Ordinanza — n. 8506/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERDECI ALEKSANDRO nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 08/11/2001 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; I e/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO MOTIVAZIONE 1. Con ordinanza pronunciata in data 23/06/2021, la Sezione Settima di questa Corte, nel procedimento iscritto al n. 10905/2021 Reg. Gen., ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Cagnoni Riccardo, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8506/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tale errore, emendabile mediante procedura ex art. 130 cpp, deve essere corretto nel senso che, nella intestazione della sentenza e nel corpo della motivazione, in luogo del riferimento al nome "Cagnoni Riccardo" deve leggersi "Gerdeci Aleksandro".
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERDECI ALEKSANDRO nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 08/11/2001 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; I e/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO MOTIVAZIONE 1. Con ordinanza pronunciata in data 23/06/2021, la Sezione Settima di questa Corte, nel procedimento iscritto al n. 10905/2021 Reg. Gen., ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Cagnoni Riccardo, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente di Sezione del Tribunale di Perugia segnalava, con nota del 12/7/2021, che il procedimento per il quale era intervenuta ordinanza d'inammissibilità (n. 2277/2020 R.G. Trib. Perugia) era iscritto a carico di Cagnoni Riccardo e Gerdeci Aleksandro. Il ricorso per cassazione era stato promosso da Gerdeci Aleksandro nato a Castiglione del Lago (PG) in data 8/11/2001. Era quindi erroneamente indicato nell'ordinanza il nome di Cagnoni Riccardo (non ricorrente) in luogo di Gerdeci Aleksandro. Tutto ciò premesso occorre rilevare come, per mero errore materiale, nella intestazione e nel corpo dell'ordinanza, si sia fatto riferimento a Cagnoni Riccardo (non ricorrente) invece che a Gerdeci Aleksandro (effettivo ricorrente).
Tale errore, emendabile mediante procedura ex art. 130 cpp, deve essere corretto nel senso che, nella intestazione della sentenza e nel corpo della motivazione, in luogo del riferimento al nome "Cagnoni Riccardo" deve leggersi "Gerdeci Aleksandro".
P.Q.M.
Dispone procedersi alla correzione della intestazione e del corpo della motivazione della ordinanza resa in data 23.6.2021 dalla Settima Sezione di questa Corte (r.g. 10905/2021) nel senso che in luogo del nome "Cagnoni Riccardo" deve leggersi il nome "Gerdeci Aleksandro". Manda alla cancelleria per le annotazioni. In Roma il 15 dicembre 2021 Il Consigliere rel. Il Presidente Mariarosaria Bruno Patr90