Sentenza — n. 8424/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVATAIO STEFANO nato a ALCAMO il 26/04/1984 avverso la sentenza del 25/06/2020 del GIUDICE DI PACE di ALCAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; con l'intervento del Pubblico Ministero - Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa FELICETTA MARINELLI
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8424/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVATAIO STEFANO nato a ALCAMO il 26/04/1984 avverso la sentenza del 25/06/2020 del GIUDICE DI PACE di ALCAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; con l'intervento del Pubblico Ministero - Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa FELICETTA MARINELLI
RITENUTO IN FATTO
1.11 giudice di pace di Alcamo ha riconosciuto Stefano Cavataio responsabile del reato di lesioni colpose lievi, con violazione della circolazione stradale, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria stimata di giustizia. 2.11 fatto, in sintesi, come ricostruito dal giudice di merito. Si è ritenuto che Stefano Cavataio, alle 20.30 del 29 dicembre 2017, guidando una vettura Mercedes a velocità inadeguata su strada bagnata, con scarsa visibilità, senza frenare, abbia urtato violentemente la parte latero- posteriore destra, in prossimità delle ruota, di una Fiat 16 condotta da Vito Coraci, che, essendo uscito in retromarcia dalla piazzola privata antistante la propria abitazione, si era immesso sulla strada pubblica e in quel momento occupava trasversalmente la corsia di marcia.
Per effetto dell'urto la Fiat 16 è stata sospinta in avanti sino ad un muretto di tufo, che ha demolito; entrambe le auto hanno riportato danni; Vito Coraci ha riportato lesioni (trauma del rachide lombosacrale e trauma contusivo del muscolo del collo) guaribili in cinque giorni. Il giudice di pace ha riconosciuto l'imputato responsabile di avere violato l'art. 141, comma 3, del codice della strada, per non avere mantenuto il controllo del veicolo; ha poi ritenuto avere la persona offesa violato l'art. 154, comma 3, lett. c), del codice della strada, per non avere dato la precedenza, guidando in retromarcia e procedendo da uno spazio privato, al veicolo che marciava in avanti sulla strada principale, senza che ciò - si è affermato in sentenza (p. 6) - escluda il reato ma con rilievo solo sulla determinazione della pena. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 3.1 Con il primo motivo denunzia violazione di legge, poiché, ad avviso del ricorrente, dall'istruttoria è emerso che solo Vito Coraci, alla guida della Fiat 16, ha violato il codice della strada, effettuando una manovra in retromarcia senza dare la precedenza ai veicoli che marciavano lungo l'asse stradale, mentre nessuna violazione al codice della strada sarebbe ascrivibile all'imputato.
Si sottolinea che peraltro Vito Coraci ha riportato lesioni molto lievi. 3.2. Con il secondo motivo si censura difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica: l'unico testimone attendibile sarebbe, ad avviso della Difesa, Salvatore Tinaglia, che ha riferito che l'imputato guidava a velocità moderata; inoltre, dal dispositivo satellitare installata sulla Mercedes risulta che l'auto viaggiava a 40 km all'ora, velocità che si assume essere consentita, e su strada che si dice essere illuminata.Il solo ed unico responsabile dell'incidente sarebbe, dunque, secondo la prospettazione del ricorrente, Vito Coraci, autore di una manovra spericolata in retromarcia; nessuna responsabilità invece vi sarebbe da parte di Stefano Cavataio.
Evidenziato che l'assicurazione ha risarcito interamente il danno all'auto Mercedes, si domanda l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta dell'8 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti, 29 dicembre 2017 + sette anni e sei mesi = 29 giugno 2025), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Si tratta di ricorso in parte meramente assertivo (sui temi della velocità dell'auto e sulle condizioni della strada), in ampia parte costruito in fatto e che mira a sostenere una ricostruzione degli accadimenti diversa da quella fatta propria dal giudice di merito, senza denunziare né puntuale violazione di legge né significativo vizio di motivazione. Dunque, le assertive doglianze di cui si è dato atto sono tutte state risolte con ampia, congrua e non illogica motivazione, con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.
2. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consi re\e=-1 Il Presidente DEPOrATC