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Sentenza — n. 10015/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Bologna, in data 12 giugno 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di Claudio Anali in relazione al periodo di restrizione cautelare cui il medesimo era stato sottoposto - dapprima in regime inframurario, poi agli arresti domiciliari - per complessivi 181 giorni, in relazione a sei ipotesi di reato di cui agli articoli 440 e 442 cod.pen., commessi in luoghi diversi nella sua attività di mediatore nel commercio di bestiame. Dalle correlate imputazioni l'Anali era stato successivamente assolto con sentenze emesse dai tribunali di Rovigo, di Padova e di Ferrara, divenute irrevocabili.

Regesto Legislator

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art. 197 -bis cod.proc.pen; Sentenza — n. 10015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le osservazioni del ricorrente circa la scarsa affidabilità di taluni elementi probatori posti a base delle valutazioni della Corte territoriale non colgono nel segno, poiché isolano e svalutano specifici dati (ad esempio le dichiarazioni di un singolo coimputato rese ai sensi dell'art. 197 -bis cod.proc.pen. e presentate come sprovviste di riscontri; o il significato di una singola conversazione con soggetto risultato non indagato) rispetto a un contesto in cui risulta accertata, da una pluralità di fonti di prova, la sistematicità della detenzione e della cessione delle sostanze anzidette da parte dell'odierno ricorrente.

Parole chiave

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indennità per detenzione istituto di disintossicazione somministrazione coatta di farmaci assistenza riabilitativa dipendenza da sostanze stupefacenti pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 197 -bis cod.proc.pen
Le osservazioni del ricorrente circa la scarsa affidabilità di taluni elementi probatori posti a base delle valutazioni della Corte territoriale non colgono nel segno, poiché isolano e svalutano specifici dati (ad esempio le dichiarazioni di un singolo coimputato rese ai sensi dell'art. 197 -bis cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANALI CLAUDIO nato a MONSELICE il 25/09/1952 avverso l'ordinanza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del PG letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ,A

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, in data 12 giugno 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di Claudio Anali in relazione al periodo di restrizione cautelare cui il medesimo era stato sottoposto - dapprima in regime inframurario, poi agli arresti domiciliari - per complessivi 181 giorni, in relazione a sei ipotesi di reato di cui agli articoli 440 e 442 cod.pen., commessi in luoghi diversi nella sua attività di mediatore nel commercio di bestiame. Dalle correlate imputazioni l'Anali era stato successivamente assolto con sentenze emesse dai tribunali di Rovigo, di Padova e di Ferrara, divenute irrevocabili.

Nel percorso argomentativo dell'ordinanza della Corte felsinea si legge che, nei confronti dell'Anali, i sospetti di avere favorito la somministrazione agli animali di sostanze nocive (segnatamente il Clembuterolo, somministrato alle vacche gravide, e il Desannetasone, cortisonico da somministrare solo a precise condizioni) sarebbero derivati da numerose captazioni di conversazioni riportate nell'ordinanza cautelare, ma sarebbero emersi anche da circostanze di fatto riportate dalle stesse sentenze di assoluzione, nelle quali, pur dandosi atto delle ragioni di proscioglimento (correlate al difetto di prova sullo specifico fatto contestato, o sulla configurabilità del pericolo concreto, elemento costitutivo dei reati in esame), si evidenzia che l'Anali ebbe certamente a fornire a numerosi allevatori le sostanze anzidette in modo clandestino, in quanto si trattava di sostanze da somministrarsi solo sotto controllo veterinario e con specifica registrazione.

Di qui la qualificazione della sua condotta come dolosa e, come tale, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'Anali, con atto articolato in un unico, ampio motivo, dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente censura in particolare il pregiudizio che anima la Corte felsinea nel ritenere la sua condotta dolosa in quanto avente ad oggetto cessioni clandestine di farmaci, sebbene egli sia stato assolto in tutte e tre le sentenze emesse nei suoi confronti; l'ordinanza impugnata si richiama essenzialmente a queste tre sentenze, estrapolando solo alcuni passaggi ritenuti utili per il rigetto della domanda, ma senza confrontarsi con i molti altri elementi ed argomenti proposti con l'istanza di riparazione e con le memorie difensive prodotte a corredo della stessa e senza motivare in alcun modo circa il nesso causale fra il comportamento dell'Anali e l'emissione del provvedimento restrittivo a suo carico.

