Sentenza — n. 7103/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9/10/2020 il Tribunale di Napoli ha applicato a Capasso Davide, su richiesta delle parti, all'esito di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 2.300,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Ha disposto, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/90, il divieto di espatrio e la sospensione della patente di guida per anni uno. Era contestato al Capasso di avere illecitamente detenuto grammi 448,35 di marijuana e grammi 0,44 di hashish. La difesa, dopo avere rappresentato di avere sollecitato la correzione di plurimi errori materiali presenti nel corpo della pronuncia, errori emendati nella ordinanza emessa in data 19/10/2020, si duole dell'applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e della sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 85 d.P.R. 309/90, art. 19 cod. pen; Sentenza — n. 7103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Richiama in proposito l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale, in caso di sentenza di patteggiamento, quando la pena non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, è esclusa l'applicazione di pene accessorie (art. 19 cod. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO DAVIDE nato a NAPOLI il 02/09/1997 avverso la sentenza del 09/10/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/10/2020 il Tribunale di Napoli ha applicato a Capasso Davide, su richiesta delle parti, all'esito di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 2.300,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Ha disposto, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309/90, il divieto di espatrio e la sospensione della patente di guida per anni uno. Era contestato al Capasso di avere illecitamente detenuto grammi 448,35 di marijuana e grammi 0,44 di hashish. La difesa, dopo avere rappresentato di avere sollecitato la correzione di plurimi errori materiali presenti nel corpo della pronuncia, errori emendati nella ordinanza emessa in data 19/10/2020, si duole dell'applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e della sospensione della patente di guida.
Richiama in proposito l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale, in caso di sentenza di patteggiamento, quando la pena non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, è esclusa l'applicazione di pene accessorie (art. 19 cod. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. A norma dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, codice rito quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza.
2. La previsione di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90 ha natura di pena accessoria. Pertanto non è applicabile nel presente caso. Il richiamo alla pronuncia di questa Corte contenuta nella ordinanza emessa dal giudice non è pertinente [Sez. 6, n. 43308 del 29/10/2009, Rv. 245025 - 01: «In tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. (Fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti con contestuale applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida)»]. Tale ultima pronuncia, infatti, ha riguardo ad una ipotesi di patteggiamento "allargato".
3. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida e al disposto divieto di espatrio, statuizioni da eliminarsi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al disposto divieto di espatrio e alla disposta sospensione della patente di guida, statuizioni che elimina. In Roma, così deciso in data 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre nte Mariaro aria Bruno