Italian court dismisses unjust detention compensation claim due to proven serious fault in criminal association. The court ruled that the defendant's serious fault bars compensation despite acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed Rocco Venturi's appeal against the rejection of his claim for unjust detention compensation. Venturi argued that his acquittal on drug trafficking charges should have invalidated the serious fault required to deny compensation, but the court held that his pre-arrest conduct and associations with criminals constituted grave fault. Consequently, the court affirmed that the acquittal did not erase the apparent criminality of his behavior that justified the initial coercive measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The acquittal in a criminal trial does not preclude the finding of serious fault for the purpose of denying unjust detention compensation if the defendant's conduct prior to arrest demonstrated apparent criminality and association with criminal elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTURI ROCCO nato ad ASSISI il 25/08/1992 avverso l'ordinanza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 5 febbraio 2020, la Corte d'appello di Perugia ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Rocco Venturi, in relazione al periodo (compreso tra il 2 agosto 2016 e il 15 dicembre 2017) in cui lo stesso era stato sottoposto dapprima a misura cautelare custodiale in carcere, poi agli arresti domiciliari, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Venturi era stato attinto da provvedimento cautelare nell'ambito di un'operazione relativa a un sodalizio criminoso capeggiato da tale Francesco Conti, dal quale il Venturi ebbe a ricevere 609 grammi di hashish nel cui possesso egli era stato trovato in flagranza e conseguentemente arrestato nel marzo 2016; le indagini, secondo l'ordinanza della Corte perugina, facevano comunque emergere, quanto meno sul piano indiziario, che il Venturi aveva un rapporto di frequentazione con il Conti, presso la cui abitazione egli aveva ammesso di avere forse conosciuto altri indagati.
Il Venturi aveva inoltre dichiarato che il Conti gli aveva chiesto più volte di trasportare stupefacente da Perugia a Terni, ma di essersi sempre rifiutato, tranne che in un'occasione; aveva altresì ammesso di avere accompagnato in un'occasione il Conti a Roma (verso un corrispettivo di 50 euro), presso il luogo ove lo stesso Conti era uso rifornirsi di stupefacenti, ma di non sapere se in quell'occasione costui trasportasse droga. Il complesso di elementi raccolti in sede d'indagine faceva ritenere il Venturi quale soggetto compartecipe del sodalizio.
All'esito del giudizio di primo grado il Venturi veniva tuttavia assolto dal reato associativo a lui ascritto, con sentenza divenuta irrevocabile e conseguente perdita di efficacia della misura cautelare in essere. La Corte di merito ha disatteso la richiesta del sunnominato, avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta per il fatto che il Venturi, frequentando il Conti e avendo comunque ammesso di avere trasportato stupefacente per conto dello stesso in almeno un'occasione, ha agito in modo gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimento della richiesta riparazione, così alimentando i sospetti nei suoi confronti e giustificando l'adozione della misura coercitiva a suo carico.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Venturi, tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, non poteva parlarsi univocamente di frequentazione del Conti da parte del Venturi, il quale forse aveva conosciuto presso l'abitazione del Conti altri due indagati, ma aveva cessato ogni rapporto con il Conti fin dal giorno del suo arresto in flagranza nel marzo 2016; né può affermarsi con certezza che il viaggio a Roma con il Conti fosse finalizzato al trasporto di droga; ed ancora, non basta affermare la sussistenza della detenzione di sostanza stupefacente per la quale il Venturi fu arrestato in flagranza per ritenere gravemente colposo il comportamento dell'instante, che per tale reato é stato separatamente giudicato.