Evidenzia, inoltre, il ricorrente che l'Anali non venne mai trovato in possesso dei medicinali incriminati, e che molte delle conversazioni intercettate sono state interpretate in modo scorretto dagli inquirenti. Fra l'altro, la conversazione menzionata in nota nell'ordinanza (pag. 2), ritenuta "emblematica" dalla Corte di merito, doveva essere valutata alla stregua del fatto che il soggetto con cui l'Anali conversava (tale Donati, commerciante di bestiame di Rieti) non fu mai sottoposto ad indagini o a procedimento penale; inoltre, alcune delle circostanze rappresentate nell'ordinanza cautelare a carico dell'Anali - come quella riferita all'accusa di aver destinato il bestiame a macelli non autorizzati per eludere i controlli ante e post mortem sul bestiame - sono state smentite nel corso del procedimento, sulla base di elementi documentali e dichiarativi; e, del resto, é chiaro che l'Anali non poteva intervenire nella gestione dei macelli dove erano costantemente presenti veterinari preposti ai controlli e alle certificazioni di legge.

Tutte queste circostanze erano conoscibili ben prima dell'adozione della misura cautelare, che quindi non doveva essere applicata all'Anali. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dal coimputato Beltramin, giudicato separatamente con patteggiamento, circa il fatto che l'Anali gli avrebbe procurato il Clembuterolo, si trattava di dichiarazioni non attendibili e non riscontrate ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen., mentre gli altri coimputati hanno sempre negato che l'Anali avesse consegnato loro i farmaci in contestazione. Infine, non si é considerato che il pericolo concreto, elemento costitutivo dei delitti in questione, non é stato accertato, laddove tale elemento ben poteva essere verificato con giudizio ex ante dalla Corte di merito per scrutinare la sussistenza del rapporto causa - effetto tra la condotta dell'Anali e la custodia cautelare disposta nei suoi confronti.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; dal canto suo, con memoria datata 4 febbraio 2022, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato. 1.1. Il percorso argomentativo in cui si articola l'ordinanza impugnata muove, correttamente, dalla valutazione di elementi emersi nella fase delle indagini e presi a riferimento nell'ordinanza cautelare (le "numerose captazioni" telefoniche e ambientali di conversazioni, deponenti per la disponibilità, da parte sua, di sostanze vietate utilizzate per ottenere una maggiore crescita del peso degli animali) ed ha come corollario l'intervenuto accertamento di fatti rilevanti che, pur non consentendo il raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'Anali, hanno tuttavia confermato - in termini di certezza, come afferma la Corte felsinea - che l'odierno ricorrente deteneva e cedeva sistematicamente prodotti vietati - in specie il clenbuterolo e il desametasone - di cui, comunque, non era consentita la commercializzazione a un mediatore di bestiame quale egli era. 1.2.

Il fatto che l'ordinanza si attardi sulle motivazioni delle tre sentenze assolutorie si spiega, all'evidenza, con la necessità di focalizzare elementi fattuali che sono risultati univocamente accertati, inidonei al raggiungimento della soglia probatoria necessaria all'affermazione di penale responsabilità (non essendo fra l'altro emersa, all'esito di due dei tre processi di cognizione, la prova del pericolo concreto derivante dall'accertata condotta dell'imputato) ma sicuramente deponenti per una convergenza indiziaria alla base delle statuizioni cautelari a carico dell'Anali, basata sul fatto che il medesimo era fornitore abituale di dette sostanze vietate e considerate potenzialmente nocive per la salute pubblica, che cedeva a numerosi allevatori: elemento, questo, di cui la Corte di merito valorizza la rilevanza ai fini della sottoposizione dell'Anali a misura cautelare.

Si rammenta in proposito che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). 1.3.

Si ricorda, inoltre, che, sempre in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv, 259082). 1.4.

Le osservazioni del ricorrente circa la scarsa affidabilità di taluni elementi probatori posti a base delle valutazioni della Corte territoriale non colgono nel segno, poiché isolano e svalutano specifici dati (ad esempio le dichiarazioni di un singolo coimputato rese ai sensi dell'art. 197 -bis cod.proc.pen. e presentate come sprovviste di riscontri; o il significato di una singola conversazione con soggetto risultato non indagato) rispetto a un contesto in cui risulta accertata, da una pluralità di fonti di prova, la sistematicità della detenzione e della cessione delle sostanze anzidette da parte dell'odierno ricorrente.

Trattasi di soluzione argomentativa che, da un lato, non sminuisce il complesso dei dati acquisiti al processo circa la condotta dell'Anali come fornitore abituale di sostanze vietate in favore di diversi allevatori; e, dall'altro, non può tradursi in una riproposizione di questioni valutative demandate al giudizio di merito e, come tali, non consentite in sede di legittimità.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente,