Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10025/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10025/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Trapani, investito della impugnazione del provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sequestro preventivo con decreto emesso in data 8 gennaio 2021, ha accolto l'appello del pubblico ministero e ordinato il sequestro preventivo delle aziende facenti capo, tra gli altri, all'impresa individuale di Gucciardo Salvatore e all'impresa individuale di Calia Giuseppe, ingiungendo ai rispettivi titolari di astenersi dal compimento di qualunque atto diretto a sottrarre in tutto in parte i beni aziendali nonché dal presenziare presso le sedi aziendali e luoghi di pertinenza, fatta salva la richiesta dell'amministratore giudiziario incaricato della custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 603 bis cod. pen; Sentenza — n. 10025/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Calia ha proposto ricorso per cassazione con tre distinti atti, lamentando violazione di legge per totale assenza di motivazione in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata per omessa indicazione dei punti del provvedimento oggetto dì censura, delle questioni di fatto e di diritto sottoposte al tribunale del riesame con specifico riferimento alla sua posizione.4.1. Deduce, altresì, violazione dell'art.597 cod. proc. pen. per avere il giudice valorizzato l'attività integrativa del pubblico ministero, consistente nelle dichiarazioni rese da un lavoratore, non indicata nell'atto di appello. 4.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
attività lucrativa sufficiente al bisogno molestie sul luogo di lavoro lavoro non remunerato lavoro accessorio accertamento della capacità lavorativa lavoro occasionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 603 bis cod. pen
Deduce, quindi, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 603 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALIA GIUSEPPE nato a ALCAMO il 01/04/1950 GUCCIARDO SALVATORE nato a SALEMI il 03/04/1982 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del TRIB. LIBERTA di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; sentito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi udito il difensore Avv. Raffaele BONSIGNORE del foro di PALERMO in difesa di CALIA GIUSEPPE, che ha illustrato la cessazione della materia del contendere udito il difensore Avv. Bianca MAGARO del foro di Roma per delega orale del difensore costituito avvocato MANCUSO VITO in difesa di GUCCIARDO SALVATORE che, riportandosi al ricorso e alla memoria in atti, ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Trapani, investito della impugnazione del provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sequestro preventivo con decreto emesso in data 8 gennaio 2021, ha accolto l'appello del pubblico ministero e ordinato il sequestro preventivo delle aziende facenti capo, tra gli altri, all'impresa individuale di Gucciardo Salvatore e all'impresa individuale di Calia Giuseppe, ingiungendo ai rispettivi titolari di astenersi dal compimento di qualunque atto diretto a sottrarre in tutto in parte i beni aziendali nonché dal presenziare presso le sedi aziendali e luoghi di pertinenza, fatta salva la richiesta dell'amministratore giudiziario incaricato della custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso Gucciardo Salvatore e Calia Giuseppe.

3. Salvatore Gucciardo deduce, con un primo motivo, violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti sul presupposto che la sua condotta non integri in alcun modo gli estremi del delitto ipotizzato, in difetto di violenza o minaccia, in presenza di sporadicità degli episodi, in assenza di sfruttamento e di stato di bisogno dei lavoratori, per lo più pensionati o con redditi propri. Tutti i lavoratori impiegati hanno svolto la propria attività per circa sei ore al giorno senza alcuno sfruttamento, senza minacce e ricevendo una paga giornaliera di euro 50, al netto delle spese.

Con un secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari, essendo stata gravemente limitata la libertà di svolgimento dell'attività economica agricola, con conseguenze importanti sull'azienda e sul personale impiegato, senza valutare se fosse possibile garantire la tutela del bene giuridico in oggetto con misure più lievi, sebbene l'indagato non abbia precedenti giudiziari né della stessa specie del fatto per cui si procede e sia datore di lavoro di personale assunto in modo continuativo.

4. Giuseppe Calia ha proposto ricorso per cassazione con tre distinti atti, lamentando violazione di legge per totale assenza di motivazione in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata per omessa indicazione dei punti del provvedimento oggetto dì censura, delle questioni di fatto e di diritto sottoposte al tribunale del riesame con specifico riferimento alla sua posizione.4.1. Deduce, altresì, violazione dell'art.597 cod. proc. pen. per avere il giudice valorizzato l'attività integrativa del pubblico ministero, consistente nelle dichiarazioni rese da un lavoratore, non indicata nell'atto di appello. 4.2.

Deduce, quindi, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 603 bis cod. pen. per omessa indicazione degli elementi dai quali è stato desunto che il ricorrente abbia sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. 4.3. Con altro atto deduce violazione di legge e assenza di motivazione in merito al fumus commíssi delicti specificamente ascrivibile al Calia quale utilizzatore della manodopera, non essendo in alcun passaggio indicato da quali elementi si possa desumere che l'indagato abbia sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. 4.4.

Con riferimento alla violazione di legge e all'assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta l'assenza di evidenze da cui desumere che il Calia si sia rivolto al caporale Lo Ciacio per reperire manodopera a basso costo, nè risulta dal provvedimento quanto il ricorrente abbia pagato per quella manodopera, nè quale fosse l'orario di lavoro o quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori.

5. I difensori di Calia Giuseppe hanno depositato conclusioni scritte allegando l'avvenuta pronuncia della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Trapani, in data 10 gennaio 2022, ha dichiarato cessato il sequestro preventivo.

6. La sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato comporta la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, senza onere di spese nè sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 marzo 2022 estensore Il Presidente genia)Serrao Fr