Sentenza — n. 8311/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Macerata ha condannato Gerevini Leandro alla pena ritenuta congrua per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b) e co. 2-sexies Cod. strada, determinata dopo aver ritenuto equivalenti alla contestata aggravante le attenuanti generiche. Avverso la decisione ha proposto ricorso per la sua cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, censurandola per violazione degli artt. 186, co. 2-sexies Cod. strada e 62-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente sussiste la violazione di legge perché il Tribunale ha posto in bilanciamento tra loro le concorrenti circostanze eterogenee, nonostante l'art. 186, co. 2-septies Cod. strada disponga che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen, art. 624 c.p; Sentenza — n. 8311/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, co. 2 lett. b) e co. 2-sexies Cod. strada, determinata dopo aver ritenuto equivalenti alla contestata aggravante le attenuanti generiche. Avverso la decisione ha proposto ricorso per la sua cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, censurandola per violazione degli artt. 186, co. 2-sexies Cod. strada e 62-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente sussiste la violazione di legge perché il Tribunale ha posto in bilanciamento tra loro le concorrenti circostanze eterogenee, nonostante l'art. 186, co. 2-septies Cod. strada disponga che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: GEREVINI LEANDRO nato il 28/01/1971 avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) COCCIA GIAN PAOLO MARIA del foro di ROMA in difesa di GEREVINI LEANDRO il quale riportandosi alla memoria datata 1.12.2021 insiste per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Macerata ha condannato Gerevini Leandro alla pena ritenuta congrua per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett.
b) e co. 2-sexies Cod. strada, determinata dopo aver ritenuto equivalenti alla contestata aggravante le attenuanti generiche. Avverso la decisione ha proposto ricorso per la sua cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, censurandola per violazione degli artt. 186, co. 2-sexies Cod. strada e 62-bis cod. pen. Ad avviso del ricorrente sussiste la violazione di legge perché il Tribunale ha posto in bilanciamento tra loro le concorrenti circostanze eterogenee, nonostante l'art. 186, co. 2-septies Cod. strada disponga che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. 3.1. Come rammentato dal ricorrente, l'art. 186, co. 2-septies Cod. strada dispone che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Nel caso che occupa il Tribunale ha invece operato il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. valutando le attenuanti generiche equivalenti alla rammentata aggravante, in tal modo pervenendo ad una pena illegittima perché determinata in violazione della legge. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Macerata perché provveda a nuovo giudizio sul punto. Questa Corte, infatti, non può procedere a rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., trattandosi di operazione che, nel caso specifico, involge valutazioni discrezionali che competono al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Salvator overe Donatella Ferranti CANCEL