Sentenza — n. 8533/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 29 settembre 2021 il Tribunale di La Spezia, in accoglimento del riesame proposto da Grossi Francesco avverso il decreto di convalida datato 8 settembre 2021 del sequestro probatorio operato dalla P.G. il 6 settembre 2021, ha annullato il provvedimento di sequestro probatorio di un autoveicolo Nissan Rike di proprietà dell'istante, disponendone la restituzione all'avente diritto. L'automezzo era stato sequestrato in quanto coinvolto in un sinistro stradale presumibilmente cagionato da Federico Rosa, compagna del Grossi, che alla guida della Nissan Juke, non dando la precedenza, aveva attinto un motoveicolo condotto da Cecchini Alessandro, determinandone la caduta e provocandogli lesioni personali.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 8533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, in primo luogo, essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge. Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA SPEZIAnel procedimento a carico di: GROSSI FRANCESCO nato a UZZANO il 10/08/1951 inoltre: FEDERICO ROSA nato a AGROPOLI il 19/10/1965 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di LA SPEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 settembre 2021 il Tribunale di La Spezia, in accoglimento del riesame proposto da Grossi Francesco avverso il decreto di convalida datato 8 settembre 2021 del sequestro probatorio operato dalla P.G. il 6 settembre 2021, ha annullato il provvedimento di sequestro probatorio di un autoveicolo Nissan Rike di proprietà dell'istante, disponendone la restituzione all'avente diritto. L'automezzo era stato sequestrato in quanto coinvolto in un sinistro stradale presumibilmente cagionato da Federico Rosa, compagna del Grossi, che alla guida della Nissan Juke, non dando la precedenza, aveva attinto un motoveicolo condotto da Cecchini Alessandro, determinandone la caduta e provocandogli lesioni personali.
Il Tribunale di La Spezia ha accolto l'istanza di riesame ritenendo ingiustificato il mantenimento a tempo indeterminato del vincolo sul bene, anche tenuto conto delle esigenze (attuali e documentate) di relativo utilizzo da parte del suo proprietario. Il giudice del riesame ha, in particolare, osservato come, in punto di acquisizione probatorie, il P.M. non avesse dedotto ragioni specifiche che giustificassero la prosecuzione del sequestro, non dovendo il mezzo essere sottoposto a verifiche di funzionalità, per cui la ricostruzione della dinamica, della causa e delle responsabilità dell'incidente ben potrebbero essere acquisite sulla base di altri elementi, bastando al fine una mera repertazione fotografica del veicolo incidentato.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, deducendo erronea applicazione della legge penale - anche sub specie di motivazione contraddittoria e illogica - in ordine all'applicazione, alla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge del sequestro probatorio, nonché ai limiti del relativo sindacato in sede di riesame. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, dovrebbe solo verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti e la ricorrenza dei presupposti che giustificano il sequestro. Nel caso di specie, invece, il giudice del riesame, pur ritenendo la sussistenza dei presupposti per l'apposizione del vincolo, avrebbe, di fatto, impedito ogni successiva verifica di natura tecnica, inopportunamente limitando il diritto alla prova della pubblica accusa.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2. Deve, in primo luogo, essere evidenziato come, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge. Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).
3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità, deve, poi, essere osservato come, anche in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, sia necessario che, nel provvedimento ablativo, sia precisata la rilevanza probatoria della res, in ossequio alle rigorose e condivisibili considerazioni sistematiche svolte da questa Corte nel suo più autorevole consesso. Ancora di recente, infatti, le Sezioni Unite hanno avallato l'orientamento per cui il decreto di sequestro probatorio - così come quello di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (così, Sez.
U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Trasponendo l'indicato principio al caso di specie, risulta evidente, allora, come il Tribunale per il riesame abbia correttamente verificato che il decreto di sequestro probatorio, pur disposto per il compimento dei rilievi del caso, non aveva espresso motivazione alcuna idonea ad esplicare le ragioni per cui si sarebbe dovuto mantenere il vincolo a tempo indeterminato. La sua prosecuzione, infatti, non appare giustificata, né invero giustificabile, da nessuna specifica esigenza probatoria, finalizzata all'esatto accertamento dei fatti, ben potendo la dinamica dell'incidente - come pure correttamente esplicato nell'ordinanza impugnata - essere desunta sulla scorta di altri elementi.
D'altro canto, a riprova di come l'organo dell'accusa non sia stato in grado di esplicitare la specifica finalità perseguita con il sequestro probatorio, è sufficiente osservare il contenuto generico ed aspecifico del motivo con cui il P.M. ricorrente ha impugnato l'ordinanza gravata, limitandosi a lamentare una non ben chiarita intervenuta riduzione del suo diritto alla prova, asseritamente derivantegli da una non meglio precisata impossibilità di effettuazione di ogni successiva verifica di natura tecnica.
5. In ragione delle considerazioni espresse, allora, deve essere conclusivamente dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 17 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I