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Sentenza — n. 8541/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8541/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8541/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è infondato. E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8541/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello riportandosi alla ricostruzione dei fatti risultante dalla sentenze di merito ha evidenziato che la misura cautelare era stata legittimamente emessa sulla base del quadro indiziario derivante dalle convergenti dichiarazioni delle persone offese Genzarri Rita Maria e Arcuri Aurelio, riscontrata anche dalle dichiarazioni di Puglisi Luca, che avevano descritto l'azione delittuosa subita a bordo del mezzo di linea AMT 431 e in particolare il comportamento del Leotta Salvatore che aveva cercato di estrarre un portamonete dal bagaglio della Genzarri mentre il Micale Giuseppe era intervenuto in aiuto del complice, scagliandosi addosso alle persone offese e colpendoli in volto, allorchè l'Arcuri aveva cercato di impedire la sottrazione del borsello.

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione cautelativa ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione impunità
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICALE GIUSEPPE nato a CATANIA il 14/02/1959 avverso l'ordinanza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte d'appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Micale Giuseppe in relazione al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare in carcere per il reato di rapina pluriaggravata in concorso da cui è stato assolto con sentenza del Tribunale di Catania del 15.05.2018 perchè il fatto non sussiste.

2. La Corte di merito ha disatteso la richiesta di riparazione avendo ritenuto gravemente colposa la condotta posta in essere dall'istante.

3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre Micale Giuseppe , con atto che risulta articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene l'esponente che il Giudice della riparazione ha ripercorso e rivalutato gli elementi di responsabilità esclusi dal Giudice penale e non ha specificato gli elementi della colpa grave, disattendendo gli accertamenti di merito effettuati dal Tribunale con la sentenza di assoluzione 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso. La difesa del ricorrente ha presentato memoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il Ministero dell'Economia si è costituito attraverso l'Avvocatura Generale dello stato e ha richiesto il rigetto del ricorso..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

2. La Corte di appello riportandosi alla ricostruzione dei fatti risultante dalla sentenze di merito ha evidenziato che la misura cautelare era stata legittimamente emessa sulla base del quadro indiziario derivante dalle convergenti dichiarazioni delle persone offese Genzarri Rita Maria e Arcuri Aurelio, riscontrata anche dalle dichiarazioni di Puglisi Luca, che avevano descritto l'azione delittuosa subita a bordo del mezzo di linea AMT 431 e in particolare il comportamento del Leotta Salvatore che aveva cercato di estrarre un portamonete dal bagaglio della Genzarri mentre il Micale Giuseppe era intervenuto in aiuto del complice, scagliandosi addosso alle persone offese e colpendoli in volto, allorchè l'Arcuri aveva cercato di impedire la sottrazione del borsello.

Afferma infatti la Corte distrettuale che solo in dibattimento le persone offese avevano modificato la versione dell'accaduto sostenendo che la colluttazione era stata innestata dal fatto che il Leotta, che guardava insistentemente all'interno della borsa della Genzarri, era stato invitato ad allontanarsi e, al suo rifiuto, l'Arcuri l'avrebbe colpito dando origine a quella colluttazione che aveva visto poi la partecipazione del Micale. In conclusione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di autonomia valutativa del giudice della riparazione (cfr.

Cass. Pen. Sez. 4, 19/12/2014, Patanella; Cass. Pen. Sez. 4, 21/10/2014, Garda De Medina; Cass. Pen. Sez. 4, 3/6/2010, Davoli; Cass. Pen. Sez. 4, 28/11/2007, Gualano ed altri; Cass. Pen. Sez. 4, 15/2/2007, Marchesi ed altri; Cass. Pen. Sez. Un. 26/6/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedetti; Cass. Pen. Sez. Un., 13/12/1995, Sarnataro e altri) prendendo in considerazione condotte del Micale (o comunque non escluse) nelle stesse pronuncia assolutoria e rivalutandone, con motivazione congrua e sufficiente, la valenza ostativa ex ante ai fini riparatori in quanto comunque gravemente colpose.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in e