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Sentenza — n. 8493/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8493/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ONOFRIO nato a VIBO VALENTIA il 10/01/1980 avverso l'ordinanza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa M. De Masellis che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Sergio Rotundo, nella qualità di difensore di Barbieri Onofrio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Barbieri Ono- frio, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alle misure custodiali ap- plicategli (custodia in carcere a lui dal 30 ottobre 2007 al 17 giugno 2008 ed arresti domiciliari dal 18 giugno 2008 al 21 ottobre 2010) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione all'associazione di stampo mafioso "Bonavota").

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 43 cod. pen; Sentenza — n. 8493/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 e 259082).2. Ciò posto, il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente la Corte di appello, al fine di accertare la ricorrenza della condi- zione impeditiva di cui all'art. 314, primo comma ultima parte, cod. proc. pen., ha valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal Barbieri e ha considerato la portata gravemente indiziante, ma al contempo certamente imprudente, desumibile dallo stretto rapporto con Bonavota Domenico.

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata riduzione della pena assistenza riabilitativa favoreggiamento esenzione dalla pena impunità

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
art. 43 cod. pen
Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ONOFRIO nato a VIBO VALENTIA il 10/01/1980 avverso l'ordinanza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr.ssa M. De Masellis che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Sergio Rotundo, nella qualità di difensore di Barbieri Onofrio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Barbieri Ono- frio, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alle misure custodiali ap- plicategli (custodia in carcere a lui dal 30 ottobre 2007 al 17 giugno 2008 ed arresti domiciliari dal 18 giugno 2008 al 21 ottobre 2010) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (partecipazione all'associazione di stampo mafioso "Bonavota").

In data 28 maggio 2009, in sede di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro condannava il Barbieri alla pena di anni sei di reclusione". In data 30 giu- gno 2016, la Corte di assise di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro", lo assolveva dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. La Corte di appello non disconosceva di avere accolto, in relazione allo stesso pro- cedimento penale e per la stessa imputazione, analoghe domande proposte da origi- nari coimputati (v.

Patania Antonio e Fortuna Francesco), ma rilevava che la posizione del Barbieri presentava indubbie peculiarità, che rivelavano la grave colpa del ricor- rente nel determinismo della detenzione cautelare subìta. Secondo il giudice della riparazione, alla luce degli elementi processuali acquisiti (e soprattutto dell'esito delle intercettazioni), aldilà degli asseriti rapporti amicali in- tercorrenti col Bonavota (per come riferito dal Barbieri nel corso dell'interrogatorio di garanzia), risultava evidente la consapevolezza del Barbieri circa l'attività illecita per- petrata dal Bonavota, il quale ne discorreva liberamente proprio a bordo dell'auto- vettura di proprietà del Barbieri e dallo stesso utilizzata nei periodi delle frequenta- zioni e delle intercettazioni.

Pur trattandosi di elementi insufficienti a dimostrare la partecipazione al contestato sodalizio mafioso, con la propria condotta - frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite e mantenimento di saldi contatti con loro - il ricorrente rivelava la propria contiguità ad un circuito delinquenziale e, dunque, dava causa alla deten- zione, così determinando la sussistenza della condizione di colpa grave ostativa al riconoscimento del beneficio economico invocato.

2. Il Barbieri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen. e per carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce che la medesima Corte di appello aveva accolto le domande di ripara- zione di alcuni coimputati del Barbieri e, in particolare, di Fortuna Francesco Salva- tore, mentre era stata ritenuta peculiare la posizione del Barbieri rispetto ai predetti.Nell'ordinanza impugnata, infatti, si è sottolineata la presunta contiguità del ricor- rente al coimputato Bonavota Domenico; tuttavia, le frequentazioni valorizzate dal collegio costituivano elemento riferibile non solo al Barbieri ma anche al Fortuna ed al Patania (vedi la sentenza di proscioglimento).

