul contenuto delle intercettazioni telefoniche. 2.2. Con il secondo motivo Claudio Míotto si duole della ritenuta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in quanto, in ragione delle aporie segnalate nel precedente motivo di ricorso, gli indizi (linguaggio adoperato nelle telefonate poco chiaro ed impiego di cabine telefoniche) non sarebbero né gravi né precisi né concordanti ma invece equivoci e, in definitiva, non probanti. 2.3.

Tramite l'ultimo motivo denunzia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità dell'apparato motivazionale per avere la sentenza impugnata violato il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (correlato ai non meno importanti principi della presunzione di innocenza, dell'onere della prova a carico del P.M., del canone compendiato nel brocardo "in dubio pro reo" e dell'obbligo di motivazione): i dubbi esistenti a proposito della posizione di Miotto - si ribadisce, non destinatario di richieste cautelari - sono stati peraltro smentiti dai contributi dichiarativi di Fenu e di Iotchev.

Si domanda, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 9 febbraio 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa il 23 febbraio 2022 ha depositato memoria con cui insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 7 novembre 2030, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Appare opportuno premettere che la sentenza dì annullamento con rinvio ha così stabilito (punto n. 3 del "considerato in diritto", p. 5): «Il ricorso proposto da Claudio Miotto risulta [...] fondato. Attraverso tutti e tre i motivi cui tale ricorso è stato affidato, che quindi possono essere esaminati congiuntamente, trattandosi di censure collegate e in parte sovrapponibili, il ricorrente ha lamentato la contraddittorietà e la illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla conferma della propria partecipazione all'acquisto e al trasporto di un rilevante quantitativo di cocaina, motivazione che sarebbe manifestamente illogica nel rilievo attribuito al contenuto, di per sé equivoco e generico, delle conversazioni telefoniche intercettate.

Tali censure sono fondate in quanto la Corte territoriale, nel disattendere le doglianze dell'appellante, non ha dato conto in modo adeguato e, soprattutto, conforme alle regole razionali e alle massime d'esperienza, delle ragioni per le quali le telefonate di contenuto equivoco intercorse tra il ricorrente e gli altri imputati, nelle quali non vi è il riferimento a sostanze stupefacenti, né a somme di denaro, né vi sono espressioni riconducibili a fatti illeciti, sarebbero da ricondurre all'acquisto del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, addebitato all'imputato in concorso con gli altri imputati del medesimo reato; l'affermazione della riconducibilità di tali conversazioni, di cui l'imputato ha fornito una spiegazione alternativa non inverosimile (costituita dai rapporti di amicizia risalenti all'infanzia con il coimputato Fenu e dalla amicizia e dai rapporti commerciali con lo Iotchev, che lo aveva contattato per avere notizie del Fenu), a traffici illeciti risulta, dunque, illogica, essendovi i giudici di merito pervenuti sulla base di elementi di fatto che non conducono necessariamente e ineludibilmente a tale conclusione, tra cui l'utilizzo di alcune espressioni (quali città grande, tuo amico e compagno di scuola), che di per sé sole, in assenza di altri elementi, non sono dimostrative del collegamento dell'imputato con i traffici illeciti degli altri interlocutori ne consegue che la derivazione causale di tale coinvolgimento dal solo utilizzo di detto linguaggio, neppure criptico, risulta illogica.

Non sono, inoltre, state considerate adeguatamente le dichiarazioni del Fenu, che ha escluso la partecipazione del Motto all'acquisto della sostanza stupefacente, e neppure quelle analoghe dell'altro imputato Iotchev, giacché al riguardo la Corte d'appello si è limitata a rilevarne l'inidoneità a scagionare il ricorrente, omettendo di considerare il tempo trascorso tra i fatti (avvenuti nel 2005) e il giudizio (svoltosi nel 2015), l'aumentata diffusione dei telefoni cellulari (con cui era stato spiegato il ricorso a cabine telefoniche) e l'equivocità di quanto emergente dalle conversazioni intercettate, che avrebbero dovuto, secondo le regole razionali e le disposizioni in tema di valutazione delle prove, indurre a una valutazione globale degli elementi indiziari a disposizione, dunque anche delle suddette dichiarazioni dei coimputati, onde eliminarne le ambiguità.

Si rende, pertanto, necessario un nuovo esame degli elementi a carico, affinché la Corte territoriale provveda a indicare le ragioni che eventualmente consentano di superare le ambiguità esistenti negli elementi a disposizione, che comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per nuovo esame».

3. Ebbene, il ricorso non si confronta puntualmente con tutti gli argomenti svolti nella sentenza impugnata, con particolare riferimento:

a) al "parallelo" svolto nella sentenza impugnata tra le chiamate tra Niotto e Iotchev, da un lato, e, dall'altro, quelle intercorse tra Iotchev ed Erinin, del pari condannato irrevocabilmente per fatti di droga (pp. 7-8 della sentenza impugnata);

b) alla valutazione della Corte di appello circa la eccessività della preoccupazione manifestata sia da Miotto sia da Iotchev per la irreperibilità dell'amico Fenu il 7 novembre 2005 in un orario del tutto compatibile con lo svolgimento di assorbente attività lavorativa, con valorizzazione dell'avere Iotchev detto, parlando appunto con il ricorrente e riferendosi a Fenu che "lui ha anche il carico in macchina" (pp. 8-10);

c) al fatto che le espressioni "amico tuo", "tuo vecchio compagno" e "città grande" siano usate non solo da Miotto e da Iotchev ma anche dal coimputato Erinin, assumendo valore, secondo i giudici di merito, di linguaggio non già amicale tra vecchi compagni di scuola ma "convenzionale" tra più persone (pp. 10-12);

d) alla ritenuta scarsa plausibilità, ferma la dichiarata avversione di Miotto per l'impiego del telefono cellulare, del ricorso da parte dell'imputato a cabine telefoniche pur avendo nella propria disponibilità due utenze fisse (uno a casa ed un altro presso il luogo di lavoro) (p. 12);

e) alla circostanza che la esclusione della responsabilità dì Miotto da parte dei coimputati è valutata dalla Corte territoriale come sbrigativa ed immotivata quanto a Iotchev, il quale peraltro - si segnala - cade in contraddizione nell'affermare di avere chiamato il 7 novembre 2005 Miotto, dimenticando che Miotto invece non aveva il cellulare e che era lui a mettersi in contatto (pp. 12- 14) e che invece Fenu a proposito dell'eventuale coinvolgimento di Miotto in reati si è limitato ad un laconico "Che io sappia, no" (p. 15). In realtà, a ben vedere, il ricorso si limita a ribadire le situazioni critiche che riguardavano la prima sentenza di appello ma che, dopo l'annullamento da parte della S.C., sono state superate nel tessuto motivazionale della decisione oggi impugnata, che appare immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, congrua e logica nel ricostruire come guidato non solo da un'antica amicizia ma anche da logiche propriamente criminali il rapporto tra i coimputati.

4. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f