Sentenza — n. 9708/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 1.3.2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato Manuel e Alessandro Piras alla pena di giustizia in ordine al reato di furto aggravato commesso prelevando da un ricovero attrezzi - dopo aver rotto il lucchetto di chiusura di una serranda - diversi beni di proprietà dell'azienda agricola di Simone Serra (fatto consumato tra il 6 e il 7 agosto 2014).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite il difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., e quindi legittimato l'utilizzo delle intercettazioni ambientali raccolte in procedimento diverso. Deduce che dalla deposizione della persona offesa non è emerso con certezza che gli autori del reato abbiano danneggiato il lucchetto che chiudeva il cancello della proprietà altrui, non potendosi dunque ritenere configurabile l'aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PIRAS MANUEL nato a CAGLIARI il 01/03/1991 PIRAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 29/12/1992 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 1.3.2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato Manuel e Alessandro Piras alla pena di giustizia in ordine al reato di furto aggravato commesso prelevando da un ricovero attrezzi - dopo aver rotto il lucchetto di chiusura di una serranda - diversi beni di proprietà dell'azienda agricola di Simone Serra (fatto consumato tra il 6 e il 7 agosto 2014).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite il difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., e quindi legittimato l'utilizzo delle intercettazioni ambientali raccolte in procedimento diverso. Deduce che dalla deposizione della persona offesa non è emerso con certezza che gli autori del reato abbiano danneggiato il lucchetto che chiudeva il cancello della proprietà altrui, non potendosi dunque ritenere configurabile l'aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose.
Le conclusioni della Corte d'appello sul punto sono illogiche, perché il dubbio sulla eventuale rottura del lucchetto è insorto poiché probabilmente a persona offesa non ha trovato le chiavi nascoste, o le ha trovate in un posto diverso, per cui la stessa si è posta il dubbio che il lucchetto (invece che forzato) fosse stato regolarmente aperto. II) Improcedibilità del reato, perché in assenza della contestata aggravante il reato non è procedibile per difetto di querela.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il motivo sub I) sviluppa ipotetiche censure di merito, pacificamente non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente dato conto dei dati processuali a supporto della ritenuta sussistenza dell'aggravante in questione, risultando dalle stesse intercettazioni che il lucchetto del ricovero attrezzi era stato forzato dagli autori del reato. 3.2. Il motivo sub II), quale conseguenza della inammissibilità della censura che precede, è manifestamente infondato, sussistendo l'aggravante che rende il reato procedibile di ufficio.
4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2022 Il ConsiQJiere estensore Il Presidente Alssndro Ranaldi Patitie2i r DEPOSiTATC 'A CANCELLERIA