Tali considerazioni valevano anche per le conversazioni intercettate, involgenti spesso, oltre al Barbieri ed al Bonavota, anche il Fortuna ed il Patania. Anche il Bonavota, al quale il Barbieri sarebbe stato contiguo e della cui attività illecita sarebbe stato consapevole, con conseguente colpa grave nel determinismo della custodia cautelare, era stato assolto con formula piena dalla contestazione as- sociativa e da quelle riguardanti i presunti reati-fine del sodalizio. Non sussistevano, pertanto, elementi in base ai quali desumere la contiguità del Barbieri ad un sodalizio mafioso.

La Corte territoriale ha indubbiamente attribuito una patente di mafiosità alla fi- gura di Bonavota Domenico, contraddicendo il proscioglimento definitivo dello stesso. In virtù di tale considerazione, nell'ordinanza di accoglimento della domanda del coimputato Fortuna - ormai definitiva - correttamente si osservava che quest'ultimo era stato riconosciuto estraneo ai fatti; né era dato rilevare un comportamento col- poso, in quanto le intercettazioni erano state ritenute ininfluenti e non comprovanti la partecipazione all'associazione, dalla quale era stato assolto anche il Bonavota al quale il Fortuna si accompagnava.

La Corte distrettuale ha indicato solo elementi di mero sospetto e non ha motivato sul nesso tra i fatti accertati e gli errori degli organi giudicanti; inoltre, non ha valo- rizzato l'ulteriore elemento della condotta processuale serbata dal Barbieri, il quale non si sottraeva all'interrogatorio di garanzia, ma forniva la propria ricostruzione dei fatti. 2.1. Con memoria del 21 settembre 2021, si ribadiscono le tesi della piena assi- milabilità della posizione del Barbieri con quella dell'originario coimputato Fortuna e dell'esigenza di un rigoroso accertamento in ordine alla sussistenza di un apprezzabile nesso di causalità tra la condotta dolosa (o di colpa grave) e il provvedimento restrit- tivo.

3. Con memoria del 18 dicembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l'autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione della deten- zione. Il Barbieri aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è infondato. Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). L'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «chi è stato prosciolto con sen- tenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cit., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034).

E stato ancora affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, An- tognetti, Rv. 259212 e 259213) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. (J1/ 260397; 260397;

Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 e 259082).2. Ciò posto, il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente la Corte di appello, al fine di accertare la ricorrenza della condi- zione impeditiva di cui all'art. 314, primo comma ultima parte, cod. proc. pen., ha valutato tutti gli aspetti della condotta tenuta dal Barbieri e ha considerato la portata gravemente indiziante, ma al contempo certamente imprudente, desumibile dallo stretto rapporto con Bonavota Domenico.

Il Barbieri, infatti, in un'epoca in cui entrambi erano stati più volte controllati in compagnia di pregiudicati, all'interno della propria autovettura, consentiva al Bona- vota di conversare liberamente di attività criminose di varia natura con terze persone. Il Bonavota, in particolare, si riferiva ad un prestito usurario e ad una richiesta estor- siva, lasciando chiaramente di poter usufruire della prestazione illecita di giovani a sua disposizione e, peraltro, manifestava il timore di essere intercettato. Ebbene, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e.sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, pos- sono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498;

Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610). Nel provvedimento impugnato si è altresì logicamente sottolineato che il Barbieri non solo acquisiva conoscenza e tollerava gli incontri del Bonavota, sintomatici di rapporti di natura delinquenziale, bensì con grave leggerezza li agevolava, ponendo a disposizione la propria autovettura per i colloqui apparentemente riferibili ad attività criminose. Proprio in base a tale dato la Corte territoriale ha differenziato la posizione del Barbieri rispetto a quella dei coimputati Patania Antonio e Fortuna Francesco Sal- vatore, ai quali era stato riconosciuto il diritto alla riparazione.

A sostegno del proprio assunto, il ricorrente ha più volte richiamato l'esito assolu- torio del giudizio di merito nei confronti propri e dei coimputati. Al riguardo, però, va ricordato il consolidato principio di questa Corte secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità pro- cedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).3.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, che li- quida in euro mille