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Sentenza — n. 8491/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8491/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Verona ha condannato Pazar Dumitru Florin alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso pari a 2,53 g/I e 2,30 g/I), provocando un incidente stradale. E' stata, altresì, disposta la sospensione della patente di guida per anni due.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere il primo giudice erroneamente applicato la sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida in luogo di quella della revoca, prescritta dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), ed il conducente abbia causato un incidente stradale.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione divieto di condurre esame d'idoneità alla guida reato grave di stupefacenti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: PAZAR DUMITRU FLORIN nato il 28/03/1983 avverso la sentenza del 14/01/2020 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Verona ha condannato Pazar Dumitru Florin alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso pari a 2,53 g/I e 2,30 g/I), provocando un incidente stradale. E' stata, altresì, disposta la sospensione della patente di guida per anni due.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere il primo giudice erroneamente applicato la sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida in luogo di quella della revoca, prescritta dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), ed il conducente abbia causato un incidente stradale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della sospensione della patente di guida e all'annessa statuizione della revoca della patente, da disporsi, in quanto obbligatoriamente prevista, direttamente ad opera della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, imponendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'omessa revoca della patente di guida.

2. Come osservato, infatti, la sentenza impugnata ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante il combinato disposto delle circostanze aggravanti in contestazione - comma 2 lett.

c) e comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada - preveda la revoca della patente. A fronte dell'accertata violazione di legge, pertanto, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e l'irrogazione della sanzione della revoca della patente di guida, da disporsi in questa sede, in quanto prevista per legge. E' consolidato, poi, il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318-01).

3. Segue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, che viene in questa sede disposta. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida per due anni, statuizione che elimina. Dispone la revoca della patente di guida di Pazar Dumitru Florin. Così deciso in Roma il 3 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro D'Andrea ugenia Serra°