Sentenza — n. 10008/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCINI ENRICO nato a CECINA il 15/12/1973 avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG 1.11G.i.p. del Tribunale di Livorno il 12 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad Enrico Mancini, imputato della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato una bicicletta in stato di ebrezza, provocando un incidente stradale, fatto commesso il 5 aprile 2019, la pena, condizionalmente sospesa, concordata tra le parti; ha anche ordinato la confisca della bicicletta condotta nell'occasione dall'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10008/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Livorno il 12 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad Enrico Mancini, imputato della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato una bicicletta in stato di ebrezza, provocando un incidente stradale, fatto commesso il 5 aprile 2019, la pena, condizionalmente sospesa, concordata tra le parti; ha anche ordinato la confisca della bicicletta condotta nell'occasione dall'imputato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCINI ENRICO nato a CECINA il 15/12/1973 avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11G.i.p. del Tribunale di Livorno il 12 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad Enrico Mancini, imputato della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato una bicicletta in stato di ebrezza, provocando un incidente stradale, fatto commesso il 5 aprile 2019, la pena, condizionalmente sospesa, concordata tra le parti; ha anche ordinato la confisca della bicicletta condotta nell'occasione dall'imputato.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza Enrico Mancini, tramite difensore di fiducia, che, ripercorso l'antefatto, si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 186, comma 2, lett. c, e 213, comma 9, del d. 1gs. n. 285 del 1992), anche sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione, poiché, appartenendo la bicicletta, come accertato dalla polizia giudiziaria nell'annotazione dell'8 aprile 2019 (allegata al ricorso), a persona estranea alla violazione, cioè alla convivente di Mancini, Serena Bernardini, non era nel caso concreto applicabile il provvedimento ablatorio.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla confisca. 3.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, per carenza di interesse del proponente. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 5.Difetta nel caso di specie la prova che la bicicletta non sia nella sfera di dominio del ricorrente;sicchè manca l'interesse ad agire da parte dello stesso. Peraltro, come correttamente evidenziato dal P.G., colei che assuma di essere la reale proprietaria del velocipede (la convivente dell'imputato) potrebbe agire ai sensi dell'art. 676, commi 1 e 2, cod. proc. pen. innanzi al Giudice dell'esecuzione.
6. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
7. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2021. Il Consi re estensore Il Presidente Da iele nci Francesco Ciampi DEPOSITATO CANCTLIERIA og