Sentenza — n. 10019/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9/9/2021 il Tribunale del Riesame di Roma, riget- tava la richiesta di riesame avverso il decreto con cui, in data 29/7/2021, il PM presso il medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro operato d'urgenza dalla PG dell'autovettura BMW Xltg. GF317CK mel procedimento iscritto a carico di Bonavoglia Vito più altri per il reato di cui all'art. 589bis cod. pen.
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Generato dall'IAart. 589bis cod. pen; Sentenza — n. 10019/2022 — snpen · Corte di Cassazione: GF317CK mel procedimento iscritto a carico di Bonavoglia Vito più altri per il reato di cui all'art. 589bis cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONAVOGLIA VITO (RINUNCIANTE) nato a POTENZA il 24/01/1986 avverso l'ordinanza del 09/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 9/9/2021 il Tribunale del Riesame di Roma, riget- tava la richiesta di riesame avverso il decreto con cui, in data 29/7/2021, il PM presso il medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro operato d'urgenza dalla PG dell'autovettura BMW Xltg. GF317CK mel procedimento iscritto a carico di Bonavoglia Vito più altri per il reato di cui all'art. 589bis cod. pen.
2. Ricorreva a mezzo del proprio difensore il Bonavoglia, in data 20/9/2021, deducendo violazione dell'art. 355 co. 2 cod. proc. pen., motiva- zione apparente e mancato apprezzamento delle censure difensive da parte del tribunale del riesame oltre che omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la misura cautelare reale. Chiedeva, pertanto annullarsi l'ordinanza impugnata. Con nota del 10/1/2022 a firma dell'Avv. Carmelo Vaccaro, procuratore speciale del Bonavoglia giusta procura che veniva allegata, il medesimo, firmata- rio del ricorso, comunicava che, dopo il deposito del ricorso stesso, in data 5/11/2021, con decreto comunicatogli il 25/11/2021, il Pubblico Ministero ha provveduto al dissequestro dell'autovettura, per cui rinunciava al ricorso per es- sere venuto meno l'interesse allo stesso del suo assistito e rappresentato.
3. Nei termini di legge- ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza dì interesse.
4. L'intervenuto dissequestro produce, come comunicato dal difensore, il venire meno in capo al ricorrente dell'interesse alla decisione. Lo stesso, infatti, ha già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte. Il proposto ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, essendo la di- chiarazione d'inammissibilità intervenuta per sopravvenuta carenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al Bonavoglia, non deve essere pronunciata con- danna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (cfr. ex plurimis, questa Sez. 3, n. 8025 del 25/1/2012, Oliverio, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 Il sigliere es sore Il Presidente DEPC3i7,- 1.1: Cr.: 2.121A cenzo P a F