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Sentenza — n. 7840/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7840/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18.9.2020, la Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, ha qualificato i reati ascritti a Enrico Fabrizi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo. Propone ricorso per cassazione il Fabrizi, tramite il difensore, lamentando carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente - diversamente dal coimputato Fabrizi Michele - non aveva concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., e quindi non aveva rinunciato ai motivi di gravame, come erroneamente affermato in sentenza. In particolare, la Corte territoriale non ha esaminato i motivi concernenti: la richiesta di disapplicazione della recidiva contestata al ricorrente, l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e quello sulla sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 7840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo. Propone ricorso per cassazione il Fabrizi, tramite il difensore, lamentando carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente - diversamente dal coimputato Fabrizi Michele - non aveva concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., e quindi non aveva rinunciato ai motivi di gravame, come erroneamente affermato in sentenza. In particolare, la Corte territoriale non ha esaminato i motivi concernenti: la richiesta di disapplicazione della recidiva contestata al ricorrente, l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e quello sulla sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario riconsiderazione rettificazione della decisione errore scusabile attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il Fabrizi, tramite il difensore, lamentando carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente - diversamente dal coimputato Fabrizi Michele - non aveva concordato la pena ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FABRIZI ENRICO nato a VELLETRI il 04/11/1987 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18.9.2020, la Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, ha qualificato i reati ascritti a Enrico Fabrizi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo.

2. Propone ricorso per cassazione il Fabrizi, tramite il difensore, lamentando carenza di motivazione della sentenza impugnata, atteso che il ricorrente - diversamente dal coimputato Fabrizi Michele - non aveva concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., e quindi non aveva rinunciato ai motivi di gravame, come erroneamente affermato in sentenza. In particolare, la Corte territoriale non ha esaminato i motivi concernenti: la richiesta di disapplicazione della recidiva contestata al ricorrente, l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e quello sulla sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha, effettivamente, erroneamente ritenuto che anche il ricorrente, così come il coimputato Fabrizi Michele, avesse acceduto al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., mentre dagli atti si evince che così non è, atteso che il Fabrizi Enrico non aveva accettato il concordato proposto dal Procuratore Generale. Di qui il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla posizione del ricorrente, atteso che il medesimo non aveva rinunciato ai motivi di gravame sulla recidiva, sul giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva e sulla invocata sospensione condizionale della pena, questioni su cui la Corte territoriale non si è pronunciata, essendo incorsa nell'equivoco dianzi rappresentato. Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti di Fabrizi Enrico ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Fabrizi Enrico con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consig estensore Il Presidente 4 lin. 2022