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Sentenza — n. 9253/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9253/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Collegio ritiene di procedere ad una motivazione semplificata in quanto i motivi seppur esposti con ridondanti artifici sollevano questioni principalmente incentrati su valutazioni di merito. Infatti, in ordine al primo motivo di ricorso, questo collegio deve osservare che gli argomenti sviluppati dal ricorrente attengono esclusivamente alla valutazione del fatto, già operata con esaurienti e lineari argomenti in sede di merito, ed estranea a questo scrutinio di legittimità. In particolare, non è ammissibile in questa sede la rivalutazione del giudizio sul rapporto tra l'entità del profitto derivante dalla vendita dello stupefacente (in ragione della cifra rinvenuta in possesso del ricorrente) e la natura sintetica dello stupefacente, nonché sulla entità lesiva da riconoscere al fatto sotto il profilo del principio di offensività.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9253/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine al secondo motivo di ricorso il Collegio osserva che il giudice di appello ha dato completa, esauriente, coerente e convincente motivazione circa l'applicazione della recidiva all'imputato dandone idonea spiegazione, in linea con la decisione della Corte costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 99, comma 5, cod. pen. come sostituito dall'art. 4 legge 5 dicembre 2005 numero 251.

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena commisurazione della pena per stupefacenti recidiva nell'infrazione sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAM MARTINO SALVATORE nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Sammartino Salvatore ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8/09/2020 che confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 23/01/2020 alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.555 di multa, oltre alle spese processuali, per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Con un primo motivo di impugnazione l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b ) cod. proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. In particolare, si vuole censurare la decisione adottata dal collegio di escludere l'operatività dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. per avere l'imputato conseguito un lucro di speciale di tenuità tanto da ritenere, a parere del ricorrente, applicabile l'attenuante generale anche al reato per cui si procede.

3. Con un secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta che la Corte d'appello ha proceduto a riconoscere l'operatività della recidiva in capo all'imputato sulla sola scorta di suoi precedenti penali in quanto si tratterebbe di un elemento idoneo ma non sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio più grave.

4. Con un terzo motivo l'imputato lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche configurandosi il diniego quale ulteriore violazione di legge e mancando al riguardo una motivazione idonea a giustificare la mancata concessione di tale attenuante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di procedere ad una motivazione semplificata in quanto i motivi seppur esposti con ridondanti artifici sollevano questioni principalmente incentrati su valutazioni di merito.

2. Infatti, in ordine al primo motivo di ricorso, questo collegio deve osservare che gli argomenti sviluppati dal ricorrente attengono esclusivamente alla valutazione del fatto, già operata con esaurienti e lineari argomenti in sede di merito, ed estranea a questo scrutinio di legittimità. In particolare, non è ammissibile in questa sede la rivalutazione del giudizio sul rapporto tra l'entità del profitto derivante dalla vendita dello stupefacente (in ragione della cifra rinvenuta in possesso del ricorrente) e la natura sintetica dello stupefacente, nonché sulla entità lesiva da riconoscere al fatto sotto il profilo del principio di offensività.

3. In ordine al secondo motivo di ricorso il Collegio osserva che il giudice di appello ha dato completa, esauriente, coerente e convincente motivazione circa l'applicazione della recidiva all'imputato dandone idonea spiegazione, in linea con la decisione della Corte costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 99, comma 5, cod. pen. come sostituito dall'art. 4 legge 5 dicembre 2005 numero 251.

4. Atteso che l'aumento di pena di cui all'art. 99, comma 4, cod pen. non è obbligatorio il giudice di secondo grado ha osservato che correttamente anche nel giudizio di primo grado è stata ritenuta la recidiva in ragione dei numerosi e vari precedenti specifici in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, anche tenuto conto che il ricorrente era stato già dichiarato recidivo con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo divenuta irrevocabile il 30/07/2007. Pertanto, tale motivo di ricorso risulta palesemente inammissibile.

5. In ordine al terzo motivo di ricorso, analogamente al primo, è necessario osservare che in modo lineare la sentenza della Corte d'appello di Palermo ha dato ampia e coerente giustificazione dei presupposti che inducono a negare la concessione delle attenuanti generiche, sia per l'assenza di elementi positivamente valutabili, sia per la personalità negativa desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici recenti; di talché anche su tale punto il ricorso è palesemente inammissibile e pertanto il Collegio condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021 Il consigliere estensore Bruno Giordano k., Il Presidente Parrizi9 Picci n(e. ' '54( bLULA-sk_ DEPOSITA 7c-2 2_02 ! . ......... oggi , .