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Sentenza — n. 7868/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7868/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 giugno 2020 la Corte di Appello di Genova ha rigettato la domanda formulata da Rosetta Bruzzese per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione nel periodo dal 22 settembre 2014 al 16 aprile 2015, in esecuzione di sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 3 e 582, comma 1 cod. pen., impugnata, a seguito della rimessione in termini, e successivamente annullata dalla Suprema Corte di cassazione, con successiva assoluzione dai reati ascritti, con la formula 'per non avere commesso il fatto', pronunciata con sentenza della Corte di appello di Genova del 30 maggio 2019.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 530, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7868/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, Di Benedictis)..

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga della carcerazione preventiva diritti del detenuto permesso di promuovere un procedimento penale inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, Rosetta Bruzzese formulando un unico articolato motivo, con cui lamenta la violazione del disposto dell'art. 314 cod. proc. pen.
art. 530, comma 1 cod. proc. pen
Osserva, in primo luogo, che l'assoluzione di Rosetta Bruzzese è intervenuta ai sensi dell'art. 530, comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE ROSETTA nato a ROMA il 25/10/1985 avverso l'ordinanza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 giugno 2020 la Corte di Appello di Genova ha rigettato la domanda formulata da Rosetta Bruzzese per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione nel periodo dal 22 settembre 2014 al 16 aprile 2015, in esecuzione di sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 3 e 582, comma 1 cod. pen., impugnata, a seguito della rimessione in termini, e successivamente annullata dalla Suprema Corte di cassazione, con successiva assoluzione dai reati ascritti, con la formula 'per non avere commesso il fatto', pronunciata con sentenza della Corte di appello di Genova del 30 maggio 2019.

2. L'ordinanza di rigetto ha ritenuto elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, da un lato, l'essere la sentenza di assoluzione fondata sull'assenza della prova 'ogni oltre ragionevole dubbio' che l'imputata abbia commesso il fatto, dall'altro, il fatto che Rosetta Abruzzese avesse continuato a frequentare Everescu Cojocaru, autore del delitto, successivamente all'episodio, perseverando con negligenza nel rapporto instaurato, continuando 'a dormire con lui', ciò integrando una condotta colposa, che autorizzava l'autorità procedente a 'non distinguere la posizione dell'una da quella dell'altro o degli altri ed a ritenere nei confronti degli stessi coimputati gli stessi indizi di colpevolezza'.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, Rosetta Bruzzese formulando un unico articolato motivo, con cui lamenta la violazione del disposto dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva, in primo luogo, che l'assoluzione di Rosetta Bruzzese è intervenuta ai sensi dell'art. 530, comma 1 cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art.530, comma 2 cod. proc. pen., sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto, innanzitutto, prendere atto che l'interessata è stata dichiarata estranea alla vicenda 'per non avere commesso il fatto'.

In secondo luogo, rileva che l'ordinanza impugnata, qualifica il comportamento di Rosetta Bruzzese come 'connivente', in quanto potenzialmente interpretabile come concorso, in piena contraddizione con le risultanze del processo. Ed infatti, Rosetta Bruzzese non è risultata presente al fatto, essendo solo fra la pluralità di persone che abitavano i giardini, oltre la siepe, davanti alla quale il delitto è stato commesso, mentre nessun elemento emerge dalla sentenza di assoluzione che consenta di ritenere che la medesima fosse a conoscenza di quanto accaduto e del coinvolgimento di Cojocaru.

Ne consegue che del tutto neutra va ritenuta la frequentazione del medesimo, peraltro incensurato. Così come è sfornita di fondamento l'asserzione per cui la ricorrente avrebbe dovuto immediatamente allontanarsi da lui, al fine di non essere coinvolta, nessuna colpa potendosi, dunque, ascrivere a Rosetta Bruzzese, quale connivenza passiva rispetto al reato. Sottolinea che l'unica 'colpa' dell'interessata è quella di essersi trovata, due mesi dopo il fatto, sui luoghi, venendo così erroneamente identificata da un teste oculare, benché la vittima del reato, in sede di riconoscimento fotografico, immediatamente dopo il delitto, avesse indicato altra persona.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo valutabile, ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., la frequentazione con l'autore del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, Di Benedictis)..

3. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). Occorre cioè chiedersi se nell'ingenerare l'errore in cui è incorso il giudice del merito, rimediato dalla successiva sentenza di assoluzione in appello, abbia giocato un ruolo la condotta tenuta da colui che richiede la riparazione, tale da contribuire con dolo o colpa grave alla falsa apparenza dell'illecito penale.

4. Ora, il giudice della riparazione, da un lato, pone a fondamento del rigetto la formula assolutoria, asseritamente intervenuta per il difetto della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del coinvolgimento di Rosetta Bruzzese nei delitti ascrittile, dall'altro, afferma che il suo comportamento gravemente colposo sarebbe consistito nell'avere continuato a frequentare Averescu Cojocaru, pur sapendo che egli era l'autore del delitto, circostanza questa che aveva potuto ingenerare, nel corso delle indagini, il convicimento che la medesima fosse complice di Cojocaru.

5. Se il primo argomento non trova conforto nella lettura della sentenza di assoluzione, allegata dalla ricorrente che ne fa valere il travisamento, posto che l'assoluzione 'per non avere commesso il fatto' non è intervenuta ai sensi dell'art.530, comma 2 cod. proc. pen. (dovendo comunque ribadirsi che "Il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.530 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 22924 del 30/03/2004 Rv. 228791) il secondo argomento appare sfornito di salda struttura motivazionale.

La sentenza di assoluzione, infatti, non fa cenno alla circostanza della conoscenza in capo a Rosetta Bruzzese della commissione del delitto da parte di Cojocaru, né indica dove questa notizia sia stata ricavata, accontentandosi di affermare che costiturebbe condotta gravemente colposa, l'avere continuato a frequentare Cojocaru, concoscendo la sua colpevolezza, addirittura dormendo con lui.

6. Va, nondimeno, ricordato, "Il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione" (Sez. 4, Sentenza n. 3895 del 14/12/2017, dep. 26/01/2018 Rv. 271739; Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867), mentre il medesimo giudice "per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa" (Sez. 3 - , Sentenza n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662).

7. Ebbene, siffatto ultimo controllo, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto della sentenza di condanna, sulla base della quale l'interessata è stata sottoposta a detenzione, poi annullata dalla Suprema Corte, è integralmente mancato, essendo stato semplicemente affermato che l'avere . convissuto o l'essersi comunque accompagnata ad Averescu Cojocaru, dopo il delitto, costituirebbe condotta colposa, gravemente imprudente e negligente, senza spiegare né in che modo Rosetta Bruzzese fosse venuta a conoscenza del fatto che egli aveva compiuto la rapina, né se le condizioni di vita, in quello che si intende essere una sorta di 'campo' nel quale vivevano una pluralità di persone, consentisse all'interessata, una volta eventualmente saputo della colpevolezza, di allontanarsi e non frequentare più il campo, in modo da evitare di essere coinvolta ingiustamente nelle indagini sul reato.

8. Questa Corte, invero, ha più volte affermato che le frequentazioni ambigue con soggetti contigui all'ambiente cirminale, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento custodiale. Si tratta, infatti, di condotte che per la loro prossimità all'ambiente criminale possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato. E che, in quanto macroscopicamente imprudenti, e causalmente connesse con la con la decisione adottata nei confronti dell'interessato ben possono essere inquadrate nella colpa grave (cfr ex multis Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 20/10/2020, dep. 01/03/2021, Rv. 280547).

Ma ha anche chiarito che "le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate. (Sez. 4, Sentenza n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475).

9. E', infatti, in ogni caso necessario, nel caso di valorizzazione delle frequentazioni con soggetti appartenenti all'ambiente criminale che "il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. (Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397).

10. Un simile accertamento non traspare in alcun modo dall'ordinanza impugnata, che non solo dà per assodato che Rosetta Bruzzese fosse a conoscenza della rapina posta in essere da Cojocaru, ma finisce per ritenere colpa grave ostativa la sua convivenza con lui, nel tempo posteriore al delitto, senza chiarire se questa circostanza abbia giocato un ruolo nell'incolpazione e nella condanna, che ha condotto alla sua carcerazione, o se la sentenza, che ha erroneamente riconosciuto la sua responsabilità, poi riformata, non fosse fondata su elementi del tutto estranei alla frequentazione ed alla condivisione esistenziale con Cojocaru, quali la valorizzazione -da parte de giudice- del riconoscimento del teste oculare, il cui valore probatorio è stato escluso dalla sentenza di assoluzione.

11. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per