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Sentenza — n. 9021/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as no remedy exists against denial of conservatory seizure orders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Italian law provides no remedy for challenging a denial of conservatory seizure, limiting recourse to the application order itself. The civil parties argued the trial court erred in jurisdiction and reasoning regarding the defendant's assets, but the Court emphasized the principle of taxativity of legal remedies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 318 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: In matters of conservatory seizure, only the application order is subject to review via appeal, making appeals against denial orders inadmissible due to the principle of taxativity of legal remedies.

Parole chiave

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conservatory seizure denial of remedy taxativity of remedies civil parties appeal inadmissibility cassation beni sequestrati sequestrabilità azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 318 cod. proc. pen.
204924, secondo cui, rispettivamente, «In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
artt. 24 disp. att. cod. proc. pen
Con memoria dell'8 febbraio 2022 l'imputato ha aderito alla richiesta di inammissibilità avanzata dal P.M., sottolineando anche che il ricorso sarebbe stato proposto da Difensore non legittimato siccome nominato in violazione degli artt. 24 disp. att. cod. proc. pen.
art. 318 cod. proc. pen
204924, secondo cui, rispettivamente, «In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23086 del 14/05/2015, Consorzio di Casalpalocco
Sez. 4, n. 41639 del 03/11/2010, Passioni e altri
già Sez. 4, n. 41639 del 03/11/2010, Passioni e altri, Rv.
Sez. 5, ord. n. 2553 del 27/05/1999, Sapone
248450, e Sez. 5, ord. n. 2553 del 27/05/1999, Sapone, Rv.
Sez. 6, n. 1930 del 26/05/1998, Rallo e altro
inoltre le risalenti pronunzie di Sez. 6, n. 1930 del 26/05/1998, Rallo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 874 del 09/02/1996, Bazzocchi
211266, e di Sez. 1, n. 874 del 09/02/1996, Bazzocchi, Rv.
Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, P.C. in proc. Pino
Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, P.C. in proc. Pino, Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCIANO LUIGI nato a MADDALONI il 10/04/1989 parte offesa nel procedimento RUSSO ROSA nato a NAPOLI il 23/10/1986 parte offesa nel procedimento LARINGE ALESSANDRO nato a POZZUOLI il 11/09/1974 avverso l'ordinanza del 13/08/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli il 13 agosto 2021 ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo avanzata il 5 giugno 2021 da Luigi Marciano e Rosa Russo, genitori del defunto Davide Marciano, parti civili costituite nel processo fissato a dibattimento per la prima udienza del 22 aprile 2022 nei confronti di Alessandro Laringe, imputato in veste di gestore di uno stabilimento balneare (in cooperazione colposa con Salvatore Rimoli, in qualità di direttore dei servizi, e con Fabiana Frascadore e Luigi Ferrazzoli, entrambi collaboratori dell'agenzia di animazione) di omicidio colposo.

2. L'ordinanza di rigetto è così motivata: «ritenuto che nel caso in esame, visto l'esito delle verifiche patrimoniali, il requisito del periculum in mora [...] non sussista. Ed infatti Laringe Alessandro appare avere una solida situazione patrimoniale - in termini di proprietà immobiliari avendo la piena proprietà dell'appartamento ove risiede nel quartiere Vomero di Napoli e comproprietario di diversi terreni nell'area flegrea e nel Comune di Fiuggi - oltre a svolgere una attività lavorativa, ad essere intestatario di quote di diverse società operanti nel settore delle locazioni immobiliari, nella ristorazione etc., a tacer dei restanti elementi emergenti dalle diverse banche dati (rapporti bancari, polizze vita etc.).

Dunque una situazione patrimoniale e reddituale tutt'altro che precaria e, d'altra parte, nessun elemento concreto è stato offerto e/o documentato dalle parti civili e dal P. M. sulla sussistenza di comportamenti "sospetti" riconducibili all'imputato Laringe Alessandro, comprovanti la volontà dello stesso di depauperare la garanzia patrimoniale». 3.Ricorrono per la cassazione del provvedimento Luigi Marciano e Rosa Russo, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunziano violazione di legge (artt. 316-317 cod. proc. pen.: entrambi i motivi) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica (il secondo motivo). 3.1.

Con il primo motivo lamentano l'incompetenza funzionale del Tribunale, in, quanto sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento la competenza a provvedere appartiene, ex art. 317, comma 2, cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari, segnalandosi che il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso dal G.u.p. il 4 giugno 2021 ed il giorno seguente è stata depositata la richiesta di sequestro, su cui ha provveduto la Sezione feriale del Tribunale il giorno 13 agosto 2021. Si richiama il precedente di legittimità di Sez. 2, n. 2388 del 19/12/2008, dep. 2009, Citarella, Rv. 243034.3.2.

Con l'ulteriore motivo si censura la violazione del principio di diritto secondo cui «Per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118). Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, le parti civili non avrebbero dovuto dimostrare un depauperamento del patrimonio del debitore, essendo invece sufficiente il motivo che manchino le garanzie del credito.

Al riguardo si sottolinea che la società Laritur s.r.l. con sede a Pozzuoli non ha beni patrimoniali su tutto il territorio nazionale, mentre l'imputato Laringe è proprietario di in immobile in Napoli, oltre che di 1/5 di terreni agricoli in Fiuggi di natura agricola, beni che si assumono insufficienti alla copertura del credito che, ove riconosciuto, secondo le tabelle ammonterebbe a non meno di un milione di euro (come risultante dalla documentazione allegata all'atto, di impugnazione, sub nn. 1-7).

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 4 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso siccome proposto contro provvedimento non impugnabile, richiamando giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.

5. Con memoria dell'8 febbraio 2022 l'imputato ha aderito alla richiesta di inammissibilità avanzata dal P.M., sottolineando anche che il ricorso sarebbe stato proposto da Difensore non legittimato siccome nominato in violazione degli artt. 24 disp. att. cod. proc. pen. e 100 cod. proc. pen., in ragione della omessa revoca del precedente Difensore ed in mancanza di procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni. Secondo il costante insegnamento di legittimità, puntualmente richiamato dal P.G., «In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l'ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l'esercizio dell'azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese)» (così Sez. 2, n. 23086 del 14/05/2015, Consorzio di Casalpalocco, Rv. 263999; in termini v. già Sez. 4, n. 41639 del 03/11/2010, Passioni e altri, Rv. 248450, e Sez. 5, ord. n. 2553 del 27/05/1999, Sapone, Rv. 217372; cfr. inoltre le risalenti pronunzie di Sez. 6, n. 1930 del 26/05/1998, Rallo e altro, Rv. 211266, e di Sez. 1, n. 874 del 09/02/1996, Bazzocchi, Rv. 204924, secondo cui, rispettivamente, «In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tassatività dei mezzi di gravame» e «Atteso il principio generale di tassatività dei mezzi di gravame, stabilito dall'art. 568, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo, è soltanto ammesso, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., il riesame avverso l'ordinanza applicativa di detta misura, deve escludersi che sia in alcun modo impugnabile il provvedimento con il quale l'applicazione della misura stessa venga negata»).

La parte civile, peraltro, potrebbe proporre ricorso di legittimità solo per violazione del contraddittorio (cfr. Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, P.C. in proc. Pino, Rv. 272253). Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto al tema, posto con la memoria difensiva, della legittimazione del Difensore a ricorrere.

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022. Il Consigliere estenso