Sentenza — n. 8310/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di D'Angelo Francesco, Khlaf Houssem (e Mangano Giuseppe), giudicati tutti responsabili del reato di furto in privata dimora aggravato e il Khlaf anche del reato di ricettazione, commesso il primo in concorso tra loro e, pertanto, condannati alla pena per ciascuno ritenuta equa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8310/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 3.1. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione non può essere proposto -dalla parte personalmente ma dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione' del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). 3.2.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: KHLAF HOUSSEM nato il 13/06/1999 D'ANGELO FRANCESCO nato a PALERMO il 05/07/2000 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, che hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di D'Angelo Francesco, Khlaf Houssem (e Mangano Giuseppe), giudicati tutti responsabili del reato di furto in privata dimora aggravato e il Khlaf anche del reato di ricettazione, commesso il primo in concorso tra loro e, pertanto, condannati alla pena per ciascuno ritenuta equa.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per la sua cassazione Khlaf Houssem con atto sottoscritto personalmente, deducendo la mancanza o la manifesta infondatezza della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente e la erronea mancata applicazione delle attenuanti generiche.
3. Ha proposto ricorso anche D'Angelo Francesco, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, enunciando un unico motivo con il quale si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ritenuto tentativo di furto. La Corte di appello ha dedotto la consumazione del furto di un motociclo di fatto che il propritario non aveva più trovato il mezzo ove lo aveva lasciato e dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica. Tuttavia esse non sono avvalorate dalle dichiarazioni dell'imputato, che aveva riferito di non aver portato a termine il furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione non può essere proposto -dalla parte personalmente ma dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione' del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). 3.2.
Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. 4.1. Il ricorso del D'Angelo prospetta un motivo non consentito in sede d legittimità, posto che nonostante evochi la erronea qualificazione giuridica del fatto, con esso si offre una ricostruzione dell'accaduto diversa da quella accertata dai giudici di merito. La questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto presuppone che si convenga con la descrizione del fatto operata dai giudici di merito, mettendone in discussione solo la sussunzione in una particolare fattispecie astratta.
Nel caso che occupa la Corte di appello ha esposto le emergenze probatorie che l'hanno indotta a ritenere che il furto del motociclo fosse stato consumato. La censura mossa dal ricorrente ha quale bersaglio quindi proprio tale ricostruzione. La quale, tuttavia, è stata giustificata in modo non manifestamente illogico, sicchè risulta incensurabile in sede di legittimità. 4.2.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presi