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Sentenza — n. 9715/2022 — snpen Generato dall'IA

Cultivation of marijuana deemed criminal regardless of quantity if plant type and potential for production are met.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Diego Quiriconi's appeal against his conviction for cultivating and possessing marijuana. The court rejected the argument that the offense's offensiveness depends on the actual danger of diffusion, ruling instead that criminal liability attaches based on the plant's botanical conformity and potential to mature. Consequently, the conviction was upheld because the defendant's possession of a significant quantity of marijuana contradicted a purely personal consumption theory.

Regesto Legislator

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Art. 81, cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: The crime of cultivating drugs is constituted independently of the immediate extractable quantity of active principles, provided the plant conforms to the botanical type and possesses the aptitude to mature and produce stupefying substances.

Parole chiave

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cultivation of drugs marijuana offense botanical conformity personal consumption defense quantity of substance danger of diffusion criminal liability reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81, cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Caruso
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUIRICONI DIEGO nato a PESCIA il 14/06/1995 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, che chiede il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Diego Quiriconi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 25 giugno 2019, ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia il 9 febbraio 2018 in relazione a reato continuato ex artt. 81, cod.pen., e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, a lui contestato in relazione alla detenzione di 62,0766 grammi di marijuana e alla coltivazione di tre piante di marijuana: fatto accertato in Ponte Buggianese il 30 giugno 2017. Il ricorrente articola un unico motivo di doglianza, nel quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assunto, sostenuto dalla Corte di merito, secondo il quale l'offensività della condotta di coltivazione sarebbe insita nella tipologia di piante coltivate; osserva in senso contrario l'esponente che in realtà il reato di coltivazione di piante di cannabis é un reato in relazione al quale la pericolosità della condotta deve accertarsi in concreto, sì che l'offensività deve ritenersi esclusa quando, come nel caso di specie, non vi é pericolo di diffusione della sostanza prodotta.

La Corte di merito si é sottratta a questa disamina, omettendo appunto di valutare l'offensività in concreto della condotta contestata, in rapporto al pericolo di diffusività e di nocumento alla salute pubblica. Il deducente richiama quindi alcune pronunce di legittimità ritenute in linea con tesi da lui sostenuta.

2. Il ricorso é infondato. Va evidenziato che, sulla questione prospettata dal ricorrente, si é pronunciata la giurisprudenza apicale di legittimità, affermando che il reato di coltivazione di stupefacenti é configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624).

Per l'esattezza, la richiamata pronunzia apicale ha chiarito c:he tale affermazione vale per la coltivazione "tecnico-agraria", mentre rimangono al di fuori del paradigma normativo le coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo esclusivamente personale, perché queste «hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti». Ma il caso del deducente non rientra in quest'ultimo paradigma, alla luce della valutazione complessiva operata dalla Corte gigliata, che valorizza la vicenda nel suo complesso, tenendo conto in particolare che il Quiriconi é stato altresì trovato in possesso di un non trascurabile quantitativo di marijuana, sostanza identica a quella coltivata: quantitativo giudicato mal conciliabile con un uso personale, necessariamente prolungato, stante la deperibilità della sostanza vegetale e, quindi, da ritenersi destinato almeno in parte alla cessione a terzi.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M„ Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in