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Sentenza — n. 8477/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to generic nullity claims lacking specific factual support.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8477/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Abdelghani and Kamal inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for absolute nullity of proceedings based on procedural violations and lack of notice, but failed to specify which acts were defective. The court ruled that such generic allegations, which merely repeat arguments from a co-defendant without concrete evidence, do not meet the requirement for specific identification of procedural flaws.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals alleging absolute nullity must specifically identify the defective acts and concrete circumstances; generic recitation of defects without specific factual support renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity inadmissible appeal specific identification lack of notice court costs imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza gravata.3.
Art. 420-bis, cod. proc. pen.
Art. 420-ter, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino, Rv. 228953-01
Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ANOIR ABDELGHANI nato il 01/01/1977 ANOIR KAMAL nato il 30/04/1996 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como dell'Il febbraio 2020, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nei confronti di Damouni Isam, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Como, al contempo riducendo la pena inflitta agli altri due coimputati, rideterminandola, rispettivamente, in anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per Anoir Abdelghani ed in anni sette di reclusione ed euro 45.000,00 di multa per Anoir Kamal, in quanto entrambi ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 81 cpv. cod. pen.

2. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Anoir Abdelghani e Anoir Kamal, a mezzo del loro difensore, proponendo due distinti atti di impugnazione - trattabili congiuntamente stante l'assoluta identità del loro contenuto -. I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt.178 e 179 cod. proc. pen., nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti del procedimento per violazione degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., nullità del decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi, nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Viene, in particolare, eccepita la nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti del procedimento, per essere stato celebrato il processo in loro assenza al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen., non avendo costoro mai avuto conoscenza della pendenza del giudizio a loro carico, e non essendovi prova alcuna di essersi volontariamente sottratti alla conoscenza di tale procedimento. E', altresì, dedotta la nullità del decreto di latitanza e di tutti i successivi atti sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado, potendo loro essere estese le stesse considerazioni espresse dalla Corte territoriale nei confronti del coimputato Damouni in ordine all'assenza di volontà da parte loro di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza gravata.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

4. La difesa ha depositato note conclusive per Anoir Abdelghani e successiva memoria con allegati riguardante la posizione di Anoir Kamal, con cui si è insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

2. Assume rilievo, infatti, in maniera troncante, l'assoluta genericità ed aspecificità che caratterizza il motivo di nullità eccepito, in quanto non corroborato da riscontro alcuno che, in qualche modo, possa confermare le eccezioni processuali dedotte dai ricorrenti. In tema di impugnazioni, infatti, il principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito di esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone che nel ricorso venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità (così, Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino, Rv. 228953-01).

E' necessario, pertanto, che il ricorrente provveda, in seno al proprio atto, a precisare, quanto meno, le specifiche circostanze concrete da cui si ritiene derivino le conseguenze giuridiche denunciate, così da consentire alla Corte di poter effettuare il doveroso controllo circa la sussistenza della ritualità degli atti. Tutto ciò non è dato ravvisare nei proposti ricorsi, ove, nella sostanza, ci si è limitati a riproporre, in maniera del tutto generica, gli stessi vizi fatti valere in appello dal coimputato Damouni, ritenuti comprovati dalla Corte territoriale sulla scorta di specifiche emergenze processuali (decreto di latitanza, verbali di vane ricerche, notifica di esecuzione della misura cautelare) allegate dalla difesa, idonee a circostanziare, in maniera decisiva, la specifica situazione del Damouni.

Con riferimento ad Anoir Abdelghani ed Anoir Kamal, invece, ci si è limitati a denunciare l'inosservanza di norme processuali senza, tuttavia, indicare alla Corte le specifiche ragioni che avrebbero impedito loro di avere contezza della pendenza del giudizio, ovvero della misura cautelare emessa nei loro confronti, altresì omettendo di precisare specifici elementi idonei a permettere l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice. Né, d'altro canto, può essere considerata la memoria da ultimo depositata nell'interesse di Anoir Kamal, in quanto tardivamente prodotta.

Il Collegio rileva, comunque, che il decreto di latitanza era stato correttamente emesso nei confronti degli odierni ricorrenti, in quanto pronunciato all'esito della rituale effettuazione di vane ricerche.

3. Ciò rende i ricorsi palesemente aspecifici e generici, per cui gli stessi devono, conclusivamente, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 marzo 2022 Il Consigliere estensore