Sentenza — n. 8478/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice di Pace di Novara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la responsabilità penale di Epicoco Giuseppe Antonio, in ordine ai reati di lesioni colpose ( capo 2) nei confronti di Rebellato Antonella e di minaccia grave ( capo 1) nei confronti di Celli Vincenzo; fatti commessi in Varallo Pombia il 27.06.2015 e il 18.07.2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 8478/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice di Pace di Novara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la responsabilità penale di Epicoco Giuseppe Antonio, in ordine ai reati di lesioni colpose ( capo 2) nei confronti di Rebellato Antonella e di minaccia grave ( capo 1) nei confronti di Celli Vincenzo; fatti commessi in Varallo Pombia il 27.06.2015 e il 18.07.2015.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EPICOCO GIUSEPPE ANTONIO nato il 18/04/1970 avverso la sentenza del 20/12/2018 del GIUDICE DI PACE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Novara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato la responsabilità penale di Epicoco Giuseppe Antonio, in ordine ai reati di lesioni colpose ( capo 2) nei confronti di Rebellato Antonella e di minaccia grave ( capo 1) nei confronti di Celli Vincenzo; fatti commessi in Varallo Pombia il 27.06.2015 e il 18.07.2015.
2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce l'erronea applicazione della legge penale. Lamenta che per il reato di lesioni colpose non risulta in atti mai presentata la denuncia querela della persona offesa Rebellato, che era solo presente in sede di denuncia della querela, sporta per le minacce dal marito Celli Vincenzo. Lamenta che il Giudice di pace nulla ha motivato sul punto, nonostante le conclusioni della difesa.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (ex multis, Sez. 5 - , n. 18267 del 29/01/2019 Ud. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 275912 - 01 Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439).
L'esame degli atti processuali ha consentito di individuare gli atti di ricezione di denunzia di entrambe le persone offese in data 18.07.2015 integrata il 23.07.2015 da cui risulta chiara la volontà punitiva (analogamente, Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, dep. 2014, C., Rv. 258876); inoltre la presentazione della denuncia, molto dettagliata nelle circostanze di fatto e nella individuazione dei possibili profili di colpa oltre che nella indicazione dei mezzi di prova, era chiaramente finalizzata all'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, e rivolta alla punizione del colpevole.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e )2( condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2.03.2022 Il Consigliere esten re Il Presidente Dojlatella 3 F \ rr t P?ititia picgCW LU.I.Q. rvdcl`