Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8485/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Carlo Calvieri ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 3 dicembre 2020, ha parzialmente riformato nelle statuizioni sanzionatorie, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 5 giugno 2017 in relazione a delitto di furto aggravato di energia elettrica; con la stessa sentenza é stata parzialmente riformata nel trattamento sanzionatorio la condanna emessa, per analogo titolo di reato, nei confronti di Domenico Calvieri, a favore del quale é stata però riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a soggetto gravato da precedenti risalenti nel tempo e puniti solo con delle multe.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 8485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a soggetto gravato da precedenti risalenti nel tempo e puniti solo con delle multe.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito aggravamento della pena pene condizionali furto di lieve entità sanzione penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALVIERI CARLO nato a CURINGA il 09/10/1956 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Nessuno è comparso per la difesa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carlo Calvieri ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 3 dicembre 2020, ha parzialmente riformato nelle statuizioni sanzionatorie, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 5 giugno 2017 in relazione a delitto di furto aggravato di energia elettrica; con la stessa sentenza é stata parzialmente riformata nel trattamento sanzionatorio la condanna emessa, per analogo titolo di reato, nei confronti di Domenico Calvieri, a favore del quale é stata però riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a soggetto gravato da precedenti risalenti nel tempo e puniti solo con delle multe.

2. Il ricorso non può dirsi manifestamente infondato. Ed invero, la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine al diniego della sospensione condizionale appare carente, non fornendo alcun elemento comprensibile delle ragioni per le quali la sospensione condizionale della pena é stata negata al solo Calvieri Carlo, rispetto al quale non vengono indicati gli elementi ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio, o tali da far pronosticare che l'odierno ricorrente non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. Poiché però il reato risulta commesso il 7 aprile 2014, considerato che non risultano periodi di sospensione ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 83, comma 4, D.L. 18/2020, convertito con legge 27/2020, é ad oggi spirato il termine di prescrizione. E poiché il ricorso non é manifestamente infondato, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, (dep. 1995, Cresci, Rv. 199903).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 2 marzo 2022. Il Consigliere e. -nsore La Presiden