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Ordinanza — n. 8539/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court revokes criminal order and annuls appeal sentence due to defendant's death extinguishing the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General requested the annulment of a Supreme Court order and the revocation of the appealed appellate sentence. The court found that the crime was extinguished by the defendant's death before the conclusion of the trial. Consequently, the court revoked the Supreme Court order and annulled the appellate sentence without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 100 c.p.p.: The death of the accused extinguishes the crime and renders the criminal judgment legally nonexistent, necessitating its revocation and annulment.

Parole chiave

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extinction of crime by death revocation of criminal order annulment without remittal legal non-existence of judgment material error correction vecchiaia e morte disposizione a causa di morte decesso del coniuge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
Si è, difatti, ritenuto che la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod.
Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito
La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv.
Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone
art. 130 cod. proc. pen
Si è, difatti, ritenuto che la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito
La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv.
Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROGIOVANNI ALEX nato a MILANO il 07/06/1988 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza della Sez. 7-4 n. 3094 del 7 luglio 2021 nei confronti Castrogiovanni Alex, che, come si è appreso successivamente, era già deceduto in data 11 gennaio 2021. Successivamente ha concluso per la revoca del provvedimento della Cassazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo già prima della conclusione del giudizio di merito.

2. La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 - 01). Si è, difatti, ritenuto che la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 - 01). 5.In conclusione, deve essere revocata l'ordinanza della Sez. 7-4 della Corte di cassazione n. 3094 del 7 luglio - 6 agosto 2021, adottata nei confronti di Castrogiovanni Alex, e deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza del 23 luglio 2020 per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza della Sezione Settima di questa Corte n. 3094 del 7 luglio 2021 (depositata il 6 agosto 2021) nei confronti di Castrogiovanni Alex ed annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 23 luglio 2020 per essere il reato estinto per Morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 1° marzo 20