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Ordinanza — n. 7632/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as opposition under Art. 99 DPR 115/2002, not cassation, regarding unauthenticated legal aid request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Barry Mamaoud Salian against the Foggia Tribunal's decision to reject his request for state-funded legal representation. The lower court had declared the request inadmissible because the signature on the application was not authenticated by a lawyer, a requirement mandated by Article 78 of the relevant decree. The Court ruled that since the law explicitly permits cassation only for revocation of legal aid, the current situation constitutes an opposition under Article 99, which must be heard by the Tribunal President rather than the Cassation Court.

Regesto Legislator

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Art. 78 comma 2 DPR 115/2002; Art. 99 DPR 115/2002: When a request for state-funded legal aid is declared inadmissible due to formal defects, the remedy is opposition before the Tribunal President, not cassation, unless the aid is revoked upon financial office request.

Parole chiave

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state funded legal aid inadmissibility formal defect opposition cassation distinction signature authentication requirement DPR 115/2002 procedure misura di contenzione soppressione dell'aiuto sociale esenzione dal divieto

Disposizioni normative citate

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Art. 78 comma 2 DPR 115/2002
Ha rilevato come la sottoscrizione dell'istanza non risultasse autenticata dal difensore, requisito previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 78, comma 2, d .
Art. 93 DPR 225/2002
L'autenticazione, lamenta, ai sensi dell'art. 93 d.P.R.
Art. 99 DPR 115/2002
Si osserva, con rilievo di ordine assorbente, che, ai sensi dell'art. 99 d.P.R.
Art. 97 DPR 115/2002
Art. 113 DPR 115/2002
99 citato ai casi d'inammissibilità - la legge espressamente prevede, quale eccezione alla regola generale dell'opposizione, il ricorso per cassazione soltanto nella ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'ufficio finanziario (art. 113 d.P.R.
art. 93 d.P.R. 225/2002
L'autenticazione, lamenta, ai sensi dell'art. 93 d.P.R. 225/2002, non è prevista ove il richiedente si trovi in stato di detenzione.
art. 99 d.P.R. 115/2002
Si osserva, con rilievo di ordine assorbente, che, ai sensi dell'art. 99 d.P.R.
articolo 97 d.P.R. 115/2002
art. 113 d.P.R. 115/2002
99 citato ai casi d'inammissibilità - la legge espressamente prevede, quale eccezione alla regola generale dell'opposizione, il ricorso per cassazione soltanto nella ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'ufficio finanziario (art. 113 d.P.R.
art. 99 D.P.R. 115/02
In ragione di quanto precede, qualificato il ricorso per Cassazione quale opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02, ordina trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRY MAMAOUD SALIAN nato il 25/09/1999 avverso il decreto del 03/06/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette le conclusioni del PG I

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Foggia, con decreto dei 3/6/2019, depositato il 6/6/2019, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Barry Mamaoud Salian, detenuto presso la Casa circondariale di Matera. Ha rilevato come la sottoscrizione dell'istanza non risultasse autenticata dal difensore, requisito previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 78, comma 2, d . P. R. 115/2002.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore. L'autenticazione, lamenta, ai sensi dell'art. 93 d.P.R. 225/2002, non è prevista ove il richiedente si trovi in stato di detenzione.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Foggia.

4. Si osserva, con rilievo di ordine assorbente, che, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane, ai sensi dell'articolo 97 d.P.R. 115/2002, davanti al presidente dei tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Benchè la norma non lo contempli espressamente, il caso dell'inammissibilità dell'istanza è assimilabile a quello del rigetto. D'altro canto - e questo conforta l'estensione della previsione di cui all'art. 99 citato ai casi d'inammissibilità - la legge espressamente prevede, quale eccezione alla regola generale dell'opposizione, il ricorso per cassazione soltanto nella ipotesi di revoca del patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell'ufficio finanziario (art. 113 d.P.R. 115/2002: "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97").

5. In ragione di quanto precede, qualificato il ricorso per Cassazione quale opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02, ordina trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. In Roma, così deciso il 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore • Il Presiden