Ordinanza — n. 7110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA di correzione errore materiale su istanza proposta da CURCI NAOMI nel procedimento a carico di: TAMMARO DOMENICO n. a Napoli il 28/12/1969 RAGOSA VALENTINA n. a Salerno il 16/02/1978 FONDAZIONE EVANGELISTICA BETANIA Definito con sentenza del 3/11/2021 della Corte di cassazione di Roma; sentita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno. Sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI. Il Procuratore Generale chiede che si proceda alla correzione dell'errore materiale. Si dà atto che in mattinata sono pervenute in cancelleria note aggiuntive da parte dell'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 6809 del 13/01/2009, Rv. 243422 - 01: "La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse].
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA di correzione errore materiale su istanza proposta da CURCI NAOMI nel procedimento a carico di: TAMMARO DOMENICO n. a Napoli il 28/12/1969 RAGOSA VALENTINA n. a Salerno il 16/02/1978 FONDAZIONE EVANGELISTICA BETANIA Definito con sentenza del 3/11/2021 della Corte di cassazione di Roma; sentita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno. Sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI. Il Procuratore Generale chiede che si proceda alla correzione dell'errore materiale. Si dà atto che in mattinata sono pervenute in cancelleria note aggiuntive da parte dell'avv.
SICA MAURIZIO e dell'avv. LONGONE LUCILLA, difensori di DOMENICO TAMMARO e della FONDAZIONE EVANGELICA VILLA BETANIAMOTIVAZIONE 1. Con sentenza n. 2151/22 R. Sent. Sez. IV penale, pronunciata in data 3 novembre 2021, questa Corte ha rigettato i ricorsi di Tammaro Domenico, Ragosa Valentina, Fondazione Evangelistica Betania, condannando i predetti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili nel aeggtm133 giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per Curci Mattia; euro 3.500,00 per Curci Luca ed Improta Maria, oltre accessori come per legge.
Nel dispositivo pubblicato risulta omessa, per mero errore materiale, la condanna alla rifusione delle spese in favore di Curci Naomi, rappresentata dall'Avv. Alfredo Nello, che ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese in udienza, a mezzo del sostituto processuale Avv. Alessandro Motta.
2. A tale omissione, ascrivibile ad error calami, può porsi rimedio con la procedura della correzione dell'errore materiale. Si tratta invero di una statuizione accessoria obbligatoria, di contenuto predeterminato, che non attiene ad una componente essenziale dell'atto [cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152 - 02: "La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria";
Sez. 2, Sentenza n. 6809 del 13/01/2009, Rv. 243422 - 01: "La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse].
3. Ai fini di quanto statuito in questa sede, è ininfluente il rilievo formulato dai difensori di Tammaro Domenico e della Fondazione Evangelistica Betania nella nota depositata in data 24/1/2022, in cui si rappresenta come il reato ascritto ai ricorrenti sia estinto per intervenuta prescrizione alla data del 21/11/2021. Alla pronuncia di rigetto dei ricorsi, emessa in data 3 novembre 2021, è conseguita la irrevocabilità della sentenza di condanna, pertanto, il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione. La procedura della correzione dell'errore materiale vale ad integrare, ora per allora, la parte mancante del dispositivo pronunciato in questa sede in data 3 novembre 2021. La richiesta difensiva di valutare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione evidentemente contrasta con il principio di definitività delle sentenze della Corte di Cassazione. Si provvede pertanto a correzione dell'errore materiale come da dispositivo. 2 A5
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2151/22 R.Sent. della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, emessa il 3.11.2021 nell'ambito del procedimento n. 32206/2020 nei confronti di Tammaro Domenico ed altri, nel senso che prima del punto finale, deve aggiungersi la seguente locuzione "e per Curci Naomi in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. In Roma,