In definitiva, come risulta dalla sentenza assolutoria, il coinvolgimento del Venturi nel rapporto con il Conti non forniva la prova di una sua stabile frequentazione con il vertice del sodalizio criminoso, cessata peraltro a partire dal giorno del suo arresto. 2.2. Con il secondo motivo, dedotto anch'esso per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente censura la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della possibile qualificabilità della colpa eventualmente attribuibile al Venturi come "lieve" anziché come "grave" 3.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Analogamente, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza. E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
2. Ciò premesso, in base alla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta innanzitutto pacifica, alla luce delle stesse dichiarazioni a suo tempo rese dal Venturi, la sussistenza di frequentazioni tra l'instante e il Conti: non altrimenti si potrebbe spiegare il riferimento ad incontri presso l'abitazione di quest'ultimo ai quali (forse, asserisce il Venturi) erano presenti altri indagati; nonché il fatto che il Conti si rivolgesse più volte al Venturi perché questi trasportasse stupefacenti per suo conto (a tali richieste, oltretutto, il Venturi prestava il consenso quanto meno in un'occasione, per sua stessa ammissione), così come il fatto che il Venturi partecipò ad un viaggio del Conti a Roma, ottenendone un compenso di 50 euro, indipendentemente dalle finalità della trasferta; ed ancora, in senso analogo depone il fatto che il Venturi ricevette dal Conti un rilevante quantitativo di stupefacente (per la cui detenzione fu tratto in arresto).
Che tale frequentazione suggerisse agli inquirenti la compartecipazione del Venturi al sodalizio criminoso attenzionato appare di palmare evidenza, avuto riguardo alla natura dei rapporti intercorrenti fra il Venturi e il Conti: stando alle stesse ammissioni del Venturi, del resto, tali rapporti avevano come sfondo, in almeno due occasioni, traffici di droga (l'unico trasporto che il Venturi accettò di effettuare su richiesta del Conti, nonché l'approvvigionamento dei 609 grammi di hashish trovati in suo possesso il 9 marzo 2016). In tale quadro non rileva, sul piano della consistenza indiziaria, il fatto che dopo l'arresto in flagranza e fino al momento della restrizione cautelare il Venturi non avesse più avuto rapporti con il sodalizio, atteso che - alla luce di una valutazione ex ante - ciò non poteva significare in quel momento la definitiva recisione dei rapporti fra il Venturi e gli associati, e che il quadro indiziario già formatosi "a monte" dell'arresto in flagranza giustificava l'adozione della misura.
E' perciò del tutto logico l'argomentare della Corte di merito nel ravvisare, con corretto ragionamento ex ante, l'apparenza che il Venturi avesse cointeressenze con il sodalizio, prestandosi in talune occasioni ad affrontare viaggi su richiesta del Conti (in almeno un'occasione con la consapevolezza di trasportare droga, e in altra occasione ricevendo comunque un compenso) e rifornendosi presso il Conti per il successivo smercio dello stupefacente (che egli stesso aveva ammesso essere destinato solo in parte al suo consumo personale). Tali elementi indiziari (idonei a integrare l'apparenza della condotta criminosa, rilevante sul piano cautelare) hanno fondato le statuizioni custodiali a carico dell'odierno ricorrente, mentre l'esito assolutorio non é valso ad escludere l'apparente illiceità della condotta del Venturi oggetto di monitoraggio "a monte" dell'adozione della misura inframuraria (illiceità che, anzi, é stata di fatto confermata in separato giudizio con riguardo alla detenzione di 609 grammi di hashish ricevuti dal Conti) e ad elidere il dato indiziario che in origine aveva condotto all'emissione dell'ordinanza cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente.
E' appena il caso di ricordare, inoltre, che integrano gli estremi del comportamento improntato a colpa grave (ostativo, perciò, al riconoscimento dell'indennizzo) anche le frequentazioni con soggetti appartenenti a contesti malavitosi (cfr. ad es. Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, Sentenza n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; oltre a Sez. 4, Sentenza n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, richiamata nell'ordinanza), con la precisazione che il Venturi era sicuramente nelle condizioni di conoscere la natura criminosa delle attività del Conti (alle quali in qualche occasione certamente partecipò), come si ricava dalle sue stesse dichiarazioni.
3. Infondata, fino ai limiti della manifesta infondatezza, é pure la subordinata lagnanza relativa al grado della colpa. La stessa descrizione delle condotte accertate, idonee a fondare l'apparenza di intraneità del Venturi al sodalizio criminoso, esclude in radice che la colpa imputabile allo stesso fosse "lieve", di tal che può parlarsi, nella specie, di motivazione implicita dell'ordinanza impugnata, che peraltro si basa sull'esplicita qualificazione come "colpa grave", nella giurisprudenza di legittimità, delle frequentazioni con soggetti appartenenti ad ambienti malavitosi.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. CEPOWATOIN CANcEuem II Consigliere es ensore La Presidente oggi, 7 2 ( O .)../1 70 '2 L (Giuseppe P i