Sentenza — n. 8304/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Pagano Federica, con la quale questa era stata mandata assolta dai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 Cod. str., per non aver commesso i fatti. Ritenendo fondato l'appello proposto dalla sola parte civile Fabio Murra, la Corte di appello ha condannato la Pagano al risarcimento dei danni cagionati al Murra, da liquidarsi in separata sede, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 8304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicola Caricaterra, il quale con unico motivo deduce la violazione dell'art. 603, co. 3-bis cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, per aver la Corte di appello riformato la decisione assolutoria sulla scorta di una diversa valutazione dei testimoni escussi in primo grado senza procedere ad un nuovo esame degli stessi in contraddittorio tra le parti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO FEDERICA (RINUNCIANTE) nato a LA MADDALENA il 16/12/1988 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso pe rinuncia. udito il difensore Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Pagano Federica, con la quale questa era stata mandata assolta dai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 Cod. str., per non aver commesso i fatti. Ritenendo fondato l'appello proposto dalla sola parte civile Fabio Murra, la Corte di appello ha condannato la Pagano al risarcimento dei danni cagionati al Murra, da liquidarsi in separata sede, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, avv. Nicola Caricaterra, il quale con unico motivo deduce la violazione dell'art. 603, co. 3-bis cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, per aver la Corte di appello riformato la decisione assolutoria sulla scorta di una diversa valutazione dei testimoni escussi in primo grado senza procedere ad un nuovo esame degli stessi in contraddittorio tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. Il 15.12.2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dalla ricorrente medesima (con firma autenticata dal difensore di fiducia). Pertanto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 589 e 591, co. 1 lett.
d) cod. proc. pen. il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2021. Il Consi liere estensore Il Presidente Salvato overe Donaiella Ferranti