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Sentenza — n. 8497/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8497/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza depositata in data 6/7/2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di 3avakhishvili Saba avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Avezzano che aveva sostituito nei confronti del predetto indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere. L'indagato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato e resistenza a P.U. L'aggravamento della misura originariamente imposta, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., era scaturito da un controllo effettuato dai Carabinieri, che, dovendo notificare taluni atti &l'indagato, accertavano che il domicilio indicato all'atto della scarcerazíone era inesistente. Le ricerche disposte per rintracciare l'indagato sortivano tutte esito negativo ed il P.M. chiedeva, nell'ambito del procedimento riguardante i reati di furto e resistenza a P.U., la sostituzione della misura degli arresti dorniciliari con la misura della custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8497/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 14588 del 20/03/2006, Ajbari, Rv. 234036) ha stabilito che, ove sia dimostrato che lo straniero destinatario di un'ordinanza cautelare non conosca la lingua italiana, sorge il dovere della traduzione del provvedimento, con la conseguenza che i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo.

Parole chiave

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inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan situazione nel paese d'origine soggiorno obbligato sospensione dell'ordine espulsione soggiorno illegale domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
Il giudice, tuttavia, non aveva tradotto nella lingua conosciuta dall'indagato l'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 143 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAVAKHISHVILI SABA nato il 26/04/1993 avverso l'ordinanza del 07/06/2021 del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se ite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI udito il cl" nsore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza depositata in data 6/7/2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di 3avakhishvili Saba avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Avezzano che aveva sostituito nei confronti del predetto indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere. L'indagato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato e resistenza a P.U. L'aggravamento della misura originariamente imposta, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., era scaturito da un controllo effettuato dai Carabinieri, che, dovendo notificare taluni atti &l'indagato, accertavano che il domicilio indicato all'atto della scarcerazíone era inesistente. Le ricerche disposte per rintracciare l'indagato sortivano tutte esito negativo ed il P.M. chiedeva, nell'ambito del procedimento riguardante i reati di furto e resistenza a P.U., la sostituzione della misura degli arresti dorniciliari con la misura della custodia cautelare in carcere.

2. La difesa impugna l'ordinanza lamentando inosservanza ed erronea applicazione ella legge penale; nullità del provvedimento impugnato per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che il suo assistito comprende solo la lingua georgiana. Il G.i.p. che aveva proceduto alla convalida dell'arresto aveva nominato in udienza un interprete. Il giudice, tuttavia, non aveva tradotto nella lingua conosciuta dall'indagato l'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen.; dalla illegittimità della ordinanza per mancata traduzione dell'atto discenderebbe l'illegittimità del provvedimento di aggravamento della misura originaria, non avendo il ricorrente compreso di essere stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 14588 del 20/03/2006, Ajbari, Rv. 234036) ha stabilito che, ove sia dimostrato che lo straniero destinatario di un'ordinanza cautelare non conosca la lingua italiana, sorge il dovere della traduzione del provvedimento, con la conseguenza che i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti.

2. La difesa si duole della mancata traduzione dell'ordinanza impositiva degli arresti domiciliari, lamentando che, in conseguenza di tale omissione il ricorrente non avrebbe compreso di essere destinatario di un provvedimento restrittivo. Da tale circostanza deriverebbe la mancanza di volontà di trasgredire la misura degli arresti domiciliari che aveva dato causa alla sostituzione. Il Tribunale ha offerto congrua risposta alle doglianze difensive. Sebbene il ricorrente avesse diritto alla traduzione dell'atto, nel provvedimento impugnato si osserva come il G.i.p. abbia emesso in udienza, alla presenza dell'interprete nominato, l'ordinanza impositiva della misura.

Ha poi aggiunto che l'indagato aveva ben compreso di essere stato sottoposto agli arresti domiciliari, avendo egli, all'atto della scarcerazione, indicato un domicilio inesistente al fine di eludere i controlli. Si tratta di congrua motivazione non suscettibile di essere censurata in questa sede come richiesto dalla difesa. I rilievi riguardanti la mancata lettura in udienza dell'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari non sono documentati, pertanto il ricorso non rispetta il principio dell'autosufficienza.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda ala cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.1- ter disp. att. c.p.p. In Roma, così deciso il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden Mariai.saria Bruno Francesco Ma Cia