Sentenza — n. 10321/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RIZZETTO RENZO nato a VICENZA il 27/09/1966 avverso la sentenza del 11/09/2020 del GIP TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Procuratore Generale della Corte di appello di Venezia ricorre per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Vicenza il 12 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Renzo Rizzetto responsabile dei reati di guida in stato di ebrezza (capo A) e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (capo B), fatti commessi in unità di tempo e di luogo il 30 gennaio 2019, e, in conseguenza, lo ha condannato alla pena di giustizia, così calcolata: pena base per il più grave reato di cui al capo A), otto mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda, aumentata ex art. 81 cod. pen. a nove mesi di arresto e 4.500,00 euro di ammenda, ridotta di un terzo per il rito a sei mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda; pena sospesa. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) per avere il decidente ridotto la sanzione per il rito abbreviato di un terzo, anziché della metà, come previsto dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017) per le contravvenzioni. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con diretta rideterminazione da parte della S.C. 3. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 5 novembre 2021 e la Difesa dell'imputato nella propria memoria del 17 novembre 2021 hanno concluso in senso conforme all'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è fondato. Infatti, la determinazione del trattamento sanzionatorio non ha tenuto conto della novità introdotta, quanto alle contravvenzioni, dall'art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017. Non essendovi discrezionalità può e deve provvedere direttamente la Corte di legittimità ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen. 5.Discende la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina nella misura di quattro mesi e quindici giorni di arresto ed euro 2.250 di ammenda. Pena sospesa. Così deciso il 03/12/2021. Il Consi I e estensore Il Presidente Da ni le Ici-,------ Francesco n DEPOOFFAT::: '
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10321/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Vicenza il 12 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Renzo Rizzetto responsabile dei reati di guida in stato di ebrezza (capo A) e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (capo B), fatti commessi in unità di tempo e di luogo il 30 gennaio 2019, e, in conseguenza, lo ha condannato alla pena di giustizia, così calcolata: pena base per il più grave reato di cui al capo A), otto mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda, aumentata ex art. 81 cod. pen. a nove mesi di arresto e 4.500,00 euro di ammenda, ridotta di un terzo per il rito a sei mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda; pena sospesa. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) per avere il decidente ridotto la sanzione per il rito abbreviato di un terzo, anziché della metà, come previsto dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017) per le contravvenzioni. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con diretta rideterminazione da parte della S.C. 3. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 5 novembre 2021 e la Difesa dell'imputato nella propria memoria del 17 novembre 2021 hanno concluso in senso conforme all'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è fondato. Infatti, la determinazione del trattamento sanzionatorio non ha tenuto conto della novità introdotta, quanto alle contravvenzioni, dall'art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017. Non essendovi discrezionalità può e deve provvedere direttamente la Corte di legittimità ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen. 5.Discende la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina nella misura di quattro mesi e quindici giorni di arresto ed euro 2.250 di ammenda. Pena sospesa. Così deciso il 03/12/2021. Il Consi I e estensore Il Presidente Da ni le Ici-,------ Francesco n DEPOOFFAT::: '